CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2022
Cassazione n. 14990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letta la memoria depositata dal ricorrente il 10 ottobre 2022; rilevato, quanto al primo motivo, che il provvedimento impugnato non è stato emesso de plano ma, piuttosto, in esito all'udienza camerale del 6 maggio 2021; che la residua doglianza è manifestamente infondata, giacché il giudice dell'esecuzione ha debitamente spiegato che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di continuazione, per i tre reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nella primavera del 2005 è stata determinata, già in sede di cognizione, sulla base di una cornice edittale che prevedeva il minimo di sei anni di reclusione, sicché privo di incidenza si palesa, sul piano sanzionatorio ed in concreto, l'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019; che le, pur ampie, considerazioni svolte, in senso critico, dal ricorrente, che le ha ribadite con la più recente memoria, non incidono sul profilo testé segnalato, che conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci