CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18029/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33902/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 4, presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2262/10/2019, depositata in data 11 aprile20 19. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. All’esito di verifica fiscale la Guardia di finanza notificava a [OSCURATO:PERSONA] il processo verbale di constatazione redatto a carico Oggetto: Opposizione PDA - IRPEF 200 7 - R appresentate legale - G estore di fatto - Motivazione insufficiente e contraddittoria della [OSCURATO:PERSONA] 2002 s.r.l., di cui il contribuente era rappresentante legale nonché gestore di fatto. Sulla base di tale PVC l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Roma – emetteva l’ avvis o di accertamento n. TK3036403037/2013 con cui conte stava alla società – qualificata come mero soggetto interposto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e i reali percettori dei proventi formalmente imputati all’attività sociale –l’omessa dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture contabiliper l’anno 2007. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. TK3058301273/2014, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini Irpef, per l’anno d’imposta 2007,ai sensi del combinato disposto degli artt. 41- bis e 37, comma 3, del d.P.R. 600/1973 e 14, comma 4, l. 537/1993, un maggior reddito di euro 94.937,00, pari al 50% degli utili accertati in capo alla società, di cui Petraia era rappresentante di fatto. Il contribuent e proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il secondo avviso; la CTP annullava l’attostante l’omessa valutazione – da parte dell’Ufficio – degli elementi forniti dal contribuente; questi aveva, in particolare, affermato la propria estraneità ai redditi accertati per l’anno 2007, avendo cessato di ricoprire il ruolo di rappresentante legale della società già dal 24 novembre 2006. 2. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio , rappresentando che il contribuente aveva ricoperto il ruolo di “preposto alla gestione tecnica dell’impresa”, nonché di rappresentante legale fino alla cancellazione della società, avvenuta il 13.01.2012. La CTR accoglievail gravame, evidenziando che il contribuente aveva esercitato il ruolo di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] 2000 non fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], come dallo stesso prospettato, bensì fino al 13.01.2012, come incontrovertibilmente dimostrato dall’estratto del Registro delle Imprese prodotto dall’Agenzia delle Entrate. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico motiv o . L’Ufficio ha resistito con controricorso. È stata, quindi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio dal seguente tenore: Con l’unico motivo, la parte ricorrente, eccepisce la motivazione insufficiente e contraddittoria su fatti decisivi e controversi del giudizio, o comunque omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il motivo risulta inammissibile. A prescindere dalla formale rubricazione del mezzo, dal corpo dello stesso si evince comunque la formulazione di una censura, poi ripresa con il secondo motivo di ricorso, che consiste sostanzialmente nella pretesa nullità della sentenza impugnata a causa della asserita apparenza e contraddittorietà della sua motivazione. Tale censura è infondata: la motivazione della sentenza della C.g.t. espone chiaramente, ben oltre il c.d. minimo costituzionale e senza alcuna contraddizione logica, la ratio decidendi che ha determinato la decisione adottata, sicché non sussiste alcuna patologia che determini il vizio assoluto della motivazione della sentenza impugnata e la nullità di quest’ultima, in ragione dei parametri di cui a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053. Non si ravvisa, quindi, la contraddittorietà, né la totale carenza di motivazione o la sua mera “apparenza”, in quanto, sia pure in maniera sintetica, il giudice di merito ha dato conto dell’iter logico argomentativo seguito, consistente nella valorizzazione di taluni elementi indiziari, rivelatori del corretto utilizzo delle prove che hanno determinato la richiesta da parte dell’ufficio della pretesa tributaria oggetto della controversia. Il ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione della causa con istanza depositata il 28/02-03/03/2025. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione il contribuente deduce la « motivazione insufficiente e contrad d ittoria su fatti decisivi e controversi del giudizio, o comunque omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 , comma 1, n . 5 c.p.c.», per avere la CTR fornito una decisione ‘gravemente lacunosa sotto il profilo motivazionale’, avendoomesso di considerare ‘fatti di causa decisivi e controversi’, quali l’avvenuta e regolare annotazione nel registro delle impresedel verbale di assemblea ordinaria con cui il ricorrente si dimetteva dalla carica di rappresentante legale del sodalizio. 1.1. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato. 1.2. Sotto il primo profilo, va evidenziato che il motivo sovrappone inestricabilmente nell’esposizione il vizio di motivazione apparente e/o contraddittoria e l’omesso esame di fatti decisivi; integra, in altri termini, un motivo cd. coacervato, senza possibilità di distinguere (salvo quanto a breve si dirà infra ) i vari vizi sostanzialmente denunciati, anche in contrasto logico tra loro, che danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass, 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793) o a pretesi vizi processuali. 1.3. Il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente lamenta, nella sostanza, il vizio motivazionale della sentenza (definita prima lacunosa, poi contraddittoria). Sul punto, giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053). Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 1.4. Nella specie, sia pure in maniera sintetica, il giudice di merito ha dato conto dell’iter logico argomentativo seguito, consistente nella valorizzazione di taluni elementi indiziari, rivelatori del corretto utilizzo delle prove che hanno determinato la richiesta da parte dell’ufficio della pretesa tributaria oggetto della controversia. In definitiva, la sentenza gravata non è affetta dal denunciato deficit motivazionale. 2. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis comma 3 cod. proc. civ. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. Sez. U.13/10/2023, n. 28540). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 1.500,00 oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00, oltre spese prenotate a debito. Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.500,00 in favore dell’Agenzia delle entrate, e dell’ulteriore somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, de