CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26834/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocatoil beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso aGaspare [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale in data 22/09/2022,confermata dalla Corte di appello con sentenza del 05/06/2023 e passata ingiudicato il 12/06/2024, con cui al [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la pena di mesi sei diarresto ed euro 1.400,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 comma 2lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; il provvedimento di revoca del beneficiotrae origine dall’esistenza – al momento della concessione del beneficio – di unacausa ostativa alla concessione dello stesso, al momento non nota al giudicedella cognizione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di ricorso, mediante i quali deduceviolazione di legge con riferimento agli artt. 164, 168, 674 comma 1-bis, perviolazione del principio del ne bis in idem e del giudicato sostanziale, nonché deiprincipi di affidamento, buona fede, proporzionalità e adeguatezza dellasanzione.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sull’esposizione di tesiche contrastano tanto con il testuale dato normativo, quanto con gli enunciatiermeneutici fissati dalla giurisprudenza di questa Corte (è sufficiente richiamare,in punto di legittimità della disposta revoca del beneficio, il dictum diSez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01, a mente dellaquale: ‹‹È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionaledella pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. inpresenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota aquello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo aquest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principiodevolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione inmerito, neppure implicita››).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]