CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. - Rilevato che si è ormai affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio generale secondo cui il detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221). La ratio dell'orientamento al quale si presta adesione è costituita dall'importanza rivestita dai colloqui ai fini del trattamento penitenziario e dall'esigenza che le limitazioni conseguenti al regime differenziato siano strettamente connesse «a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito» (Sez. 1, n. 42647 del 15/06/2022, Costa, in motivazione, ove è stata ribadita la natura «fondamentale» del diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti alla luce degli artt. 1, 6, 15, 28, 18, comma 3, Ord. pen., 29, 30 e 31 Cost., 8 Convezione EDU). - Ritenuto che la condizione di emergenza pandemica dovuta alla diffusione o al pericolo di diffusione del Covid-19 integra una situazione di «impossibilità» o «gravissima difficoltà» rilevante ai fini dell'ammissibilità dei colloqui mediante video collegamento. La condizione è stata espressamente presa in considerazione dall'art. 221, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La norma ha previsto che «negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 3 Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza 2— telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018». L'efficacia della disposizione è stata estesa, per effetto del di. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alla data del 31 dicembre 2021. In seguito, l'applicazione è stata prorogata alla data del 31 dicembre 2022 per effetto del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. - Ritenuto che le richiamate disposizioni trovano applicazione anche a coloro che sono ristretti secondo il regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. In tal senso è stato sostenuto espressamente che la disciplina è applicabile a tali detenuti potendo essere esclusi «i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento», il che deve escludersi nel momento in cui, come nel caso di specie, debbano essere utilizzate apparecchiature già in uso all'Amministrazione ( Sez. 1, n. 19826 del 09/04/2021, Attanasio, n.m.; Sez. 1, n. 28615 del 20/05/2021, Gallo, n.m. ed altre conformi). Nella vigenza della disciplina emergenziale, pertanto, il detenuto che lo richieda può effettuare il video colloquio che, nell'ottica del legislatore e, segnatamente, della specifica ragione ispiratrice di tutta la normativa emergenziale che l'ha disciplinato e che ne ha esteso l'applicazione fino al 31 dicembre 2022, assolve alla funzione di individuare tale modalità di effettuazione dei colloqui quale alternativa a quelli in presenza. In tale prospettiva, si ritiene che il legislatore ha «compiuto una valutazione del contesto epidemiologico come suscettibile di costituire quella impossibilità 4 ovvero gravissima difficoltà al colloquio in presenza che giustifica il ricorso al video colloquio» (Sez. 1, n. 42644 del 2022 cit.). - Ritenuto che dopo la cessazione, alla data del 31 marzo 2022, dello stato di emergenza nonché del divieto di circolazione e di spostamento da una Regione all'altra, essendo comunque rimasta in vigore la previsione che consente al detenuto di chiedere l'effettuazione dei colloqui in video collegamento secondo le modalità descritte, il giudice di merito potrà comunque accogliere la richiesta di colloqui in video collegamento ove sussista, con riferimento al singolo detenuto, una oggettiva situazione di impossibilità o gravissima difficoltà all'effettuazione del colloquio in presenza, di cui è necessario dar conto con specifica motivazione. - Rilevato che il provvedimento impugnato, oltre a dare atto della persistenza dei presupposti applicativi della legislazione emergenziale all'epoca della pronuncia del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ha assolto all'indicato obbligo - motivazionale, evidenziando come i familiari del detenuto, allo scopo di effettuare i colloqui, sarebbero stati costretti ad effettuare un lungo e costoso viaggio dalla Sicilia per raggiungere il luogo di detenzione «sicché può ritenersi che il perdurare dei contagi, unitamente alla distanza chilometrica da affrontare, costituisca, allo stato, una situazione eccezionale idonea a giustificare la predisposizione di strumenti per consentire i colloqui a distanza». Peraltro, all'epoca di presentazione dell'istanza (l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza è del 2 marzo 2022) la trasferta costituiva, data l'estensione dei contagi ed il livello di profilassi raggiunto, senz'altro un significativo fattore di rischio. - Rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delel censure ma che non può seguire la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuale, tenuto conto di Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650.2. P.