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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 24489/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza pronunciata il 4 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 16 dicembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 48 e 633 cod. pen. 2.

Avverso questa decisione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, la difesa lamentai l'assoluta mancanza di motivazione in merito alla ritenuta condotta di invasione arbitraria, nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato.

Dalla sola circostanza che l'immobile fosse oggetto di pignoramento sin dal 2013, non potrebbe, in ipotesi, farsi necessariamente discendere la natura contra ius dell'ingresso e della successiva stabile occupazione nell'appartamento da parte di un terzo soggetto (indotto in errore dall'odierno imputato, secondo la tesi accusatoria); e ciò non solo perché la consegna delle chiavi ben potrebbe essere avvenuta a seguito di espresso consenso da parte del titolare dell'unità immobiliare in favore di Velasquez, amministratore condominiale, ma soprattutto perché una volontà di segno contrario da parte del nuovo avente diritto sarebbe sopraggiunta solo molto tempo dopo.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 633 cod. pen., e la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo del reato, nonostante specifico motivo di gravame; quando è stata presentata la querela, non sarebbe stata più attuale la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato, la permanenza dell'arbitraria invasione e occupazione.

3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Il primo motivo critica l'impianto motivazionale della sentenza di appello, basata asseritamente su elementi indiziari labili e non decisivi (anzi, secondo la difesa, privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza), tali da non poter condurre a un giudizio di colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Si tende dunque - non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, riproducendo analoghe questioni già devolute in appello e ivi puntualmente esaminate e disattese - a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Nel caso in esame, la Corte milanese, richiamando il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ha ineccepibilrnente osservato che la responsabilità dell'imputato deve desumersi, alla luce delle prove orali e documentali acquisite, dal fatto che Velasquez gestisse l'appartamento pignorato in qualità di "amministratore di fatto" e che in questa veste avesse stipulato nel 2014 con altra cittadina straniera, inconsapevole della reale situazione proprietaria, un contratto di locazione, sottoscrivendolo personalmente e percependone poi regolarmente i canoni mensili, così in tal modo, ponendo in essere, tramite l'inquilina abusiva, la condotta occupativa oggetto del presente procedimento.

Non valgono a modificare queste conclusioni, secondo i giudici di appello, né la presentazione della querela, avvenuta solo nel 2016 (quando ormai si era consolidata la situazione abitativa illegittima, a detta della difesa), né la successiva presa di coscienza della suddetta inquilina, che ha protratto comunque l'occupazione, incurante delle pretese di Velasquez di percepire ancora la pigione, quale dominus dell'immobile, con minaccia di usare le maniere forti per cacciarla via.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano, quindi, adeguatamente giustificate dai giudici di merito, attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, poiché il controllo cli legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Il motivo è dunque inammissibile.

3. Nonostante la tardività della querela, più volte evocata, non costituisca specifico motivo di ricorso, è opportuno, per chiarezza di esposizione, premettere alla disamina del secondo motivo di ricorso alcune considerazioni in merito alla natura del reato per cui si procede, con quanto ne consegue anche in tema di procedibilità.

3.1. La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente - da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi, pur consapevole di un'isolata pronuncia di segno contrario - ritiene che il delitto previsto e punito dall'art. 633 cod. pen., laddove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione ma avvenga con un'occupazione protratta nel tempo (come nel caso in esame), ha natura di reato permanente; la nozione di "invasione" non si riferisce, infatti, ad una connotazione della condotta in termini di violenza, che può anche mancare in concreto, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" (contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso).

La conseguente occupazione costituisce, quindi, soltanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale essa è stata inizialmente posta in essere (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018, Morello, 274671, che sottolinea come, in conseguenza di ciò, debba ritenersi sempre tempestiva ed efficace, quantomeno in riferimento a tutto il trimestre precedente, la querela proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che lo stato di flagranza, ex art. 382, comma 2, cod. proc. pen., permane per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione, fino all'allontanamento del soggetto dall'edificio o alla sentenza di condanna).

3.2. Ciò premesso, risulta totalmente sprovvista di fondamento in punto di diritto l'affermazione della difesa secondo la quale, al momento della proposizione della querela, difettava ormai «uno degli elementi costitutivi del reato ovvero la permanenza dell'arbitraria invasione ed occupazione».

Alla luce delle considerazioni che precedono, resta, infatti, pienamente sufficiente per la penale rilevanza del fatto la (indubitabile) arbitrarietà iniziale, che - anche in considerazione della particolare modalità commissiva del delitto per cui si procede, perpetrato tramite induzione in errore di un terzo non concorrente - continua a qualificare come contrario al diritto lo stato di occupazione del bene, a prescindere dalle successive vicende dominicali o possessorie.

Neppure meritano seguito le parallele doglianze relative ai vizi della motivazione, richiamando quanto già esposto in merito al perimetro del giudizio di legittimità.

La Corte di appello ha infatti già risposto, con argomentazione coerente con la giurisprudenza citata, che «la condotta illecita, nel gennaio 2016, era ancora in essere, proseguendo l'occupazione da parte del soggetto immesso nell'immobile del tutto illegittimamente ad opera di Velasquez, che peraltro continuava a pretendere il pagamento del canone, minacciando la donna di forzare la serratura e buttare tutte le sue cose nella spazzatura» (p. 5).

