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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 27367/2026

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ato in Albania il 24/09/1995 avverso la sentenza del 03/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con sentenza del 3 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di tre anni di reclusione e 3.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 23, quarto comma, legge n. 110 del 1975, 588, 635 e 703 cod. pen.; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata indicazione di cause idonee a giustificare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. pen.; il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione in merito alla mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal senso si è già reiteratamente espressa la condivisa giurisprudenza di questa Corte di legittimità affermando che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M2!•ieria oggi Rorrw,, ........ 2, 1.114...2026 .....

IL FUNZIONAki3 [OSCURATO:PERSONA] agni 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato in Albania il 24/09/1995 avverso la sentenza del 03/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con sentenza del 3 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di tre anni di reclusione e 3.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 23, quarto comma, legge n. 110 del 1975, 588, 635 e 703 cod. pen.; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata indicazione di cause idonee a giustificare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. pen.; il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione in merito alla mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal senso si è già reiteratamente espressa la condivisa giurisprudenza di questa Corte di legittimità affermando che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M2!•ieria oggi Rorrw,, ........ 2, 1.114...2026 ..... IL FUNZIONAki3 [OSCURATO:PERSONA] agni 3
Sentenza Cassazione n. 27367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris