CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 3 ottobre 2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285/1992 — per avere condotto la motocicletta targata DB 90606 senza aver mai conseguito la patente idonea alla guida, con la recidiva nel biennio della medesima violazione — e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.257,00 di ammenda, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi sei. 2. Avverso la richiamata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo con un unico motivo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla necessità dell'abilitazione alla guida. Lamenta che la Corte territoriale, aderendo alla decisione di primo grado, avrebbe affermato in modo assertivo e privo di riscontro probatorio che il mezzo condotto rientrasse tra quelli per la cui guida è necessario un titolo abilitativo, senza indicare da quale dato si ricavasse che la motocicletta targata DB 90606 dovesse annoverarsi tra i veicoli soggetti a tale obbligo, e senza confrontarsi con le esclusioni previste dall'art. 116 C.d.S. per i ciclomotori di determinata cilindrata e velocità. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è aspecifico e non si confronta con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata, limitandosi alla pedissequa riproposizione della doglianza già disattesa in appello. La Corte territoriale, infatti, non ha affatto omesso di indicare il fondamento probatorio della propria decisione, ma ha espressamente rilevato che il verbale di contestazione acquisito agli atti recava la puntuale indicazione della tipologia del motociclo condotto, sulla cui base ha verificato con certezza che il mezzo rientra nella categoria dei ciclomotori per la cui guida è necessaria la patente AM, mai conseguita dal prevenuto. A fronte di tale motivazione, puntuale e non manifestamente illogica, il ricorrente reitera la medesima censura di fatto senza in alcun modo confrontarsi con la ratio decidendi, e segnatamente con il rilievo attribuito al verbale di contestazione. Il ricorso si risolve, pertanto, nella mera riproposizione di deduzioni già vagliate e motivatamente disattese, e non assolve all'onere di specificità imposto dall'art. 581 cod. proc. pen. all'atto di impugnazione, che deve confrontarsicriticamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione censurata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). La censura che non si misura con l'effettivo contenuto della pronuncia impugnata integra un "non motivo", come tale insuscettibile di esame. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.M