CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44430/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1070/2017 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Gup del Tribunale di Cagliari per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Nei rispettivi ricorsi i predetti imputati chiedono l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio. I motivi sull'accertamento degli elementi integrativi del reato, come anche quelli dedotti da Urru sull'assorbimento di parte delle condotte contestate, introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi di fatto da cui dedurre la destinazione allo spaccio, tenuto conto della lettura coordinata delle conversazioni intercettate, priva di travisamenti e di illogicità evidenti. Quanto alla determinazione della pena ed all'esclusione delle attenuanti generiche, la Corte ne ha fornito adeguata motivazione, stante l'assenza di significative allegazioni specifiche e la negativa valutazione della personalità dei ricorrenti, desunta dalla reiterazione delle condotte illecite. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] uoto DEPOSITATA tN CAN