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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 28519/2022

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POSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

Ud.14/06/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14145/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' LUCIANO, RATTA' PIERO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3176/2020depositata il 15/12/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Luciano e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 3176/2020 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 15 dicembre 2020; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; i ricorrenti espongono di aver proposto opposizione tardiva ex art. 650 cod.proc.civ. avverso il decreto ingiuntivo n. 1864/2017, emesso dal Tribunale di Milano a favore di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 34.239,50, oltre agli interessi di legge, contestando l’inesistenza della notifica del ricorso e l’infondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese avversarie; il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6645-2019, dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva e la decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia n. 3176/2020, oggetto dell’odierno ricorso; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che: 1) con un unico motivo i ricorrenti deducono «Violazione ed errata applicazione degli artt. 140 cod.proc.civ e 650 cod.proc.civ».; in primo luogo, essi insist ono con la tesi della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, per violazione dell’art. 140 cod.proc.civ., basandola sulle seguenti circostanze di fatto: i) quanto a [OSCURATO:PERSONA], la notificazione era stata eseguita in un luogo diverso da quello in cui aveva la residenza anagrafica e che non equivaleva neppure alla sua dimora abituale, atteso che già da molti anni egli non risiedeva a Vanzago, ma a [OSCURATO:PERSONA]; la persona che aveva rifiutato di ricevere la notificazione, qualificatasi come baby sitter, non sarebbe stata a lui legata da alcun rapporto di parentela né di convivenza, e non avrebbe avuto con lui alcun valido collegamento; ii) [OSCURATO:PERSONA], invece, non avrebbe mai visto l’avviso di deposito presso la casa comunale né avrebbe mai ricevuto la raccomanda con ricevuta di ritorno; dopo una ampia digressione sull’applicazione dell’art 140 cod.proc.civ. che occupa le pp. 5, 6 e 7 del ricorso, parte ricorrente conclude affermando che «l’iter di notifica posto in essere dall’istante, ovvero dall’ufficiale giudiziario, non rispetta in alcun modo le linee dettate exlege anzi, risulta afflitto da molteplici gravi vizi, che, pur se presi in considerazione singolarmente provocherebbero la nullità della notifica stessa, da non rinvenire in alcun modo le modalità dettate in materia dal codice di procedura civile … poiché la gravità dei vizi oltrepassa notevolmente il sottilissimo limite di tolleranza insito nella fattispecie dell’istituto della nullità, ma bensì inesistenti»; la notifica, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere considerata improduttiva di effetti e impossibile da rinnovare o sanare; a tale ultimo scopo i ricorrenti osservano che la conoscenza fortuita dell’atto da notificare non ha sanato i vizi della modalità di notifica né ha reso la notifica esistente, perché per gli atti giudiziari non è prevista altra forma di conoscenza all’infuori di quella legale; la conoscenza acquisita aliunde , cioè non attraverso la notificazione, è irrilevante; nonostante in materia di notifica viga – affermano i ricorrenti – «il principio della sc issione degli effetti secondo cui la notifica si perfeziona quando il destinatario consegue la conoscenza effettiva andando così a derogare, apparentemente, tutte le previsioni circa l’iter dettate ex lege », tale deroga deve essere circoscritta ai casi in cui l’istante abbia seguito non perfettamente le previsioni normative dettate in materia ovvero a quei casi in cui è rinvenibile l’iter dettato dalla legge « pur se affetto da vizi che vadano, in qualche modo, a precludere o ad alterare la c.d. conoscenza legale»; il principio non si applica a quei casi in cui l’istante o chi per lui abbia completamente alterato le modalità di notifica prescritte dal legislatore; 2) va precisato, per quanto di interesse in questa sede, che la decisione di prime cure, pur rilevando la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita in luogo diverso da quello in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva la residenza anagrafica, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione tardiva ex art. 650 cod.proc.civ., in ragione della mancata dimostrazione e della mancata richiesta di prova, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , di avere conosciuto, come dallo stesso riferito, il decreto ingiuntivo solo in data 13 marzo 2018; invece, quanto all’altro ingiunto, la decisione del Tribunale aveva rilevato che la relata di notifica, che fa fede fino a querela di falso delle operazioni compiute dall’ufficiale giudiziario e del contenuto intrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, riportava l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere eseguito tutte le operazioni che [OSCURATO:PERSONA] contestava fossero state effettuate e aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato e non aveva chiesto di provare in quale momento aveva acquisto conoscenza del decreto ingiuntivo, al fine di calcolare il termine di 40 giorni per l’opposizione; la Corte territoriale, premesso che l’art. 650 cod.proc.civ. ricollega l’opposizione tardiva alla circostanza che l’ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo piuttosto che al mero ritardo della conoscenza, ha ritenuto: i) l’ingiunto onerato della dimostrazione non solo di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, ma anche di non averne avuto conoscenza tempestiva (cioè di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo quando non era più possibile proporre opposizione); ii) evidente l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 cod.proc.civ., non essendo ravvisabile alcuna irregolarità nella notifica del provvedimento monitorio eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – la notificazione era stata eseguita presso la sua residenza anagrafica e l’ufficiale giudiziario aveva attestato l’avvenuto compimento di tutte le operazioni di cui all’art. 140 cod.proc.civ. e non era stato provato da parte dell’ingiunto il mancato ricevimento dell’avviso informativo da parte dell’ufficio postale – e, in ogni caso, cioè anche là dove la notificazione del decreto ingiuntivo fosse risultata irregolare, essendo risultato che l’opposizione era stata proposta ben oltre il termine di 10 giorni di cui al comma 3 dell’art. 650 cod.proc.civ. (il decreto ingiuntivo era stato messo in esecuzione nel novembre/dicembre 2017, previa notifica del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, mediante pignoramento delle quote di sua proprietà di alcuni immobili); quanto a [OSCURATO:PERSONA], ferma la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, la decisione d'appello ha confermato che era suoonere, ai sensi dell’art. 2697 cod.civ., dare dimostrazione che la sua opposizione tardiva era stata tempestiva o che era venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo non oltre 40 giorni prima della proposizione dell’opposizione; 2.1.) tanto chiarito, il motivo è inammissibile, perché le argomentazioni che lo supportano risultano eccentriche rispetto alle rationes decidendidella sentenza impugnata; lo sforzo confutativo dei ricorrenti è interamente volto a dimostrare l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, senza in alcun modo misurarsi con le ragioni giustificative del rigetto dell’opposizione e con le articolate motivazioni che le sorreggono; benché la decisione gravata abbia riconosciuto la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], basando, quindi, il rigetto dell’appello su ragioni affatto diverse rispetto alla notificazione del decreto, i ricorrenti dedicano alla dimostrazione della nullità del procedimento notificatorio una parte consistente delle loro censure; ripropongono, infatti, quanto alla notificazione del decreto ingiuntivo a [OSCURATO:PERSONA], argomentazioni già respinte dalla Corte d'Appello, senza misurarsi con le ragioni di rigetto; in particolare, il tessuto argomentativo del ricorso, dopo aver genericamente ripercorso la disciplina della notificazione ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ., dall’ultimo cpv di pag. 7 e fino a pag. 11 si dilunga sulla tecnica di notificazione del decreto ai due ingiunti, allo scopo di invocarne, in un primo momento, la nullità, poi, a partire, da pag. 9, la inesistenza, per poi passare a sostenere che la conoscenza del decreto ingiuntivo acquisita non attraverso la notificazione bensì aliundenon può sanare i vizi della notificazione; e ciò allo scopo di concludere che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente posto a loro carico l’onere di provare il vizio della notificazione, perché chiedere la prova di qualcosa di inesistente sarebbe surreale (p. 12); 2.3) finalmente a pag. 13 e in parte della pag. 14 il ricorso tratta della asserita violazione dell’art. 650 cod.proc.civ. – la seconda censura in cui si articola il motivo – sostenendo che l’opposizione tardiva, attraverso cui «si realizza la piena attuazione del diritto di difesa dell’intimato», è ammissibile se, oltre alla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, si dimostri che la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo è stata causata dalla nullità della notificazione e che tale prova deve ritenersi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario; a tal proposito adducono di aver chiesto di essere ammessi a provare per testi la veridicità degli eventi riportati – cioè le circostanze su cui basano la inesistenza della notificazione – e la pura casualità con cui avevano appreso dell’esistenza del decreto ingiuntivo, lamentando che il giudice a quo, non avendo accolto tali istanze istruttorie,abbia precluso loro la possibilità di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti per procedere ai sensi dell’art 650 cod.proc.civ.; 2.4) anche tale seconda censura in cui si articola il motivo di ricorso non ha efficacia confutativa delle riferite rationes decidendi con cui la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado; la sentenza impugnata resiste, quindi, alle censure dei ricorrenti, i quali, tra l’altro, neppure assolvono, ai sen si dell’art. 366, primo comma, n. 6 ) cod.proc.civ., l’onere di supportare le censure formulate con gli opportuni riferimenti agli atti processuali, dei quali fanno menzione (ex plurimis cfr. Cass. 01/03/2022, n. 6769); 3) in definitiva, il ricorso è inammissibile; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96, commi primo e terzo, cod.proc.civ.; i l Collegio ritiene, nondimeno, che la ricorrenza di una causa per quanto evidente di inammissibilità del ricorso non basti per giustificare la condanna richiesta (Cass. 30/09/2021, n. 26545); 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i in solidoal pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
POSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. Ud.14/06/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14145/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' LUCIANO, RATTA' PIERO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3176/2020depositata il 15/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Luciano e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 3176/2020 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 15 dicembre 2020; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; i ricorrenti espongono di aver proposto opposizione tardiva ex art. 650 cod.proc.civ. avverso il decreto ingiuntivo n. 1864/2017, emesso dal Tribunale di Milano a favore di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 34.239,50, oltre agli interessi di legge, contestando l’inesistenza della notifica del ricorso e l’infondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese avversarie; il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6645-2019, dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva e la decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia n. 3176/2020, oggetto dell’odierno ricorso; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1) con un unico motivo i ricorrenti deducono «Violazione ed errata applicazione degli artt. 140 cod.proc.civ e 650 cod.proc.civ».; in primo luogo, essi insist ono con la tesi della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, per violazione dell’art. 140 cod.proc.civ., basandola sulle seguenti circostanze di fatto: i) quanto a [OSCURATO:PERSONA], la notificazione era stata eseguita in un luogo diverso da quello in cui aveva la residenza anagrafica e che non equivaleva neppure alla sua dimora abituale, atteso che già da molti anni egli non risiedeva a Vanzago, ma a [OSCURATO:PERSONA]; la persona che aveva rifiutato di ricevere la notificazione, qualificatasi come baby sitter, non sarebbe stata a lui legata da alcun rapporto di parentela né di convivenza, e non avrebbe avuto con lui alcun valido collegamento; ii) [OSCURATO:PERSONA], invece, non avrebbe mai visto l’avviso di deposito presso la casa comunale né avrebbe mai ricevuto la raccomanda con ricevuta di ritorno; dopo una ampia digressione sull’applicazione dell’art 140 cod.proc.civ. che occupa le pp. 5, 6 e 7 del ricorso, parte ricorrente conclude affermando che «l’iter di notifica posto in essere dall’istante, ovvero dall’ufficiale giudiziario, non rispetta in alcun modo le linee dettate exlege anzi, risulta afflitto da molteplici gravi vizi, che, pur se presi in considerazione singolarmente provocherebbero la nullità della notifica stessa, da non rinvenire in alcun modo le modalità dettate in materia dal codice di procedura civile … poiché la gravità dei vizi oltrepassa notevolmente il sottilissimo limite di tolleranza insito nella fattispecie dell’istituto della nullità, ma bensì inesistenti»; la notifica, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere considerata improduttiva di effetti e impossibile da rinnovare o sanare; a tale ultimo scopo i ricorrenti osservano che la conoscenza fortuita dell’atto da notificare non ha sanato i vizi della modalità di notifica né ha reso la notifica esistente, perché per gli atti giudiziari non è prevista altra forma di conoscenza all’infuori di quella legale; la conoscenza acquisita aliunde , cioè non attraverso la notificazione, è irrilevante; nonostante in materia di notifica viga – affermano i ricorrenti – «il principio della sc issione degli effetti secondo cui la notifica si perfeziona quando il destinatario consegue la conoscenza effettiva andando così a derogare, apparentemente, tutte le previsioni circa l’iter dettate ex lege », tale deroga deve essere circoscritta ai casi in cui l’istante abbia seguito non perfettamente le previsioni normative dettate in materia ovvero a quei casi in cui è rinvenibile l’iter dettato dalla legge « pur se affetto da vizi che vadano, in qualche modo, a precludere o ad alterare la c.d. conoscenza legale»; il principio non si applica a quei casi in cui l’istante o chi per lui abbia completamente alterato le modalità di notifica prescritte dal legislatore; 2) va precisato, per quanto di interesse in questa sede, che la decisione di prime cure, pur rilevando la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita in luogo diverso da quello in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva la residenza anagrafica, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione tardiva ex art. 650 cod.proc.civ., in ragione della mancata dimostrazione e della mancata richiesta di prova, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , di avere conosciuto, come dallo stesso riferito, il decreto ingiuntivo solo in data 13 marzo 2018; invece, quanto all’altro ingiunto, la decisione del Tribunale aveva rilevato che la relata di notifica, che fa fede fino a querela di falso delle operazioni compiute dall’ufficiale giudiziario e del contenuto intrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, riportava l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere eseguito tutte le operazioni che [OSCURATO:PERSONA] contestava fossero state effettuate e aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato e non aveva chiesto di provare in quale momento aveva acquisto conoscenza del decreto ingiuntivo, al fine di calcolare il termine di 40 giorni per l’opposizione; la Corte territoriale, premesso che l’art. 650 cod.proc.civ. ricollega l’opposizione tardiva alla circostanza che l’ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo piuttosto che al mero ritardo della conoscenza, ha ritenuto: i) l’ingiunto onerato della dimostrazione non solo di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, ma anche di non averne avuto conoscenza tempestiva (cioè di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo quando non era più possibile proporre opposizione); ii) evidente l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 cod.proc.civ., non essendo ravvisabile alcuna irregolarità nella notifica del provvedimento monitorio eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – la notificazione era stata eseguita presso la sua residenza anagrafica e l’ufficiale giudiziario aveva attestato l’avvenuto compimento di tutte le operazioni di cui all’art. 140 cod.proc.civ. e non era stato provato da parte dell’ingiunto il mancato ricevimento dell’avviso informativo da parte dell’ufficio postale – e, in ogni caso, cioè anche là dove la notificazione del decreto ingiuntivo fosse risultata irregolare, essendo risultato che l’opposizione era stata proposta ben oltre il termine di 10 giorni di cui al comma 3 dell’art. 650 cod.proc.civ. (il decreto ingiuntivo era stato messo in esecuzione nel novembre/dicembre 2017, previa notifica del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, mediante pignoramento delle quote di sua proprietà di alcuni immobili); quanto a [OSCURATO:PERSONA], ferma la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, la decisione d'appello ha confermato che era suoonere, ai sensi dell’art. 2697 cod.civ., dare dimostrazione che la sua opposizione tardiva era stata tempestiva o che era venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo non oltre 40 giorni prima della proposizione dell’opposizione; 2.1.) tanto chiarito, il motivo è inammissibile, perché le argomentazioni che lo supportano risultano eccentriche rispetto alle rationes decidendidella sentenza impugnata; lo sforzo confutativo dei ricorrenti è interamente volto a dimostrare l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, senza in alcun modo misurarsi con le ragioni giustificative del rigetto dell’opposizione e con le articolate motivazioni che le sorreggono; benché la decisione gravata abbia riconosciuto la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], basando, quindi, il rigetto dell’appello su ragioni affatto diverse rispetto alla notificazione del decreto, i ricorrenti dedicano alla dimostrazione della nullità del procedimento notificatorio una parte consistente delle loro censure; ripropongono, infatti, quanto alla notificazione del decreto ingiuntivo a [OSCURATO:PERSONA], argomentazioni già respinte dalla Corte d'Appello, senza misurarsi con le ragioni di rigetto; in particolare, il tessuto argomentativo del ricorso, dopo aver genericamente ripercorso la disciplina della notificazione ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ., dall’ultimo cpv di pag. 7 e fino a pag. 11 si dilunga sulla tecnica di notificazione del decreto ai due ingiunti, allo scopo di invocarne, in un primo momento, la nullità, poi, a partire, da pag. 9, la inesistenza, per poi passare a sostenere che la conoscenza del decreto ingiuntivo acquisita non attraverso la notificazione bensì aliundenon può sanare i vizi della notificazione; e ciò allo scopo di concludere che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente posto a loro carico l’onere di provare il vizio della notificazione, perché chiedere la prova di qualcosa di inesistente sarebbe surreale (p. 12); 2.3) finalmente a pag. 13 e in parte della pag. 14 il ricorso tratta della asserita violazione dell’art. 650 cod.proc.civ. – la seconda censura in cui si articola il motivo – sostenendo che l’opposizione tardiva, attraverso cui «si realizza la piena attuazione del diritto di difesa dell’intimato», è ammissibile se, oltre alla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, si dimostri che la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo è stata causata dalla nullità della notificazione e che tale prova deve ritenersi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario; a tal proposito adducono di aver chiesto di essere ammessi a provare per testi la veridicità degli eventi riportati – cioè le circostanze su cui basano la inesistenza della notificazione – e la pura casualità con cui avevano appreso dell’esistenza del decreto ingiuntivo, lamentando che il giudice a quo, non avendo accolto tali istanze istruttorie,abbia precluso loro la possibilità di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti per procedere ai sensi dell’art 650 cod.proc.civ.; 2.4) anche tale seconda censura in cui si articola il motivo di ricorso non ha efficacia confutativa delle riferite rationes decidendi con cui la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado; la sentenza impugnata resiste, quindi, alle censure dei ricorrenti, i quali, tra l’altro, neppure assolvono, ai sen si dell’art. 366, primo comma, n. 6 ) cod.proc.civ., l’onere di supportare le censure formulate con gli opportuni riferimenti agli atti processuali, dei quali fanno menzione (ex plurimis cfr. Cass. 01/03/2022, n. 6769); 3) in definitiva, il ricorso è inammissibile; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96, commi primo e terzo, cod.proc.civ.; i l Collegio ritiene, nondimeno, che la ricorrenza di una causa per quanto evidente di inammissibilità del ricorso non basti per giustificare la condanna richiesta (Cass. 30/09/2021, n. 26545); 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i in solidoal pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu
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