CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 luglio 2025
Cassazione n. 27009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 649/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9685/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27009/2025 Roma, lì, 23/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2024 il Tribunale di Palermo, adito ex art.309 cod. proc. pen., esclusa la gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo 14, ha rigettato nel resto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 15, 16 e 17). 1.1. Per quanto di interesse, il ricorrente è gravemente indiziato di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 15), insieme al fratello Gioacchino ed a [OSCURATO:PERSONA] (almeno fino al suo arresto), operante in Palermo tra aprile e ottobre 2022. Affermata l’esistenza di una struttura organizzativa funzionale al perseguimento di un programma delittuoso aperto, i giudici della cautela, ai fini di cui all’art. 273 cod. proc. pen., hanno tratto la prova del profilo partecipativo del ricorrente dalla commissione di una serie di reati – scopo (capi 16 e 17), consistenti in svariate cessioni di cocaina ed hashish. La valutazione sulla gravità indiziaria è stata fondata sulla analisi delle conversazioni intercettate, degli esiti dei servizi di osservazione e dei conseguenti sequestri di stupefacente, oltre che delle dichiarazioni rese da alcuni acquirenti. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione: il Tribunale, si osserva, ha erroneamente ritenuto l’intraneità al sodalizio valorizzando esclusivamente i contatti avuti in occasione delle condotte di cui ai capi 16 e 17, incapaci di delineare una stabile e duratura collaborazione per la realizzazione del programma delittuoso. La motivazione è carente in relazione sia alla esistenza di una struttura organizzativa, sia al contributo dato dal ricorrente, posto che i contatti con i fornitori furono esclusivamente intrattenuti dal Torino. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alle condotte di cui ai capi 16 e 17: contestate in relazione ad un ampio segmento temporale, tali condotte sono state ricostruite, seppur a livello di gravità indiziaria, sulla scorta di una serie di contatti ritenuti indicativi di uno specifico modus operandi, senza però che vi sia mai stato alcun sequestro di sostanza stupefacente nei confronti del ricorrente. Né il provvedimento impugnato spiega le ragioni per le quali i contatti con i pretesi acquirenti, tenuti con conversazioni dal tenore non criptico, abbiano invece assunto carattere indiziante, così finendo per degradare il presupposto di cui all’art.273 cod. proc. pen. ad una sorta di semiplena probatio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, poiché infondato, deve essere rigettato. 2. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698 – 01). Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 – 01). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonché sull’esistenza e l’intensità delle esigenze cautelari. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). 2.1. Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il suo profilo partecipativo è stato tratto, seppur a livello di gravità indiziaria, dal mero concorso nei (soli) reati scopo (capi 16 e 17), come tali inidonei a documentare il suo stabile inserimento nella struttura associativa. Osserva al riguardo il Collegio che il ricorrente, come si dirà esaminando il secondo motivo, è gravemente indiziato del concorso, con gli associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non in isolate condotte ma) in reiterate cessioni di sostanza stupefacente del tipo hashish o cocaina, consumate lungo un significativo segmento temporale (tra giugno ed ottobre 2022). Contrariamente a quanto si afferma in ricorso, ove si prospetta un contributo “occasionale”, dall’analisi di migliaia di contatti (pp. 82 e ss.; p. 94 ordinanza cautelare) è stato possibile documentare la serialità delle condotte, che i giudici hanno ritenuto evocativa dell’adozione di un protocollo operativo, comune e condiviso anche dal Salamone, e dunque di un collaudato schema di azione portato avanti per garantire l’attuazione di un programma delittuoso aperto. D’altra parte, una delle regole di giudizio e d'inferenza logica dell'esistenza di un sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti è costituita dalla valorizzazione di indici quali le comuni modalità esecutive e la ripetitività delle condotte integranti i reati scopo oggetto del programma criminoso. Nella stessa prospettiva, la ripetuta e non occasionale commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, seppur non necessaria, può certamente offrire la prova della condotta del partecipe, posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l'operatività della compagine criminale (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 – 02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 – 01; cfr., anche Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838 – 01, con la precisazione che tali condotte debbono essere espressive di forme di interazione nell'ambito del gruppo organizzato). Neppure rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 13093 del 13/11/2024, dep. 2025, Catania, non mass.; Sez. 4, n. 36466 del 03/07/2024, Dodaj, non mass.; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 – 02; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01). Del resto, come correttamente ritenuto dai giudici della cautela, a rilevare in concreto non è tanto il segmento temporale di osservazione, quanto piuttosto la valutazione degli elementi emersi in quel periodo, da cui nella specie è stato possibile trarre, si osserva, ripetuta conferma della stabilità dell’accordo. Inoltre, i giudici della cautela hanno evidenziato che per il perseguimento del programma associativo, i sodali potevano disporre di due basi operative – di cui una significativamente appellata come “ufficio” - dove custodire lo stupefacente e le armi, di telefoni “citofono” (con sim fittiziamente intestate e prontamente sostituite ad ogni arresto o sequestro), risultati in uso anche al ricorrente, nonché di stabili canali di fornitura dello stupefacente e di una forma rudimentale di contabilità (p. 5 ordinanza impugnata, in cui si da atto del rinvenimento presso il magazzino di vicolo [OSCURATO:PERSONA], di somme di denaro contante e di una pagina di calendario contenente l’annotazione di nomi e di cifre). D’altra parte, quanto all’elemento organizzativo (oggetto di una generica contestazione in ricorso: p. 5), secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune: una struttura che, quindi, fornisca un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire ad esso di operare validamente (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 – 01; Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta, Rv. 209646 – 01; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, Mauriello, Rv. 202038 – 01). A non diverse conclusioni conduce l’affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale i rapporti con i fornitori venivano tenuti esclusivamente dal Torino: ciò sia perché i giudici della cautela, in realtà, hanno censito e valorizzato contatti intrattenuti anche dai germani Salamone (pp. 79, 80 e 94 ordinanza cautelare), sia perché, a tutto concedere, il dato non sarebbe affatto decisivo, riflettendo una caratteristica comune dei fenomeni associativi, che discende dalla distribuzione dei compiti tra i sodali. 2.2. Il secondo motivo, proposto con riguardo alle condotte di cui ai capi 16 e 17, è inammissibile, poiché aspecifico. Lamenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata riposa sull’immotivata affermazione del carattere indiziante di una serie di contatti telefonici (prevalentemente tenuti dagli altri indagati), privi di riferimenti allusivi e non accompagnati dal sequestro della sostanza stupefacente in ipotesi ceduta. Ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez. U, 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002 – 01), osserva il Collegio che il motivo di ricorso, sviluppato essenzialmente in relazione alle cessioni di cui al capo 16, non si confronta affatto con la motivazione dei provvedimenti cautelari. Già nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, alle cui argomentazioni effettua ampio rinvio l’ordinanza impugnata (p. 7 ordinanza impugnata), si è rilevato che analizzando numerose conversazioni, intercettate tra giugno ed ottobre 2022, è possibile affermare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] (sino al suo arresto del 24 settembre 2022), nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli svariati episodi di cessione di cui ai capi 16 e 17. Condotte che si sono arrestate al 17 ottobre 2022, data in cui la polizia giudiziaria faceva irruzione nel magazzino di vicolo S. Giacomo n. 6, utilizzato dai Salamone per custodire lo stupefacente. Come anticipato scrutinando il primo motivo, la ricostruzione del modus operandi degli indagati, è avvenuta analizzando le (comuni) caratteristiche di migliaia di contatti, tali da ritrarre una attività frenetica, oltre che standardizzata. Monitorando quindi gli incontri che gli indagati hanno organizzato con terze persone, preceduti da tali brevi contatti, la polizia giudiziaria ha allestito un servizio di osservazione in esito al quale è stato possibile documentare gli scambi tra denaro e stupefacente (ad es., pp. 88 e 89 ordinanza cautelare), e le cessioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 ottobre 2022 (p. 90), o in favore di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 ottobre 2002 (p. 91). Ancora, e contrariamente a quanto si assume in ricorso, sempre la “decodifica” del protocollo operativo in uso agli indagati ha consentito di sequestrare la cocaina ceduta dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] in data 2 settembre 2022, e di identificare alcuni acquirenti, i quali hanno poi confermato l’avvenuta cessione (p. 92). Protocollo che è risultato essere in uso anche a [OSCURATO:PERSONA], come reso evidente dalla cessione avvenuta in data 7 ottobre 2022 in favore di [OSCURATO:PERSONA] (pp. 88 e 89). Il ricorso, infine, non considera affatto il rilievo che i giudici hanno attribuito al comportamento tenuto dai germani Salamone dopo l’arresto del Torino, consistito nel comunicare ai clienti le nuove utenze sulle quali avrebbero dovuto essere contattati da quel momento in poi; da tale circostanza, infatti, con motivazione non manifestamente illogica, i giudici della cautela hanno tratto una ulteriore conferma del fatto che i contatti censiti su quelle utenze erano funzionali al perfezionamento delle transazioni illecite (diversamente da quanto si assume genericamente in ricorso: p. 8). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. 3.1. Poiché da questa decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis di tale disposizione. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Dovere