CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 30710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'istanza di restituzione della somma di euro 25.090,00 oggetto di sequestro probatorio emesso, in data 13 dicembre 2016, nei confronti del ricorrente, in allora indagato per il reato di cui all'art. 8 D.L.vo n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rigettato l'opposizione motivando nel seguente modo: «ritenuto che le ragioni sottese alla apposizione del vincolo reale devono tutt'ora confermarsi in ragione della pendenza del giudizio nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]». 2. Ricorre per cassazione l'interessato, deducendo: 1) violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari deciso senza conoscere l'originaria istanza di dissequestro (e la documentazione a corredo) avanzata dal ricorrente ma non trasmessagli dal Pubblico ministero procedente; 2) violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari fornito che una apparente motivazione sulle ragioni sottese al mantenimento del sequestro, disposto nel 2016, per di più considerando la sua natura probatoria ed il fatto che le indagini preliminari si sono nelle more concluse, avendo l'indagato ricevuto l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e dimostrato di essere estraneo agli addebiti mossigli e che il denaro non era ad essi pertinente; 3) violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari motivato il provvedimento solo sul presupposto che il ricorrente fosse stato rinviato a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La motivazione del provvedimento impugnato si rivela del tutto inesistente, non dando contezza della permanenza delle esigenze probatorie che avevano legittimato l'emissione della misura, invero datata nel tempo. Non si sono tenute nel minimo conto le ragioni poste dal ricorrente a fondamento della originaria istanza di dissequestro e dell'atto di opposizione, non consentendo in questa sede l'esercizio del sindacato di legittimità e neanche la piena comprensione della vicenda cautelare. L'ordinanza deve essere annullata per una nuova valutazione che dia adeguate risposte alle doglianze difensive.P.Q.VI. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 27.06.2023 Il Consigliere estensore Il ,[OSCURATO:PERSONA] isap th Rosi [OSCURATO:PERSONA] PENALElt16, 2023 ILiWiM80azi6 Claudia [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE r, oz, 'o" L l ffr, ‘11_ ) ím. , ( COAL /14f A L (e11A,C,i(9- cikt yA),(ez /9CA,ILIN-K,,--n Al (:),? OGLAC-4. ei,(A CCAndNi' ' (, C(S1 /t C /1./Cad,h o A,OU JQAJtO IY herik;)o A600k3 "i i CQ((?(-\1(4,‘, al/3' .; o RT,:? I:( Q_ (5 I A/1/ _ dik,f hU-CCeln, Akke_ oev\A