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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13689/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 385 e 1582-585, cod. pen., lamentando assenza o comunque vizi di motivazione relativamente al dolo di resistenza, che la sentenza avrebbe motivato ricorrendo ad un fatto non descritto nel capo d'imputazione.

2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo.

Le circostanze di fatto sui cui la condanna si fonda - minacce e violenza fisica al carabiniere intervenuto per arrestarlo - sono indiscutibili ed indiscusse, anche dal ricorso.

La finalità ulteriore di tale attività (traduzione presso il domicilio anziché in carcere, come l'imputato avrebbe voluto), che la sentenza parrebbe ricavare da un antecedente del fatto e che indica come sintomatica del dolo, è del tutto ininfluente, rilevando esclusivamente la natura officiosa e non arbitraria dell'attività del pubblico ufficiale ostacolata, che nessuno pone in discussione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 385 e 1582-585, cod. pen., lamentando assenza o comunque vizi di motivazione relativamente al dolo di resistenza, che la sentenza avrebbe motivato ricorrendo ad un fatto non descritto nel capo d'imputazione. 2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo. Le circostanze di fatto sui cui la condanna si fonda - minacce e violenza fisica al carabiniere intervenuto per arrestarlo - sono indiscutibili ed indiscusse, anche dal ricorso. La finalità ulteriore di tale attività (traduzione presso il domicilio anziché in carcere, come l'imputato avrebbe voluto), che la sentenza parrebbe ricavare da un antecedente del fatto e che indica come sintomatica del dolo, è del tutto ininfluente, rilevando esclusivamente la natura officiosa e non arbitraria dell'attività del pubblico ufficiale ostacolata, che nessuno pone in discussione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ma
Sentenza Cassazione n. 13689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris