CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 43950/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza complicità (e non già alla mera connivenza) della ricorrente, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, con il terzo motivo, la mancata sostituzione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità; Rilevato che il difensore ha ribadito queste censure nella memoria depositata in data 15 ottobre 2024; Considerato che il primo motivo si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello ha non incongruamente negato l'applicazione delle causa di non punibilità f considerando il considerevole quantitativo di sostanza stupefacente codetenuto dalla ricorrente e ha formulato una prognosi negativa sul mancato rispetto delle prescrizioni della sanzione sostitutiva in ragione della personalità della ricorrente, per come emersa dalle condotte illecite accertate e dai suoi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]