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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 01983/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art.416 bis cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA] e per una serie di estorsioni aggravate ai sensi dell'art.416 bis 1 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi con cui i ricorrenti contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4/5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( il contributo collaborativo degli imputati ha trovato pieno riscontro nell'applicazione dell'attenuante speciale nella sua misura massima non risultano elementi ulteriori e diversi che siano stati omessi).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co siglierè ns

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art.416 bis cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA] e per una serie di estorsioni aggravate ai sensi dell'art.416 bis 1 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi con cui i ricorrenti contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4/5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( il contributo collaborativo degli imputati ha trovato pieno riscontro nell'applicazione dell'attenuante speciale nella sua misura massima non risultano elementi ulteriori e diversi che siano stati omessi). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co siglierè ns
Sentenza Cassazione n. 01983/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris