CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6221/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Associazione per lo [OSCURATO:PERSONA] e Formativo delle Imprese ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, scala C, interno 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, in forza di decreto dirigenziale n. 3380 del 12 marzo 2018, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - R.G.N. 6221/18 C.C.15/11/2022 Rimborso spese – Difetto di rendicontazione finale avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3640/2017, pubblicata il 14 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata e dal controricorso risulta quanto segue: 1.– [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Milano, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato che, in relazione al progetto n. 159654, realizzato dall’associazione ed ammesso al finanziamento con il fondo [OSCURATO:PERSONA] (FSE) per complessivi euro 482.000,00, la Regione [OSCURATO:PERSONA] era ancora debitrice della somma complessiva di euro 170.121,24, corrispondente ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto e non riconosciuti dall’ente regionale, in quanto asseritamente non provati in modo adeguato nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di settore. Conseguentemente, chiedeva che la Regione fosse condannata al pagamento di tale importo, oltre interessi. Si costituiva in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava nel merito le domande avversarie e ne chiedeva il rigetto, richiamando la disciplina del rapporto derivante dalla normativa nazionale e sovranazionale nonché alcuni precedenti del Tribunale di Milano, emessi in casi analoghi. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 5110/2015, pubblicata il 22 aprile 2015, rigettava le domande proposte. 2.– Con citazione notificata il 13 novembre 2015, la Asefi proponeva appello. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la Regione [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la data di effettivo pagamento delle fatture in contestazione era successiva a quella indicata dalle fonti normative applicabili, data che rappresentava termine perentorio entro cui la spesa doveva essere effettivamente sostenuta, cioè non oltre la data prevista per la rendicontazione finale, ossia entro il novantesimo giorno dalla cessazione dei servizi prestati; b) che il termine assegnato dagli ispettori doveva essere inteso come concessione del tempo utile per dimostrare di avere tempestivamente eseguito i pagamenti, restando comunque fermo, ai sensi della legge regionale n. 18/2000, che i pagamenti dovevano essere sostenuti entro il termine per la rendicontazione dei servizi, termine non rispettato da Asefi in relazione alle fatture in contestazione; c) che il disallineamento fra le spese e la movimentazione del denaro si riferiva al caso di erogazione di acconti da far valere sui contributi, sicché gliacconti potevano essere erogati anche prima che fossero sostenuti i costi o parte di essi, ma detti costi dovevano, in ogni caso, essere realmente sostenuti e documentati entro il termine di rendicontazione dei servizi; d ) che l’Amministrazione regionale, nella citata missiva, aveva accertato che le date indicate nell’allegato alla lettera come date di effettivo pagamento delle fatture elencate erano successive rispetto al termine di rendicontazione finale dei servizi ammessi a contributo. 3.– Avverso la s entenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Asefi. Ha resistito con controricorso l’intimata Regione [OSCURATO:PERSONA]. 4.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.–In primis, il ricorso è inammissibile poiché in esso manca completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., mancanza che non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022; Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018; Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014). Solo per completezza, anche volendo attingere agli atti di causa per colmare la grave carenza espositiva del ricorso, nel rispetto dei principi generali da ultimo formulati dalla Corte Edu 28 ottobre 2021, Succi ed altri c. Italia (che ha riconosciuto la legittimità in astratto del requisito dell’autosufficienza del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, pur ravvisando in concreto, per uno dei ricorsi riuniti, la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, sotto il profilo della lesione del diritto d accesso al giudizio di legittimità), i singoli motivi in cui l’atto si articola non superano comunque il vaglio di ammissibilità. 2.–Ed invero, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. nonché dell’art. 4 delle preleggi, per avere la Corte territoriale ritenuto che prevalesse sulla legge di grado superiore – ossia l’art. 4 delle Linee guida – un regolamento di grado inferiore – ossia l’art. 1.13 del disciplinare – , avendo adottato per dette Linee guida un’interpretazione contraria al senso letterale delle stesse. 2.1.– La doglianza è inammissibile, in quanto – proprio alla stregua dell’incompletezza del ricorso – non si comprende se si tratta di un rapporto gerarchico tra legge e regolamento, o piuttosto di un rapporto tra fonti pari ordinate (ossia tra una disposizione speciale, facente parte integrante del bando / legge speciale, e le linee guida dettate dall’Amministrazione, anch’esse facenti parte integrante della legge speciale). E in ogni caso, secondo l’impostazione della pronuncia impugnata, non si riscontra tra i due precetti alcun contrasto. In proposito, la Corte d’appello ha espressamente chiarito che le due previsioni si pongono in sinergico coordinamento: da una parte, opera il principio secondo cui devono essere rimborsati solo i pagamenti realizzati a fronte di costi reali documentati e riscontrabili contabilmente, ossia effettivamente sostenuti, nel periodo temporale di svolgimento dell’attività o, al più tardi, entro la data ultima di rendicontazione finale e certificazione della spesa; dall’altra, il principio di disallineamento fra le spese e la movimentazione del denaro si riferisce al caso di erogazione di acconti da far valere sui contributi, sicché il versamento degli acconti in anticipo rispetto ai costi non escludeva affatto che, ai fini del rimborso finale, le spese dovessero essere documentate entro il termine di rendicontazione dei servizi. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte di merito aderito ad una interpretazione contraria al testo del citato disciplinare nonché al tenore del verbale redatto dagli ispettori. 3.1.–Anche tale censura è inammissibile, poiché – in disparte l’improprio richiamo alla violazione dei canoni ermeneutici del contratto – attraverso tale mezzo di critica la ricorrente mira, in realtà, ad ottenere una rivalutazione nel merito delle circostanze già prese in considerazione dalla pronuncia impugnata. 4.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sul contenuto della lettera della Regione [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2006, dalla quale sarebbe emerso che la Asefi aveva documentato i costi ulteriori sostenuti per euro 170.121,64, dichiarando mancanti due soli documenti per euro 5.000,00. 4.1.–Il motivo è inammissibile, poiché la critica non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha appunto escluso che spettasse l’ulteriore importo rivendicato, non già in ragione della mancata documentazione dei costi, ma alla stregua della loro attinenza ad operazioni successive al termine perentorio ultimo di rendicontazione delle spese. 5.– In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo un