CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 29796/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza dei seguenti titoli: 1) decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 28 ottobre 2021 divenuto esecutivo il 29 novembre 2012, per il reato di porto di coltello commesso il 14 novembre 2010; 2) sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 20 febbraio 2012 divenuta irrevocabile il 21 giugno 2012, per il reato, commesso come l'altro il 14 novembre 2010, di guida di autoveicolo in condizioni psicofisiche alterate per l'assunzione di sostanze stupefacenti. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] veniva richiesto al predetto giudice dell'esecuzione, inoltre, di disporre, in esito al riconoscimento della continuazione fra i predetti reati, la sospensione condizionale della pena di quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, inflitta da! Tribunale di Trieste con sentenza del 24 giugno 2015 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 3 gennaio 2013. Con tale sentenza, il beneficio era stato già concesso, ma successivamente esso era stato «revocato» dalla sentenza emessa il 28 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Trieste, sulla base del rilievo che era stato già concesso per due volte con titoli riguardanti altri reati. 2. Con ordinanza del 14 ottobre 2010, il giudice dell'esecuzione applicava la disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen. ai due reati commessi il 14 novembre 2010, e rideterminava la pena complessiva nella misura di quattro mesi e dieci giorni di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda, ma rigettava l'istanza per il resto. 3.1 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 666, comma 6, e 671 cod. proc. pen., 81, 163 e 168 cod. pen., per l'omissione di una valutazione unitaria delle pronunce sottoposte al giudice dell'esecuzione e per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena anche per il reato non unificato nella disciplina dì cui all'art. 671 cod. proc. pen., e ciò nonostante dovesse ritenersi venuta meno da un punto dì vista giuridico, proprio in virtù di tale riconoscimento, la causa giuridica ostativa alla concessione del beneficio, cioè l'avvenuta concessione del beneficio, in precedenza, per due volte. 4. Con ordinanza n. 31197/21, deliberata all'udienza del 9 giugno 2021, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando che le questioni proposte potevano dar luogo a contrasti di giurisprudenza. L'ordinanza poneva, nell'ordine, i seguenti quesiti: «Se, fra i provvedimenti conseguenti, che il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 671, comma 3, cod. proc. pen., può adottare, rientri anche l'applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta con una sentenza di condanna per reato diverso da quelli unificati nella continuazione in sede esecutiva». «Se e in quali limiti, nel caso di risposta positiva al primo quesito, il potere del giudice dell'esecuzione di applicazione della sospensione condizionale della pena sia condizionato dal giudicato negativo, in sede di cognizione, sul punto». 5. Con atto del 22 settembre 2021, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen., disponeva la restituzione degli atti alla Prima Sezione penale, per una nuova valutazione sull'esistenza e sulla rilevanza di contrasti segnalati. L'atto poneva in luce, per un verso, che non si apprezzava alcun contrasto giurisprudenziale sul primo quesito, né l'ordinanza di rimessione sembrava prospettare una tesi dissonnante dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sul tema, in termini tali da prefigurare un contrasto potenziale determinabile ad opera della sezione rimettente o una questione di speciale importanza idonea a sollecitare l'assegnazione presidenziale alle sezioni unite anche in assenza di contrasti, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.; notava, per altro verso, che dai rilievi sul primo quesito discendeva l'impossibilità di esaminare il contrasto giurisprudenziale sul secondo quesito, del quale, comunque, l'ordinanza di rimessione non aveva chiarito la rilevanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (Sez. 7, Ordinanza n. 31091 del 15/10/2020, Rv. 279875 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29162 del 27/06/2012, Rv. 253164 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 48512 del 18/11/2004, Rv. 230171 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 4316 del 03/12/2003, dep. 2004, Rv. 228374 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 18172 del 04/11/2002, dep. 2003, Rv. 226032 - 01). 1.2. In applicazione del suddetto principio, qui pienamente condiviso e non formante oggetto di alcun contrasto giurisprudenziale, deve negarsi che il giudice dell'esecuzione, nell'emettere l'ordinanza del 14 ottobre 2010 ora impugnata dal ricorrente, avesse il potere di concedere la sospensione condizionale della pena che era stata inflitta con la sentenza del Tribunale di Trieste del 24 giugno 2015, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Trieste del 28 ottobre 2019 per i capi diversi da quello riguardante la concessione del beneficio, che era stato eliminato. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione impugnata, infatti, non riguarda l'applicabilità dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle citate sentenze, emesse il 24 giugno 2015 e il 28 ottobre 2019, che avevano per oggetto un reato commesso il 3 gennaio 2013. L'ordinanza riguarda, invece, l'applicabilità dell'art.671 cod. proc. pen. in relazione a reati ben diversi, giudicati con i titoli costituiti dal decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 28 ottobre 2011 e dalla sentenza emessa dal Tribunale di Trieste del 20 febbraio 2012. Non poteva configurarsi, quindi, in base alle regole dettate dall'art. 671 cod. proc. pen., alcun potere del giudice dell'esecuzione sulle statuizioni contenute in titoli divenuti irrevocabili e non riguardanti i reati per i quali era stato riconosciuto il concorso formale. In tale situazione, è superata ogni questione che presupponga sul piano logico l'affermazione della sussistenza in capo al giudice dell'esecuzione del potere di pronunciarsi su titoli irrevocabili diversi da quelli con i quali sono stati giudicati i reati valutati ai fini dell'applicabilità dell'art. 671 cod. proc. pen. 2. Per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag