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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 19936/2025

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eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27424/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze n. 92/2022 pubblicata il 1° settembre 2022 e notificata il 9 settembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Firenze l’odierna ricorrente ha esposto che: 1) era cittadina italiana residente con il marito a Firenze, dipendente full-time a tempo indeterminato dal 1° dicembre 2008 quale Collaboratore ed [OSCURATO:PERSONA](C.E.L.) in serbo-croato dell’[OSCURATO:PERSONA] di Chieti-Pescara; 2) il C.d.A. dell’[OSCURATO:SOCIETA], con delibera 28 ottobre 2016, aveva previsto di assumere un CEL in serbo-croato full-time, con tetto di spesa di € 37.781,38, in base al [OSCURATO:PERSONA] di Ateneo di previsione per l'anno 2017; 3)ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 57 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, prima dell’espletamento la procedura concorsuale, il 24 gennaio 2017,la P.A. aveva pubblicato avviso di un bando di “mobilità compartimentale ... ricopribileper trasferimento”, con scadenza 23 febbraio 2017, il cui art. 3 stabiliva, al punto 1): “l’essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una [OSCURATO:PERSONA] italiana edessere inquadrato in qualità di Collaboratore ed [OSCURATO:PERSONA] di madrelingua serbo - croata a tempo indeterminato, con anzianità di servizio non superiore ad otto anni con un trattamento economico in godimento uguale o inferiore a € 37.781,38 (corrispondente all’Esperienza acquisita biennio 3)”; 4) essendo titolare di un trattamento economico presso l’[OSCURATO:PERSONA] pari ad € 1.207,42mensili lordi e reddito imponibile annuo di € 15.696,46 , in data 16 febbraio 2017 aveva richiesto il nulla osta al trasferimento e il 19 febbraio 2017 aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione di mobilità; 5) in data 21 febbraio 2017, la titolare dell’insegnamento di Lingua e letteratura serbo-croata presso [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato parere positivo sulla richiesta di nulla osta e il 23 febbraio 2017 il Cons.Dir. del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva confermato il parere favorevole; 6) in data 28 febbraio 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] di Firenze le aveva comunicato l’esclusione dalla procedura dimobilità ex art. 3 del bando, “in quanto Lei risulta essere in servizio a tempo indeterminato presso l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi “G.

D’Annunzio” Chieti - Pescara in qualità di Collaboratore ed [OSCURATO:PERSONA] con anzianità di servizio superiore ad otto anni”, il che avrebbe comportato, tenuto conto dell’incremento retributivo di cui alla contrattazione decentrata presso l’[OSCURATO:PERSONA], uno stipendio annuo superiore ad € 37.781,38; 7) il bando in oggetto, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], era scaduto senza la presentazione di valide istanze e, quindi, senza alcun candidato idoneo, in quanto l’unica partecipante era stata proprio la medesima ricorrente, esclusa dallo stesso.

A fondamento del ricorso l’esponente ha censurato l’esclusione dalla mobilità sotto vari profili: a) per errore nel computo dell’anzianità di servizio, dichiarandosi comunque disponibile arinunciare alla porzione di anzianità ai fini retributivi superiore ai limiti imposti dal bando; b) per la contrarietà del limite dell’anzianità di servizio e del trattamento economico entro€ 37.781,38, posti dal bando di mobilità, all’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 sulla mobilità volontaria, all’art. 57 del C.C.N.L. del [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 ed anche del Regolamento di Ateneo disciplinante le procedure di mobilità esterna; c) per l’irragionevolezza e la discriminatorietà del requisito del bando, contrario all’art. 3della Cost., ed al principio del buon andamento della P.A. (art.97 Cost.).

La ricorrente ha chiesto di: “disapplicare e/annullare e/o comunque dichiarare in via definitiva l’illegittimità delsopra indicato provvedimento di esclusione della ricorrente dalla sopra detta procedura dimobilità, nonché del bando, anch’esso sopra indicato, nella parte in cui all’art. 3.1 prevedetra i requisiti di partecipazione, limitazioni dell’anzianità di servizio e del trattamento economico, dichiarando altresì il diritto della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a partecipare allastessa; ordinare all’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del Rettore pro- tempore, la riammissione della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] alla procedura selettiva e, a conclusione della stessa, il suo inserimento nella graduatoria finale, con ogni effetto di legge ed ulteriore conseguenza, con pronuncia di condanna generica della convenuta [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Rettore pro - tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimonialie non, da determinarsi nel loro ammontare e liquidarsi in separato giudizio; attesa la disponibilità dell’esponente, dichiarata all’Ateneo fiorentino già in faseanteriore al presente giudizio, a rinunciare ad avvalersi della porzione di anzianità superioreagli 8 anni, al fine di non superare i limiti stipendiali imposti dal bando e quindi ad importiretributivi eccedenti uno stipendio “in ingresso” di € 37.781,38, dichiarare comunque il diritto della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ad essere riammessa alla procedura e, a conclusione dellastessa, ad essere inserita nella graduatoria finale, con ogni effetto di legge ed ulteriore conseguenza, con le limitazioni di anzianità e retributive sopra indicate”.

Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 347 dell’8 luglio 2020, ha definitivo la causa con rigetto della domanda e compensazione di spese.

La ricorrente ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 92/2022, ha rigettato.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

L’[OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 circa un punto decisivo della controversia in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile, in tema di procedure di mobilità ai sensi della citata disposizione, una clausola che, fra i requisiti per prendervi parte, indicasse non le competenze professionali, ma il risparmio di spesa.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., attesa la natura perplessa della motivazione.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, 14, comma 7, d.l. n. 95 del 2012 e 1, comma 47, legge n. 311 del 2004, con riferimento all’affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale il suo trasferimento all’[OSCURATO:PERSONA] di Firenze avrebbe determinato un aumento di spesa che, per l’amministrazione nel suo complesso, si sarebbe necessariamente aggiunta ai costi necessari a coprire il posto di CEL presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

In questo modo, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, in base alla normativa vigente, le amministrazioni che avessero acquisito personale in mobilità dalle [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto considerare dette assunzioni neutrali ai fini della finanza pubblica.

Con il quarto motivo la lavoratrice espone la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla dedotta ed eccepita inderogabilità e imperatività dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] rileva, dall’esame del ricorso, del controricorso e della sentenza, che, nella presente controversia, viene in rilievo la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 al rapporto di lavoro della ricorrente, espressamente qualificato dal legislatore di diritto privato Si tratta di questione non trattata dalle parti e dotata di valenza nomofilattica.

Pertanto, il Collegio ritiene di sottoporre tale questione alle parti ex art. 101 c.p.c. e di rinviare la causa per consentirne la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M La Corte, -pone alle parti la questione dell’applicabilità, al rapporto di lavoro oggetto del contendere, di natura privata, dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001; -rinvia la causa a nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27424/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze n. 92/2022 pubblicata il 1° settembre 2022 e notificata il 9 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Firenze l’odierna ricorrente ha esposto che: 1) era cittadina italiana residente con il marito a Firenze, dipendente full-time a tempo indeterminato dal 1° dicembre 2008 quale Collaboratore ed [OSCURATO:PERSONA](C.E.L.) in serbo-croato dell’[OSCURATO:PERSONA] di Chieti-Pescara; 2) il C.d.A. dell’[OSCURATO:SOCIETA], con delibera 28 ottobre 2016, aveva previsto di assumere un CEL in serbo-croato full-time, con tetto di spesa di € 37.781,38, in base al [OSCURATO:PERSONA] di Ateneo di previsione per l'anno 2017; 3)ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 57 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, prima dell’espletamento la procedura concorsuale, il 24 gennaio 2017,la P.A. aveva pubblicato avviso di un bando di “mobilità compartimentale ... ricopribileper trasferimento”, con scadenza 23 febbraio 2017, il cui art. 3 stabiliva, al punto 1): “l’essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una [OSCURATO:PERSONA] italiana edessere inquadrato in qualità di Collaboratore ed [OSCURATO:PERSONA] di madrelingua serbo - croata a tempo indeterminato, con anzianità di servizio non superiore ad otto anni con un trattamento economico in godimento uguale o inferiore a € 37.781,38 (corrispondente all’Esperienza acquisita biennio 3)”; 4) essendo titolare di un trattamento economico presso l’[OSCURATO:PERSONA] pari ad € 1.207,42mensili lordi e reddito imponibile annuo di € 15.696,46 , in data 16 febbraio 2017 aveva richiesto il nulla osta al trasferimento e il 19 febbraio 2017 aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione di mobilità; 5) in data 21 febbraio 2017, la titolare dell’insegnamento di Lingua e letteratura serbo-croata presso [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato parere positivo sulla richiesta di nulla osta e il 23 febbraio 2017 il Cons.Dir. del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva confermato il parere favorevole; 6) in data 28 febbraio 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] di Firenze le aveva comunicato l’esclusione dalla procedura dimobilità ex art. 3 del bando, “in quanto Lei risulta essere in servizio a tempo indeterminato presso l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara in qualità di Collaboratore ed [OSCURATO:PERSONA] con anzianità di servizio superiore ad otto anni”, il che avrebbe comportato, tenuto conto dell’incremento retributivo di cui alla contrattazione decentrata presso l’[OSCURATO:PERSONA], uno stipendio annuo superiore ad € 37.781,38; 7) il bando in oggetto, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], era scaduto senza la presentazione di valide istanze e, quindi, senza alcun candidato idoneo, in quanto l’unica partecipante era stata proprio la medesima ricorrente, esclusa dallo stesso. A fondamento del ricorso l’esponente ha censurato l’esclusione dalla mobilità sotto vari profili: a) per errore nel computo dell’anzianità di servizio, dichiarandosi comunque disponibile arinunciare alla porzione di anzianità ai fini retributivi superiore ai limiti imposti dal bando; b) per la contrarietà del limite dell’anzianità di servizio e del trattamento economico entro€ 37.781,38, posti dal bando di mobilità, all’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 sulla mobilità volontaria, all’art. 57 del C.C.N.L. del [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 ed anche del Regolamento di Ateneo disciplinante le procedure di mobilità esterna; c) per l’irragionevolezza e la discriminatorietà del requisito del bando, contrario all’art. 3della Cost., ed al principio del buon andamento della P.A. (art.97 Cost.). La ricorrente ha chiesto di: “disapplicare e/annullare e/o comunque dichiarare in via definitiva l’illegittimità delsopra indicato provvedimento di esclusione della ricorrente dalla sopra detta procedura dimobilità, nonché del bando, anch’esso sopra indicato, nella parte in cui all’art. 3.1 prevedetra i requisiti di partecipazione, limitazioni dell’anzianità di servizio e del trattamento economico, dichiarando altresì il diritto della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a partecipare allastessa; ordinare all’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del Rettore pro- tempore, la riammissione della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] alla procedura selettiva e, a conclusione della stessa, il suo inserimento nella graduatoria finale, con ogni effetto di legge ed ulteriore conseguenza, con pronuncia di condanna generica della convenuta [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Rettore pro - tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimonialie non, da determinarsi nel loro ammontare e liquidarsi in separato giudizio; attesa la disponibilità dell’esponente, dichiarata all’Ateneo fiorentino già in faseanteriore al presente giudizio, a rinunciare ad avvalersi della porzione di anzianità superioreagli 8 anni, al fine di non superare i limiti stipendiali imposti dal bando e quindi ad importiretributivi eccedenti uno stipendio “in ingresso” di € 37.781,38, dichiarare comunque il diritto della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ad essere riammessa alla procedura e, a conclusione dellastessa, ad essere inserita nella graduatoria finale, con ogni effetto di legge ed ulteriore conseguenza, con le limitazioni di anzianità e retributive sopra indicate”. Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 347 dell’8 luglio 2020, ha definitivo la causa con rigetto della domanda e compensazione di spese. La ricorrente ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 92/2022, ha rigettato. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’[OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 circa un punto decisivo della controversia in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile, in tema di procedure di mobilità ai sensi della citata disposizione, una clausola che, fra i requisiti per prendervi parte, indicasse non le competenze professionali, ma il risparmio di spesa. Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., attesa la natura perplessa della motivazione. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, 14, comma 7, d.l. n. 95 del 2012 e 1, comma 47, legge n. 311 del 2004, con riferimento all’affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale il suo trasferimento all’[OSCURATO:PERSONA] di Firenze avrebbe determinato un aumento di spesa che, per l’amministrazione nel suo complesso, si sarebbe necessariamente aggiunta ai costi necessari a coprire il posto di CEL presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. In questo modo, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, in base alla normativa vigente, le amministrazioni che avessero acquisito personale in mobilità dalle [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto considerare dette assunzioni neutrali ai fini della finanza pubblica. Con il quarto motivo la lavoratrice espone la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla dedotta ed eccepita inderogabilità e imperatività dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] rileva, dall’esame del ricorso, del controricorso e della sentenza, che, nella presente controversia, viene in rilievo la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 al rapporto di lavoro della ricorrente, espressamente qualificato dal legislatore di diritto privato Si tratta di questione non trattata dalle parti e dotata di valenza nomofilattica. Pertanto, il Collegio ritiene di sottoporre tale questione alle parti ex art. 101 c.p.c. e di rinviare la causa per consentirne la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte, -pone alle parti la questione dell’applicabilità, al rapporto di lavoro oggetto del contendere, di natura privata, dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001; -rinvia la causa a nuov
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