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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 06658/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6598/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E C, domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1558/2020 depositata il10/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il Tribunale di Siena, con sentenza del 4 gennaio 2017, n. 15, rigettò l’opposizione all’esecuzione immobiliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., avviata nei confronti di quest’ultima dalla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a. sulla base di un mutuo fondiario del 30 maggio 2002, con atto di erogazione e quietanza del 25 giugno 2002, nonché le ulteriori domande volte ad accertare la nullità del contratto di mutuo e dell’atto di erogazione di quietanza, con riguardo al tasso di interesse convenzionale e moratorio superiore al tasso soglia.

2. ― La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 10 agosto 2020, n. 1558, ha respinto l’impugnazione, ritenendo – per quanto ancora rileva – infondata l’eccezione di nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, di cui all’art. 38 tub, in quanto, pur comportando tale violazione la nullità, difettava la prova del superamento del limite.

3. ― Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il primo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento al mancato rispetto del limite ex art. 38 tub, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, omettendo di valutare la dichiarazione resa dalla banca nella comparsa conclusionale del 1° gennaio 2019, aveva rigettato la domanda volta ad accertare il superamento del limite di finanziabilità, mentre dalla dichiarazione in oggetto emergeva chiaramente che prima di stipulare il mutuo la banca aveva acquisito una valutazione del bene da ipotecare pari ad € 206.582,76 e la somma erogata a mutuo era di € 180.759,00, con conseguente superamento del limite di finanziabilità, limite che per la cifra sopra indicata era di € 165.266,20; Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2700 c.c., 115, 116 c.p.c., per avere valutato in modo contrario alla legge le prove ritualmente offerte dalle parti, ossia il contratto di compravendita, redatto per atto pubblico, il cui prezzo era dunque da considerare come certo;

5. ― È stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. sulle considerazioni che: « i due motivi sono inammissibili; -essi, infatti, intendono ripetere un giudizio sul fatto, onde si riscontra tale ulteriore ragione di inammissibilità, posto che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476, fra le tante)».

6. ― I ricorrenti hanno formulato istanza di decisione del ricorso.

Ad essa non ha fatto seguito il deposito di una memoria illustrativa dei ricorrenti volta ad evidenziare ipotetiche critiche rivolte alla proposta di decisione anticipata.

Viceversa ha depositato memoria illustrativa la banca.

Sicché non resta al collegio se non esplicitare la propria totale condivisione di detta proposta, è evidente essendo che i motivi formulati mirano entrambi a rimettere in discussione l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale, il che esime dall’osservare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 del testo unico bancario non determina nullità del mutuo, né si pone un problema di sua conversione in mutuo ordinario ( Cass., Sez.

Un., 16 novembre 2022, n. 33719).

7. ― Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Va fatta applicazione come in dispositivo dei commi terzo e quarto dell’articolo 96 c.p.c..

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, ed inoltre al pagamento, in favore della stessa parte controricorrente, della somma di € 8.000,00, nonché, in favore della cassa delle ammende, di quella di € 2.500,00, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6598/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E C, domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1558/2020 depositata il10/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Siena, con sentenza del 4 gennaio 2017, n. 15, rigettò l’opposizione all’esecuzione immobiliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., avviata nei confronti di quest’ultima dalla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a. sulla base di un mutuo fondiario del 30 maggio 2002, con atto di erogazione e quietanza del 25 giugno 2002, nonché le ulteriori domande volte ad accertare la nullità del contratto di mutuo e dell’atto di erogazione di quietanza, con riguardo al tasso di interesse convenzionale e moratorio superiore al tasso soglia. 2. ― La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 10 agosto 2020, n. 1558, ha respinto l’impugnazione, ritenendo – per quanto ancora rileva – infondata l’eccezione di nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, di cui all’art. 38 tub, in quanto, pur comportando tale violazione la nullità, difettava la prova del superamento del limite. 3. ― Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il primo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento al mancato rispetto del limite ex art. 38 tub, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, omettendo di valutare la dichiarazione resa dalla banca nella comparsa conclusionale del 1° gennaio 2019, aveva rigettato la domanda volta ad accertare il superamento del limite di finanziabilità, mentre dalla dichiarazione in oggetto emergeva chiaramente che prima di stipulare il mutuo la banca aveva acquisito una valutazione del bene da ipotecare pari ad € 206.582,76 e la somma erogata a mutuo era di € 180.759,00, con conseguente superamento del limite di finanziabilità, limite che per la cifra sopra indicata era di € 165.266,20; Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2700 c.c., 115, 116 c.p.c., per avere valutato in modo contrario alla legge le prove ritualmente offerte dalle parti, ossia il contratto di compravendita, redatto per atto pubblico, il cui prezzo era dunque da considerare come certo; 5. ― È stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. sulle considerazioni che: « i due motivi sono inammissibili; -essi, infatti, intendono ripetere un giudizio sul fatto, onde si riscontra tale ulteriore ragione di inammissibilità, posto che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476, fra le tante)». 6. ― I ricorrenti hanno formulato istanza di decisione del ricorso. Ad essa non ha fatto seguito il deposito di una memoria illustrativa dei ricorrenti volta ad evidenziare ipotetiche critiche rivolte alla proposta di decisione anticipata. Viceversa ha depositato memoria illustrativa la banca. Sicché non resta al collegio se non esplicitare la propria totale condivisione di detta proposta, è evidente essendo che i motivi formulati mirano entrambi a rimettere in discussione l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale, il che esime dall’osservare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 del testo unico bancario non determina nullità del mutuo, né si pone un problema di sua conversione in mutuo ordinario ( Cass., Sez. Un., 16 novembre 2022, n. 33719). 7. ― Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione come in dispositivo dei commi terzo e quarto dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, ed inoltre al pagamento, in favore della stessa parte controricorrente, della somma di € 8.000,00, nonché, in favore della cassa delle ammende, di quella di € 2.500,00, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p
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