Anche il motivo in esame risulta dunque manifestamente infondato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti da ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza pronunciata il 4 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 16 dicembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 48 e 633 cod. pen. 2. Avverso questa decisione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamentai l'assoluta mancanza di motivazione in merito alla ritenuta condotta di invasione arbitraria, nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato. Dalla sola circostanza che l'immobile fosse oggetto di pignoramento sin dal 2013, non potrebbe, in ipotesi, farsi necessariamente discendere la natura contra ius dell'ingresso e della successiva stabile occupazione nell'appartamento da parte di un terzo soggetto (indotto in errore dall'odierno imputato, secondo la tesi accusatoria); e ciò non solo perché la consegna delle chiavi ben potrebbe essere avvenuta a seguito di espresso consenso da parte del titolare dell'unità immobiliare in favore di Velasquez, amministratore condominiale, ma soprattutto perché una volontà di segno contrario da parte del nuovo avente diritto sarebbe sopraggiunta solo molto tempo dopo. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 633 cod. pen., e la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo del reato, nonostante specifico motivo di gravame; quando è stata presentata la querela, non sarebbe stata più attuale la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato, la permanenza dell'arbitraria invasione e occupazione. 3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo critica l'impianto motivazionale della sentenza di appello, basata asseritamente su elementi indiziari labili e non decisivi (anzi, secondo la difesa, privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza), tali da non poter condurre a un giudizio di colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Si tende dunque - non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, riproducendo analoghe questioni già devolute in appello e ivi puntualmente esaminate e disattese - a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame, la Corte milanese, richiamando il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ha ineccepibilrnente osservato che la responsabilità dell'imputato deve desumersi, alla luce delle prove orali e documentali acquisite, dal fatto che Velasquez gestisse l'appartamento pignorato in qualità di "amministratore di fatto" e che in questa veste avesse stipulato nel 2014 con altra cittadina straniera, inconsapevole della reale situazione proprietaria, un contratto di locazione, sottoscrivendolo personalmente e percependone poi regolarmente i canoni mensili, così in tal modo, ponendo in essere, tramite l'inquilina abusiva, la condotta occupativa oggetto del presente procedimento. Non valgono a modificare queste conclusioni, secondo i giudici di appello, né la presentazione della querela, avvenuta solo nel 2016 (quando ormai si era consolidata la situazione abitativa illegittima, a detta della difesa), né la successiva presa di coscienza della suddetta inquilina, che ha protratto comunque l'occupazione, incurante delle pretese di Velasquez di percepire ancora la pigione, quale dominus dell'immobile, con minaccia di usare le maniere forti per cacciarla via. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano, quindi, adeguatamente giustificate dai giudici di merito, attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, poiché il controllo cli legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Il motivo è dunque inammissibile. 3. Nonostante la tardività della querela, più volte evocata, non costituisca specifico motivo di ricorso, è opportuno, per chiarezza di esposizione, premettere alla disamina del secondo motivo di ricorso alcune considerazioni in merito alla natura del reato per cui si procede, con quanto ne consegue anche in tema di procedibilità. 3.1. La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente - da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi, pur consapevole di un'isolata pronuncia di segno contrario - ritiene che il delitto previsto e punito dall'art. 633 cod. pen., laddove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione ma avvenga con un'occupazione protratta nel tempo (come nel caso in esame), ha natura di reato permanente; la nozione di "invasione" non si riferisce, infatti, ad una connotazione della condotta in termini di violenza, che può anche mancare in concreto, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" (contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso). La conseguente occupazione costituisce, quindi, soltanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale essa è stata inizialmente posta in essere (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018, Morello, 274671, che sottolinea come, in conseguenza di ciò, debba ritenersi sempre tempestiva ed efficace, quantomeno in riferimento a tutto il trimestre precedente, la querela proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che lo stato di flagranza, ex art. 382, comma 2, cod. proc. pen., permane per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione, fino all'allontanamento del soggetto dall'edificio o alla sentenza di condanna). 3.2. Ciò premesso, risulta totalmente sprovvista di fondamento in punto di diritto l'affermazione della difesa secondo la quale, al momento della proposizione della querela, difettava ormai «uno degli elementi costitutivi del reato ovvero la permanenza dell'arbitraria invasione ed occupazione». Alla luce delle considerazioni che precedono, resta, infatti, pienamente sufficiente per la penale rilevanza del fatto la (indubitabile) arbitrarietà iniziale, che - anche in considerazione della particolare modalità commissiva del delitto per cui si procede, perpetrato tramite induzione in errore di un terzo non concorrente - continua a qualificare come contrario al diritto lo stato di occupazione del bene, a prescindere dalle successive vicende dominicali o possessorie. Neppure meritano seguito le parallele doglianze relative ai vizi della motivazione, richiamando quanto già esposto in merito al perimetro del giudizio di legittimità. La Corte di appello ha infatti già risposto, con argomentazione coerente con la giurisprudenza citata, che «la condotta illecita, nel gennaio 2016, era ancora in essere, proseguendo l'occupazione da parte del soggetto immesso nell'immobile del tutto illegittimamente ad opera di Velasquez, che peraltro continuava a pretendere il pagamento del canone, minacciando la donna di forzare la serratura e buttare tutte le sue cose nella spazzatura» (p. 5). Anche il motivo in esame risulta dunque manifestamente infondato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti da ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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