CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22006/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1019/2023depositata il 24/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha cita to in giudizio [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che costui l'aveva aggredita e le aveva procurato danni, di cui ha chiesto il risarcimento percirca 43 mila euro. La notificadella citazione, effettuata presso il luogo di residenza, non è andata a buon fine una prima volta, in quanto in quel luogo il destinatario è risultatosconosciuto. E’ stata dunque effettuata una seconda notifica,ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. E’ statodunque incardinato giudizio di primo grado che si è concluso con una sentenza con cui il Tribunale di Pavia, dopo espletamento di una CTU, ha riconosciuto un risarcimento di 23 mila euro all'attrice. La sentenza è stata appellata dal convenuto contumace. La Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame. Ricorre il Giudici con tre motivi di censura. L’intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 163 comma 3 c.p.c.,dell’art. 3 comma 1 e 2 D. L. 132/2014 e d e ll’art. 111 comma 2 Cost. La tesi è la seguente. La mancata notifica della citazione ha comportato altresì mancata notifica dell’invito a mediare, che è condizione di procedibilità. Dunque,il processo non poteva proseguire senza tale condizione ed il giudice avrebbe dovuto rilevarne la mancanza d’ufficio. In altri termini, secondoil ricorrente, la mera spedizione dell'avviso di mediazione che non sia stata ricevuta dal destinatario non è idonea ad integrare il requisito della condizione di procedibilità. E dunque avrebbe errato il giudice di primo grado, e con esso quello di appello, nel dare corso al giudizio pur senza il previo avviso di mediazione. Il motivo è infondato. La regola è che in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. 25155/2020). Ciò significa che la mancanza della condizione di procedibilità andava eccepita tempestivamente. Ma la contumacia del convenuto lo ha impedito. Dunque, il convenuto è decaduto dalla possibilità di eccepire l’improcedibilità per via del fatto che è rimasto contumace. L’attuale ricorrente,tuttavia, assume che la contumacia è stata illegittimamente dichiarata, in quanto egli non ha mai avuto conoscenza della citazione, che è stata irregolarmente notificata. E questo vizio il Giudicifa valere con il motivo successivo. 2.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 143 e 164 c.p.c. Con tale motivo, il ricorrentecontesta la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c. e sostiene di essere sempre stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sin dal 2017,e che dunque è stato illegittimamente dichiarato irreperibile. Ne deriva che il notificatore non ha svolto le ricerche imposte dalla norma. Inserisce nel corso del motivo il certificato di residenza da cui risulta che, sin dal 2017 , egli risedeva in quella contrada, dove l’atto di citazione è stato indirizzato; del resto, aggiunge, proprio in quello stesso luogo, anni dopo, ha ricevuto la notifica della sentenza. Questi argomenti sono addotti a sostegno di una sorta di contestazione dell’accertamento fatto dal notificatore, secondo cui, si ricorderà, il ricorrente in quel luogo risultava sconosciuto: nel senso che la dimostrazione che quell’accertamento è errato deriva proprio dai precedenti argomenti logici. Il motivo è inammissibile. In generale va osservato che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, sianocompiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto .(Cass. 40467/ 2021) Dunque, la procedura di cui all’art. 143 c.p.c. è esperibile anche in presenza di risultanze anagrafiche che attestano la residenza in quel posto, quando nel luogo indicato da quelle risultanze il destinatario risulti irreperibile di fatto, previa effettuazione di adeguate ricerche. Ciò che il notificatore ha fatto. Il motivo mira, dunque, non già a contestare il rispetto della norma, rectius del suo significato, e della regola in essa contenuta (ossia quando può effettuarsi quella notifica), ma mira a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal notificatore circa l’irreperibilità: accertamentoritenuto dalla Corte di merito effettivamente svolto e di cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha dato conto (v. sentenza impugnata p. 5), il che non è qui censurabile. 3.-Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 132 e 118 c.p.c. La censura attiene in questo caso alla liquidazione del danno non patrimoniale. Sostiene il ricorrente che la liquidazione è avvenuta senza indicare i criteri né la percentuale di invalidità. Più precisamente, secondo il ricorrente il Tribunale, e successivamente la Corte d’Appello investita del gravame sul punto, avrebbero dovuto, quindi, più correttamente specificare in sentenza quale fosse la percentuale di danno applicata, i giorni di invalidità temporanea che ritenevano corretto riconoscere, rapportarla all’età ed indicare il danno finale; in mancanza di tali indicazioni circa le modalità di calcolo e le basi percentuali applicate; in assenza di un richiamo a quanto evidenziato dal CTU il cui parere, come è noto, non vincola il Giudice, il danno così come liquidato è chiaramente indeterminato (p. 25 del ricorso). Ed,a ben vedere, secondo il ricorrente, il Tribunale non ha mai fatto menzione delle tabelle milanesi, menzione che avrebbe reso determinabile l’ammontare, e che la abbia fatta è una mera supposizione del giudice di appello ( il riferimento alle cosiddette [OSCURATO:PERSONA] è infatti operaesclusiva del relatore della sentenza d’appello p. 25). Il motivo è infondato. Denuncia non già violazione delle regole sulla liquidazione del danno, ossia delle regole che imporrebbero al giudice di valutare il danno non patrimoniale ricorrendo a determinati parametri, bensì denuncia difetto di motivazione, ossia assume che non è detto nella motivazione quali quei parametri fossero. In tal senso il motivo è infondato per via del fatto che la decisione è sufficientemente motivata ; fa riferimento alle tabelle milanesi: che tale riferimento sia stato inventato dai giudici di appello, e non vi fosse nella decisone di primo grado,è affermazione indimostrata:peraltro non è riportata la motivazione di primo grado a dimostrazione che di quel riferimento essa è priva. A fronte della ratio decidendi, secondo la quale il giudice di primo grado ha tenuto contodelle risultanze peritali, le ha monetizzate ed ha indicato i criteri di stima, il ricorrente si limita alla apodittica affermazione del contrario, senza dire in che termini la decisone impugnata – nel ritenere motivata la liquidazione del danno - è smentita dalla carenza di quella di primo grado. In sostanza i giudici di appello sostengono che la motivazione di primo grado contiene i criteri di liquidazione del danno. E tale affermazione andava smentita, attraverso il confronto con quella motivazione, da cui poteva emergere il difetto di quella impugnata. Il ricorso va rigettato. Attesa la mancata costituzione dell’intimata non si dà pronuncia sulle spese. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore i