CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 43771/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti e tre i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: a) costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; b) riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-4, ove congrua giustificazione in ordine al vizio parziale di mente ritenuto sulla base di apposita perizia e p. 4, ove puntuale esame delle deduzioni difensive in punto di determinazione del trattamento punitivo); c) il motivo attinente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non dedotto in grado di appello, è in ogni caso manifestamente infondato, perché afferente a violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. L [OSCURATO:PERSONA]