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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18933/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA sulricorso 17227 /2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domi- ciliatopresso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n. 4558/25/2019 della COMM.TRIB.REG. dellaLombardia, sez. staccata di Brescia, depositata i l 14/11/2019 e nonnotificata; Uditala relazione della causa svolta in data 24/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata diBrescia, con sentenza n. 4558/25/2019 depositata il 14/11/2019, accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sen- tenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 103/12/2009la quale aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo propostoda [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’avviso di accerta- mentoper IRPEF, IRAP, IVA relativo all’anno di imposta 2005. 2.In particolare , l’Amministrazione finanziaria contestava l’infedele di- chiarazione e l’omessa fatturazione e registrazione di operazioni im- ponibili,con contestuale emissione di sanzione amministrativa.

Il giu- dice di prime cure, in accoglimento parziale del ricorso introduttivo, rideterminavail maggio r reddito assoggettato ad imposizione in Euro 2.817.489,00, mentre il giudice d’appello confermava integralmente leriprese. 3.Contro la sentenza d’appello il contribuente ricorre per cassazione perquattro motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.

D a ultimo il contribuentedeposita memoria con istanza di sospensione del giudizio perprocedura di condono.

Consideratoche: 4.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato, con modalitàtelematiche, in data 8 febbraio 2023, istanza di s ospensione aisensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilanciodi previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennaleper il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 gennaio 2023 ) . 4.1.L'art. 1, comma 186, del la legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'[OSCURATO:PERSONA] entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 4.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa dat a il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 4.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge cit ata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio s e è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notifi cazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pende nza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 5.La controversi a va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sulricorso 17227 /2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domi- ciliatopresso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n. 4558/25/2019 della COMM.TRIB.REG. dellaLombardia, sez. staccata di Brescia, depositata i l 14/11/2019 e nonnotificata; Uditala relazione della causa svolta in data 24/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata diBrescia, con sentenza n. 4558/25/2019 depositata il 14/11/2019, accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sen- tenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 103/12/2009la quale aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo propostoda [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’avviso di accerta- mentoper IRPEF, IRAP, IVA relativo all’anno di imposta 2005. 2.In particolare , l’Amministrazione finanziaria contestava l’infedele di- chiarazione e l’omessa fatturazione e registrazione di operazioni im- ponibili,con contestuale emissione di sanzione amministrativa. Il giu- dice di prime cure, in accoglimento parziale del ricorso introduttivo, rideterminavail maggio r reddito assoggettato ad imposizione in Euro 2.817.489,00, mentre il giudice d’appello confermava integralmente leriprese. 3.Contro la sentenza d’appello il contribuente ricorre per cassazione perquattro motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. D a ultimo il contribuentedeposita memoria con istanza di sospensione del giudizio perprocedura di condono. Consideratoche: 4.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato, con modalitàtelematiche, in data 8 febbraio 2023, istanza di s ospensione aisensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilanciodi previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennaleper il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 gennaio 2023 ) . 4.1.L'art. 1, comma 186, del la legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'[OSCURATO:PERSONA] entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 4.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa dat a il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 4.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge cit ata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio s e è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notifi cazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pende nza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 5.La controversi a va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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