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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 35008/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6235/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato RG 6235/21Fall.to Immpart-Ag.[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli - controricorrenti - nonchécontro COMUNE VENEZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA n. 1950/2020 depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2024dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte di appello di Venezia, pronunciando sul contenzioso in sede di gravame tra Immparts.r.l., cui nelle more sarebbe succeduto il [OSCURATO:SOCIETA]., appellante principale, ed il Comune di Venezia, appellato, e l'Agenzia del Demanio, il [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle Infrastrutture, appellati ed appellanti incidentale, ha respinto l'appello principale ed accolto l'appello incidentale, adottando ogni conseguente statuizione.

2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente e che nel giudizio così incardinato hanno resistito gli intimati con controricorso.

3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 31.10.2024 ed accettato il 4.11.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. e che le controparti, RG 6235/21Fall.to Immpart-Ag.[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli sottoscrivendo digitalmente il medesimo atto, hanno dichiarato di aderire alla rinuncia.

4. Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 cod. proc. civ. e che le spese possono essere compensate.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e compensa le spese.

Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno18.12.2024. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6235/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato RG 6235/21Fall.to Immpart-Ag.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli - controricorrenti - nonchécontro COMUNE VENEZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA n. 1950/2020 depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte di appello di Venezia, pronunciando sul contenzioso in sede di gravame tra Immparts.r.l., cui nelle more sarebbe succeduto il [OSCURATO:SOCIETA]., appellante principale, ed il Comune di Venezia, appellato, e l'Agenzia del Demanio, il [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle Infrastrutture, appellati ed appellanti incidentale, ha respinto l'appello principale ed accolto l'appello incidentale, adottando ogni conseguente statuizione. 2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente e che nel giudizio così incardinato hanno resistito gli intimati con controricorso. 3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 31.10.2024 ed accettato il 4.11.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. e che le controparti, RG 6235/21Fall.to Immpart-Ag.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sottoscrivendo digitalmente il medesimo atto, hanno dichiarato di aderire alla rinuncia. 4. Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 cod. proc. civ. e che le spese possono essere compensate. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e compensa le spese. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno18.12.2024. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
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