CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 13841/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32034/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 2521/2020depositata il 25/09/2020 . R.g. n. 32034del 2020; Ad 18/0372024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in seguito [OSCURATO:SOCIETA]) S.p.a. impugna con un unico motivo di ricorso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2521 del 25/09/2021 che ha confer ma to l’ordinanza del Tribunale di Venezia, emessa a seguito di rito sommario di cognizione, che aveva condannat o la [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la somma di oltre euro undicimila (€ 11.926 , 4 7) a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale TIA1, oltre interessi legale dalla domanda al saldo; risponde con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 18/03/204, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che l’unico motivo di ricorso afferma violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 2033 cod. c iv . e 19 del d.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e comunque della normativa concernente la detrazione dell’IVA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c od . p roc. c iv ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell’IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 5/02/ 1997, detrazione effettuata e non esclusa dall’Amministrazione, (i) faccia venir meno la natura di pagamento rilevante ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. del pagamento di tale IVA e ( o ) comunque (ii) precluda la ripetibilità della stessa IVA e (o) comunque (iii) determini, nel caso di restituzione dell’IVA alla controparte, un indebito e (o) ingiustificato arricchimento in capo ad essa; R.g. n. 32034del 2020; Ad 18/0372024; est. C. Valle in tema di IVA, questa Corte ha chiarito (Cass. n. 21351 del 06/10/2020, non massimata, la cui motivazione è qui, di seguito, pressoché integralmente riportata) che: ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 26/10/1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28/11/2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi –ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass. n. 15536 del 13/06/2018, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, Cass. n. 487 4 17/02/2019 Cass.n. 1642 24/01/2020); stante quanto sopra, non rileva che l'Amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che: a) il pagamento indebito dev'essere come visto «neutralizzato» in modo circolare, coerentemente al regime dell'imposta in questione; R.g. n. 32034del 2020; Ad 18/0372024; est. C. Valle b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a séguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione; l’IVA sulla c.d. TIA1 non è dovuta trattandosi di tributo (Sez. U., n. 8822 del 10/04/2018 ; cfr. anche, in motivazione, Sez . U., nn. 8631 e n. 08632 07/05/20 20 ), come non più in discussione neppure tra le parti dell'odierno giudizio; è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente; l'osservazione non è dirimente, poiché, come appena visto, l'erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è all'evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento; il Collegio ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il precedente, rimasto isolato, di Cass. n. 12927 del 11/02/2020 (richiamata a proprio favore dalla [OSCURATO:SOCIETA].), secondo cui la neutralità dell'imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni; il diverso opinamento deve ritenersi superato e non sussistono quindi, ragioni per la rimessione della causa alle Sezioni Unite pubblica udienza, come richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; R.g. n. 32034del 2020; Ad 18/0372024; est. C. Valle le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; stante il rigetto del ricorso deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13,