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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09824/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 13/05/2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 12/01/2022 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di sostituzione di persona, perché, al fine di procurarsi un vantaggio, induceva in errore la società [OSCURATO:PERSONA], in quanto, sostituendo illegittimamente la propria alla persona di [OSCURATO:PERSONA], cliente dell'indicata società e beneficiaria del rimborso di circa 788 euro mediante assegno, negoziava detto assegno.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del fatto tipico del reato contestato dell'induzione in errore e inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.

Risulta per tabulas che l'assegno negoziato dall'imputato non era intestato ad [OSCURATO:PERSONA], ma allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale si è limitato a incassare un assegno a lui intestato, laddove la falsificazione del titolo ipotizzata dalla sentenza impugnata ("... probabile falsificazione ..."), non è stata contestata e non risulta da alcun atto processuale, sicché non emerge in che cosa la condotta dell'imputato sarebbe consistita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata dà atto che in atti vi è l'assegno incassato dall'imputato e che il titolo era emesso a favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] «il quale lo ha anche firmato per girata, così conseguendo l'incasso della somma», pur rilevando che beneficiaria della somma era la denunciante.

Nei termini indicati, però, la motivazione della sentenza indicata si limita a formulare un'ipotesi di falsificazione del titolo, ma non dà conto dell'induzione in errore dell'operatore bancario che ha versato la somma all'intestatario (vero o apparente: il punto, come si è detto, non risulta accertato) dell'assegno.

Ne consegue che la motivazione non dà conto della sussistenza del requisito dell'induzione in errore, sicché sul punto il ricorso individua una lacuna del discorso giustificativo effettivamente sussistente.

Pertanto, la sentenza impugnata, annullata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 13/05/2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 12/01/2022 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di sostituzione di persona, perché, al fine di procurarsi un vantaggio, induceva in errore la società [OSCURATO:PERSONA], in quanto, sostituendo illegittimamente la propria alla persona di [OSCURATO:PERSONA], cliente dell'indicata società e beneficiaria del rimborso di circa 788 euro mediante assegno, negoziava detto assegno. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del fatto tipico del reato contestato dell'induzione in errore e inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. Risulta per tabulas che l'assegno negoziato dall'imputato non era intestato ad [OSCURATO:PERSONA], ma allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale si è limitato a incassare un assegno a lui intestato, laddove la falsificazione del titolo ipotizzata dalla sentenza impugnata ("... probabile falsificazione ..."), non è stata contestata e non risulta da alcun atto processuale, sicché non emerge in che cosa la condotta dell'imputato sarebbe consistita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata dà atto che in atti vi è l'assegno incassato dall'imputato e che il titolo era emesso a favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] «il quale lo ha anche firmato per girata, così conseguendo l'incasso della somma», pur rilevando che beneficiaria della somma era la denunciante. Nei termini indicati, però, la motivazione della sentenza indicata si limita a formulare un'ipotesi di falsificazione del titolo, ma non dà conto dell'induzione in errore dell'operatore bancario che ha versato la somma all'intestatario (vero o apparente: il punto, come si è detto, non risulta accertato) dell'assegno. Ne consegue che la motivazione non dà conto della sussistenza del requisito dell'induzione in errore, sicché sul punto il ricorso individua una lacuna del discorso giustificativo effettivamente sussistente. Pertanto, la sentenza impugnata, annullata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di B
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