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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 21938/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19370/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 28 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 143/2022 depositata il19/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt. 10 della l.11 agosto 1939, n. 1249, 4,6, e 8 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 8 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha ritenuto illegittimo l’avviso di classamento dell’immobile destinato alla attività della [OSCURATO:PERSONA] della Carità-Casa di Riposo, ONLUS, in categoria D/4 con rendita di € 131.000 in luogo della categoria B/2 con rendita di €44.763, proposta dalla Fondazione con docfa.

La CTR ha ritenuto che la sentenza di primo grado, con cui l’avviso era stato annullato perché non motivato, dovesse essere confermata nel dispositivo sebbene sulla diversa e “più solida” motivazione per cui la categoria proposta (B/2) era corretta dato che “una Onlus … non persegue né può perseguire per necessità ontologica (salvo accertata decadenza da tale qualifica) alcun fine di lucro”;

2. la Fondazione resiste con controricorso; considerato che: 1.il ricorso è fondato. 1.1 L'art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dispone che "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento".A norma del successivo art. 62 poi: "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare".

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. (vedi Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015).

È stato precisato altresì che in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22103 del 2018).

Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E).

Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1141 del 1949 la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.

Nella categoria D/4 in particolare rientrano gli immobili destinati a “case di cura ed ospedali quando hanno fine di lucro”.

Nella categoria B/2rientrano invece gli immobili destinati a “ c ase di cura ed ospedali, compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili didestinazione diversa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro”. 1.2.secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerosecategorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene” (così, tra molte, Cass.30/10/2020, n.24078 con cui è stato rigettato il ricorso di una Onlus contro l'inclusione di un fabbricato di proprietà della Onlus stessa, adibito a casa di riposo, nellacategoria speciale del gruppo D).

2. La CTR ha disatteso l’orientamento della Corte perché non ha dato alcun rilievo alle caratteristiche strutturali dell’immobile in questione ed ha invece escluso il fine di lucro espressamente previsto come criterio di classificazione dando erroneamente rilievo alla qualità di ONLUS dalla odierna controricorrente;

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame che tenga conto del richiamato orientamento della Corte;

4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombard

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19370/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 28 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 143/2022 depositata il19/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt. 10 della l.11 agosto 1939, n. 1249, 4,6, e 8 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 8 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha ritenuto illegittimo l’avviso di classamento dell’immobile destinato alla attività della [OSCURATO:PERSONA] della Carità-Casa di Riposo, ONLUS, in categoria D/4 con rendita di € 131.000 in luogo della categoria B/2 con rendita di €44.763, proposta dalla Fondazione con docfa. La CTR ha ritenuto che la sentenza di primo grado, con cui l’avviso era stato annullato perché non motivato, dovesse essere confermata nel dispositivo sebbene sulla diversa e “più solida” motivazione per cui la categoria proposta (B/2) era corretta dato che “una Onlus … non persegue né può perseguire per necessità ontologica (salvo accertata decadenza da tale qualifica) alcun fine di lucro”; 2. la Fondazione resiste con controricorso; considerato che: 1.il ricorso è fondato. 1.1 L'art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dispone che "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento".A norma del successivo art. 62 poi: "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare". La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. (vedi Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015). È stato precisato altresì che in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata ([OSCURATO:PERSONA]. n. 22103 del 2018). Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E). Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1141 del 1949 la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori. Nella categoria D/4 in particolare rientrano gli immobili destinati a “case di cura ed ospedali quando hanno fine di lucro”. Nella categoria B/2rientrano invece gli immobili destinati a “ c ase di cura ed ospedali, compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili didestinazione diversa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro”. 1.2.secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerosecategorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene” (così, tra molte, Cass.30/10/2020, n.24078 con cui è stato rigettato il ricorso di una Onlus contro l'inclusione di un fabbricato di proprietà della Onlus stessa, adibito a casa di riposo, nellacategoria speciale del gruppo D). 2. La CTR ha disatteso l’orientamento della Corte perché non ha dato alcun rilievo alle caratteristiche strutturali dell’immobile in questione ed ha invece escluso il fine di lucro espressamente previsto come criterio di classificazione dando erroneamente rilievo alla qualità di ONLUS dalla odierna controricorrente; 3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame che tenga conto del richiamato orientamento della Corte; 4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombard
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