CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZi A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 24/09/2021 la Corte d'appello di Venezia ha confermato il provvedimento di primo grado con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], ricondotto alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 06/09/2011, n. 159, la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora, provvedendo a ridurne la durata ad un anno. 2. Nell'interesse del Badea è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'individuazione dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la pericolosità per la sicurezza pubblica del Badea, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 159 del 2011, pur avendo dato atto che gli indici fattuali valorizzati per l'inquadramento del ricorrente nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 orientavano verso la sussistenza di un pericolo per la sanità pubblica. Pur sottolineando come anche questa conclusione non fosse sorretta da una reale motivazione, si aggiunge che, in ogni caso, la Corte d'appello, dopo avere esplicitamente escluso che le condotte del proposto realizzassero un pericolo per la tranquillità e la sicurezza pubblica, aveva finito per applicare la misura di prevenzione che presuppone, secondo la tassativa prescrizione di cui all'art. 6, un pericolo, appunto, per la sicurezza pubblica. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'assoluta assenza di motivazione in ordine all'individuazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata, ossia alla proporzionalità della stessa, nonostante la natura contravvenzionale dei reati che si erano ritenuti commessi dal Badea. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato. Con riferimento alla questione giuridica sollevata e relativa al significato da attribuire all'art. 6, d.lgs. n. 159 del 2011, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale. Con tale decisione, questa Corte ha ribadito che il giudice della prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un giudizio penale ed è invece abiltato, alla luce del principio, comunemente ricevuto, di autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito anche in esito alla introduzione del codice antimafia (artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011), a ricostruire, motu proprio ed anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi storici portati alla sua attenzione. Ora, come già puntualizzato da questa Corte (Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682 - 0), attraverso la citata lettera c) del comma 1 dell'art. 1, il legislatore ha definito il perimetro della fattispecie di pericolosità connotando la base fattuale della fase "constatativa" del giudizio in forza di un duplice parametro. In primo luogo, ai fini del giudizio di sussunzione nella categoria di soggetti pericolosi di cui alla lettera c) in esame, viene riconosciuta attitudine qualificante alla commissione di reati lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica: vengono dunque in rilievo reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale, quali, ad es., l'ordine e la sicurezza della collettività o la salute pubblica (ossia il bene giuridico protetto dai reati in tema di stupefacenti: Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268229; Sez. 3, n. 11782 del 02/10/1998, Felletti , Rv. 212414). In secondo luogo, la lettera c) fa leva sull'aggettivo "dedil:o", che evoca il dedicarsi con assiduità ad una certa attività, l'attendere ad essa con costanza: dunque, per integrare la base fattuale richiesta dalla fase ''constatativa" del giudizio di pericolosità, i fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono essere stati commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa. Pertanto, può dirsi socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011 il soggetto nei cui confronti il giudizio di prevenzione sia giunto ad accertare la realizzazione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica (e non di beni giuridici meramente individuali) commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con carattere non occasionale o sporadico.All'esito positivo della fase "constatativa" svolta sulla base degli indici fattuali indicati, in funzione di inquadramento in una delle categorie tipizzate e tassative previste dal legislatore, in funzione garantistica, «si ricollega funzionalmente il successivo giudizio prognostico di pericolosità» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017 - dep. 2018, Bosco, Rv. 271996 - 0), che ha riguardo alla sicurezza pubblica in senso ampio, come dimensione esclusiva di beni meramente individuali ma destinata ad includere tutti i valori connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale. In tale contesto, l'accertamento della pericolosità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha riguardo, come detto, ad una nozione ampia di sicurezza pubblica, ricostruita alla luce della finalità delle misure di prevenzione, al fine di escludere la rilevanza del pericolo per beni meramente individuali. Ne segue l'infondatezza della lamentata lesione del principio di tassattività. Sono inammissibili, al contrario, le censure che investono il giudizio di merito sotteso all'inquadramento del Badea nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 159 del 2011. Al riguardo, va ribadito che, ai sensi dell'art. 10, comma 3 e dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3-ter, comma secondo, della I. 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost., 09/06/2015, n. 106). Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente„ ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, -9) Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, descritte le attività illecite del proposto e avere sottolineato l'insensibilità dello stesso alla misura dell'avvio orale del questore, ha individuato due reati che rientrano certamente tra quelli idonei a porre in pericolo la salute pubblica, traendo, dalla complessiva condotta l", del Badea, la prova dell'abituale commissione di illeciti destinati a mettere in pericolo la sanità pubblica e sottolineando il carattere imprenditoriale dell'attività, i notevoli quantitativi di prodotto pescato e commercializzato, il supporto organizzativo di cui usufruisce l'attività illecita, l'estensione dell'attività nel territorio di varie regioni. All'ampia mole di dati fattuali sottolineati dai giudici di merito, il ricorso oppone considerazioni assertive e generiche inidonee a superare il vaglio di ammissibilità persino se il ricorso per cassazione fosse consentito anche per i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Ribadito quanto indicato nell'esame del primo motivo di ricorso, a proposito dell'ambito del sindacato di legittimità in tema di misure di prevenzione, si osserva che la Corte d'appello ha ponderato con estrema cura le caratteristiche modali della condotta del ricorrente, che rendono del tutto razionale la motivazione addotta. Sempre sul piano della proporzionalità - non senza apprezzare la riduzione della durata della misura alla luce della sua incidenza rispetto all'attività lavorativa - la Corte territoriale ha puntualmente aggiunto come il Badea, nonostante l'avviso orale del questore, abbia continuato ad operare con modalità che non garantiscono corrette condizioni di conservazione e di igiene degli alimenti. 3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro