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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 agosto 2026

Cassazione n. 24626/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 1058/2026Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 24626/2026Data pubblicazione 13/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 1058/2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n.443/02/2025, depositata il 16 giugno 2025.Visto l’atto depositato il 30 luglio 2026 con il quale la società ricorrente ha chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;Considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);Considerato che le spese possono essere compensate;Visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 1058/2026Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 24626/2026Data pubblicazione 13/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 1058/2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n.443/02/2025, depositata il 16 giugno 2025.Visto l’atto depositato il 30 luglio 2026 con il quale la società ricorrente ha chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;Considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);Considerato che le spese possono essere compensate;Visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]