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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00921/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29371-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] & C. S.À.S. di [OSCURATO:PERSONA].ARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in RONIA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1028/2020 della CORTE d'APPELLO di BRESCIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Brescia, il notaio [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi, nell'autenticare e rogare un contratto di cessione di credito Iva da altra società, non l'avrebbe informata che il credito verso l'erario non poteva essere portato in detrazione.

La domanda venne rigettata in entrambi i gradi del giudizio, ma in appello la Corte di Brescia afferma che la condotta del notaio Trapani non è esente da responsabilità, in quanto il credito Iva non poteva formare oggetto di cessione.

Avverso la decisione di appello ricorre con un unico complesso motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. per violazione e (o) falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 2236 cod. civ.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ.

La sola ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso prospetta questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P. Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell 'Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 1 ttobre 20 [OSCURATO:PERSONA] ra ios [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 29371 sez.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29371-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] & C. S.À.S. di [OSCURATO:PERSONA].ARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in RONIA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1028/2020 della CORTE d'APPELLO di BRESCIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Brescia, il notaio [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi, nell'autenticare e rogare un contratto di cessione di credito Iva da altra società, non l'avrebbe informata che il credito verso l'erario non poteva essere portato in detrazione. La domanda venne rigettata in entrambi i gradi del giudizio, ma in appello la Corte di Brescia afferma che la condotta del notaio Trapani non è esente da responsabilità, in quanto il credito Iva non poteva formare oggetto di cessione. Avverso la decisione di appello ricorre con un unico complesso motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. per violazione e (o) falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 2236 cod. civ. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ. La sola ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso prospetta questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza. P. Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell 'Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 1 ttobre 20 [OSCURATO:PERSONA] ra ios [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 29371 sez.
Sentenza Cassazione n. 00921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris