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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11385/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 190 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - sulla penale responsabilità aspecífiche (posto che già in primo grado come in appello il test sulla droga è definito "narcotest" — che è notoriamente è un esame basato su reazioni chimiche al contatto di determinati reagenti con le droghe — quale doveva pertanto considerarsi il test descritto a pag. 2 della sentenza impugnata) e manifestamente infondate (tra tante, Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 263784, quanto alla rilevanza probatoria del narcotest, in caso di condanna ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; conf.

Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269007); - sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (quanto alla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2011 sul divieto ex art.69, quarto comma cod. pen.; e alla stessa vigenza di tale divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.), non ravvisandosi i vizi denunciati nel ricorso sul giudizio di bilanciamento tra circostanze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 190 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - sulla penale responsabilità aspecífiche (posto che già in primo grado come in appello il test sulla droga è definito "narcotest" — che è notoriamente è un esame basato su reazioni chimiche al contatto di determinati reagenti con le droghe — quale doveva pertanto considerarsi il test descritto a pag. 2 della sentenza impugnata) e manifestamente infondate (tra tante, Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 263784, quanto alla rilevanza probatoria del narcotest, in caso di condanna ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; conf. Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269007); - sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (quanto alla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2011 sul divieto ex art.69, quarto comma cod. pen.; e alla stessa vigenza di tale divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.), non ravvisandosi i vizi denunciati nel ricorso sul giudizio di bilanciamento tra circostanze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 11385/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris