CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 32651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26600/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio in Roma presso lo studio del detto difensore sito in via Tevere, n. 19, giusta ammissione in data 6 novembre 2017, in via anticipata e provvisoria dalla Commissione tributaria regionale del Veneto –Commissione per il patrocinio a spese dello Stato- del ricorrente a patrocinio a spese dello Stato –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF15 –26600-2017 – [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Veneto n. 1214/02/2016 pronunciata il 1 0 ottobre 201 6 e depositata il 15 novembre 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in data 26.10.2011, riceveva notifica d all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] – degli avvisi di accertamento n. T6S010903572 e n. T6S010903584, relativi ad IRPEF rispettivamente per gli anni d’imposta 2006 e 2007. La rettifica, operata ex art. 38, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, scaturiva dal possesso di beni indici di capacità contributiva, ossia una casa di proprietà sita in Padova in comunione dei beni con il coniuge nonché un’autovettura, acquistata a mezzo finanziamento. Dalla verifica fiscale, l’ufficio rideterminava in €38.486,00 il reddito dell’anno 2006 e in €31.439,00 il reddito dell’anno 2007. Gli avvisierano avversat i avanti la CTP di Padova , che rigettava le ragioni del contribuente sul presupposto che egli non avesse adeguatamente provato la provenienza delle disponibilità finanziarie. Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure. Insorge il contribuente affidandosi ad un unico mezzo. Resiste il patrono erariale con controricorso. CONSIDERATO Con l’unico motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973 testo vigente ratione temporis , il ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui fa gravare sul contribuente l’onere della prova circa l’inesistenza del maggior reddito presunto o l’esistenza dello stesso in misura inferiore a quanto stimato. 15 –26600-2017 – 11/10/2023 MMF A fronte di quanto precede, deve darsi atto che, in data1° luglio 2021 , l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, giacché, con nota del 30.06.2021,la [OSCURATO:PERSONA] di Padova ha comunicato che parte contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. Si dà atto, inoltre, che in data 1° luglio 2023 il contribuente ha depositato le domande di definizione delle liti pendenti perfezionate in viaamministrativa con l’Agenzia delle Entrate. In ragione di quanto precede, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Resta devoluta al giudice del merito (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto) la liquidazione, ove ne ricorrano i presupposti, del compenso in favore del difensore del ricorrente ammesso a patrocinio a spese dello Stato. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il