CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/12/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Lecce, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 47117 del 2022 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 25 febbraio 2022, ha confermato l'ordinanza del 18 gennaio 2022, nella parte in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato, unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA], del delitto di estorsione continuata aggravata ai sensi degli artt. 416-bis.1 e 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. commesso imponendo a diversi commercianti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], proprietario del ristorante denominato Pizza e Cuore, il titolare della Ecomar e quello della Grafitex, a stipulare contratti assicurativi o di fornitura di energia elettrica e di gas con l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], realizzando un ingiusto profitto corrispondente alla percentuale corrisposta dall'azienda sui contratti stipulati, con danno per detti commercianti. Secondo l'ipotesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] ed appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], si valeva della sua partecipazione alla associazione mafiosa, accertata con sentenza passata in giudicato e nota a tutti sul territorio, per intimidire i predetti commercianti e coartarli alla stipula dei contratti, esercitando il suo potere di intimidazione accompagnando l'agente assicurativo nella conduzione delle trattative con i commercianti o facendolo accompagnare da un altro componente della cosca o da suo figlio [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrerebbe, quindi, un'ipotesi di estorsione continuata ambientale contrattuale, in cui gli autori delle estorsioni, operando in un territorio controllato dalla associazione mafiosa di riferimento, non hanno la necessità di minacciare esplicitamente le loro vittime, essendo sufficiente la loro presenza fisica o anche solo la loro evocazione per costringerle a stipulare i contratti. I gravi indizi di colpevolezza si ricaverebbero in primo luogo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso degli interrogatori resi il 21 novembre 2018 ed il 12 aprile 2019, avrebbe riferito dell'attività estorsiva commessa con le modalità sopra descritte e della collaborazione prestata a detta attività da [OSCURATO:PERSONA]. Le suddette dichiarazioni troverebbero riscontro nella successiva attività di indagine ed in particolare da alcune conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e taluni imprenditori, nonché tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali il padre invitava il figlio a recarsi, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], agente della [OSCURATO:PERSONA], presso vari commercianti per proporre loro la stipula di contratti o risolvere questioni collegate a contratti già conclusi. 2. Questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame del 25 febbraio 2022, osservando in primo luogo che non era stata fornita alcuna motivazione sull'intrinseca attendibilità del collaboratore di giustizia, non essendo state spiegate le ragioni che lo avevano indotto a collaborare con gli inquirenti, il suo ruolo all'interno della associazione mafiosa e quindi le fonti della sua conoscenza di quanto dichiarato.Inoltre, ha osservato che mancavano i riscontri individualizzanti, atteso che le conversazioni intercettate erano di alcuni anni successive alle dichiarazioni del collaborante, che non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato a traffici di droga o alle attività volte ad imporre ai commercianti l'installazione di slot-machines e neppure era dato sapere quale fosse stato l'effettivo coinvolgimento dell'indagato nella formazione del consenso contrattuale delle diverse persone offese delle estorsioni. Neppure erano stati chiariti i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Coluccia e se quest'ultimo avesse partecipato in qualche modo ai profitti del primo e comunque nemmeno si affermava la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa. Ha aggiunto questa Corte di cassazione che il Tribunale del riesame neppure si era confrontato con il materiale istruttorio fornito dal difensore dell'indagato che aveva espletato indagini difensive assumendo sommarie informazioni da due delle tre persone che venivano indicate quali vittime delle estorsioni nel capo provvisorio di imputazione. A tale proposito il Tribunale del riesame si era limitato ad affermare che gli imprenditori sentiti a sommarie informazioni dal difensore dell'indagato erano stati menzionati nel capo di imputazione «solo in via esemplificativa», ossia utilizzando un ragionamento che precludeva all'indagato qualsiasi attività difensiva, non potendo egli contrastare l'accusa sentendo a sommarie informazioni gli altri imprenditori i cui nominativi neppure erano stati indicati. Nemmeno il Tribunale del riesame aveva replicato alle deduzioni difensive relative al terzo imprenditore menzionato nel capo di imputazione, ossia il titolare della Grafitex. In relazione a tale vicenda era stata eccepita, con la memoria difensiva depositata innanzi al Tribunale del riesame, la inconferenza del quadro indiziario rispetto alla contestazione, ma il Tribunale aveva omesso ogni considerazione in proposito. 3. Il Tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio, ha nuovamente confermato in parte qua il provvedimento coercitivo con l'ordinanza indicata in epigrafe, avverso la quale [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 623, comma 1, lett. a) e 627 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Il ricorrente, dopo avere illustrato le ragioni del precedente annullamento con rinvio, ha evidenziato che due dei componenti del Tribunale del riesame erano gli stessi che avevano emesso l'ordinanza oggetto del precedente annullamento e che a cagione di tale circostanza la ordinanza qui impugnata appare una replica, in termini critici e censori, rispetto alla precedente sentenza di questa Corte di cassazione. La nuova ordinanza del Tribunale del riesame, infatti, riporta al suo interno la motivazione del provvedimento annullato per poi affermare, quanto all'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia, che la sentenza di annullamento con rinvio emessa da altra Sezione di questa Corte di cassazione si pone in contrasto con altre decisioni dello stesso consesso pronunciate nei confronti dei coindagati, sebbene di tali decisioni, al momento della pronuncia dell'ordinanza qui impugnata, fosse conosciuto il solo dispositivo e non la motivazione e talune di esse si fossero limitate a pronunciare l'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia al ricorso, omettendo al contempo di segnalare che anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente e coindagato in relazione al capo B), e [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del Tribunale del riesame era stato annullato con rinvio da questa Corte di cassazione in relazione al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza. Non era, quindi, sostenibile che, come affermato invece dal Tribunale del riesame con l'ordinanza qui impugnata, in relazione all'attendibilità del collaborante si fosse formato il giudicato cautelare, atteso che egli, a differenza degli altri indagati, non era accusato di aver fatto parte del sodalizio mafioso — ed il Tribunale del riesame non conosceva le motivazioni dei provvedimenti emessi nei confronti di costoro da questa Corte di cassazione e quali fossero stati i rilievi difensivi sollevati dai coindagati in detti procedimenti — ma solo del delitto di estorsione continuata contestato al capo B), unitamente al padre Antonio, per il quale pure era stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio. In particolare, il ricorrente sottolinea che il Tribunale non ha fornito alcuna risposta ai rilievi formulati da questa Corte di cassazione, limitandosi a ribadire il contenuto della precedente ordinanza oggetto di annullamento, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive secondo le quali le dichiarazioni del collaborante si riferivano ad [OSCURATO:PERSONA] e non a suo figlio e con esse non era mai stato indicato il nominativo di uno dei potenziali clienti, al fine di poter acquisire un immediato e logico riscontro; le dichiarazioni accusatorie erano rimaste prive di riscontri individualizzanti, ossia idonei ad attribuire efficacia dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto accusato. Il Tribunale si è limitato ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'attività estorsiva. Né possono utilizzarsi quale riscontro le dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA], che si era limitato a confermare il contenuto delle dichiarazioni accusatorie del Cianci, affermando che [OSCURATO:PERSONA] procacciava clienti per la fornitura di energia elettrica e si occupava della stipula dei contratti assicurativi, senza menzionare specifiche condotte estorsive. Neppure può rilevare la vicenda relativa alle condotte intimidatorie attuate ai danni del gestore del punto ENEL, Serafini, che svolgeva attività in concorrenza con quella formalmente esercitata dalla figlia di [OSCURATO:PERSONA], Francesca, attraverso la agenzia [OSCURATO:PERSONA], atteso che tali condotte non sono state neppure contestate all'odierno ricorrente. Quanto alle sommarie informazioni acquisite nel corso delle indagini difensive, il Tribunale del riesame — oltre a sostenere la loro inattendibilità poiché il timore di possibili ritorsioni da parte del sodalizio mafioso avrebbe spinto i sommari informatori a dichiarare il falso, citando esemplificativamente la vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA] che, sottoposto ad estorsione, aveva dapprima escluso di aver subito indebite pressioni e solo dopo che gli inquirenti gli avevano dimostrato di essere già a conoscenza di quanto stava subendo si era deciso a collaborare con le forze dell'ordine — ha ribadito che «il capo di imputazione contestato a [OSCURATO:PERSONA] non fa riferimento esclusivo a tre persone offese, bensì indica la condotta illecita ivi ascritta come una condotta sistematica e prolungata praticata dai membri del clan Coluccia nei confronti di una molteplicità di vittime...», in tal modo rinnovando, in relazione a tale punto, la medesima motivazione posta a base del provvedimento già annullato da questa Corte di cassazione. In realtà il capo di imputazione fa riferimento specifico a soli tre contratti e le tre presunte vittime non sono mai state sentite a sommarie informazioni, se non, due di esse, dalla difesa, quando hanno dichiarato di essere addivenute alla stipula dei contratti sol perché più convenienti e non in conseguenza di indebite pressioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve pregiudizialmente osservarsi che il difensore dell'odierno ricorrente, dopo avere presentato istanza di trattazione orale e dopo che era stato emesso il decreto di accoglimento di detta istanza, ha rinunciato alla discussione orale. Tale rinuncia è tuttavia, inefficace atteso che laddove si ammettesse la possibilità di rinunciare alla discussione orale non sarebbe possibile rispettare i termini previsti per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, secondo comma, Cost. (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207).2. Passando alla valutazione dei motivi di ricorso, deve preliminarmente stabilirsi se oggetto di contestazione ai fini cautelari possa essere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una generica attività estorsiva, come lascia intendere il Tribunale del riesame nella motivazione del provvedimento qui impugnato, oppure debba avere ad oggetto specifici reati di estorsione e, in questo caso, se essi debbano essere descritti, sia pure sommariamente, nel capo di incolpazione provvisoria. Deve osservarsi che la contestazione all'indagato di avere partecipato ad un'attività estorsiva, senza che vengano specificati nel capo di imputazione i singoli reati, è possibile laddove si intenda affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ad un reato associativo come quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.; questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in materia di reati associativi, che la commissione dei reati-fine, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). Ai fini del riconoscimento di un soggetto come partecipe ad un'associazione di tipo mafioso non è necessario che allo stesso siano stati contestati reati fine rientranti nel programma della medesima associazione, né occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sua aggregazione e messa a disposizione di un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, dep. 11/12/1998, Bruno, Rv. 211897). Il ruolo attivo stabilmente svolto dall'indagato in uno dei settori operativi dell'associazione criminale (estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, omicidi, ecc.), esprimendo il contributo da lui arrecato al perseguimento delle finalità associative, vale a dimostrare la sua partecipazione al sodalizio criminale, anche laddove non sia raggiunta la prova della commissione da parte dell'indagato di specifici reati fine. Laddove, quindi, risulti provata la stabile partecipazione dell'imputato alle attività della associazione mafiosa nel settore delle estorsioni, sarà possibile la sua condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., anche laddove non sia raggiunta la prova della sua partecipazione ad alcuno specifico episodio di estorsione, essendo sufficiente che egli abbia comunque contribuito in modo continuativo al perseguimento degli scopi del sodalizio criminale. Non è, invece, vero il contrario, ossia che per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione continuata sia sufficiente la sua partecipazione ad una generica attività estorsiva, occorrendo invece la prova della sua partecipazione ai singoli delitti di estorsione di cui si compone il reato continuato. Questa Corte di cassazione ha affermato, in materia di reati associativi, che il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da «riscontro ambientale» (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Morelli, Rv. 280315). Tale principio deve valere a maggior ragione per l'odierno ricorrente, al quale neppure è stata contestata la partecipazione al sodalizio criminale. Ne consegue che dovendo costituire oggetto di contestazione non un generico ruolo svolto nell'ambito di una attività delittuosa, ma singole, specifiche condotte criminose, queste devono essere esplicitate nel capo di incolpazione affinché l'accusato sia posto in condizione di difendersi. Il requisito della «descrizione sommaria del fatto con la indicazione delle norme di legge che si assumono violate», previsto a pena di nullità della ordinanza applicativa di misure cautelari dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., può essere soddisfatto dal P.M. con una enunciazione anche riassuntiva delle accuse, purché vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire all'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati (Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014, Diarassouba, Rv. 259432, relativa a fattispecie in cui il capo di incolpazione indicava cumulativamente una pluralità di episodi di spaccio di stupefacenti, evidenziando la qualità e le quantità delle sostanze oggetto di singole cessioni, i nomi di alcuni degli acquirenti e il periodo complessivo nel quale si collocavano le condotte). In tal senso si era pronunciata questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento con rinvio, osservando che la affermazione, da parte del Tribunale del riesame, che la indicazione nel capo di incolpazione provvisoria di talune delle vittime era solo esemplificativa era un argomento che precludeva «qualsiasi possibilità di difesa, siccome volta a contrastare l'imputazione di avere commesso il delitto di estorsione in danno di commercianti non identificati e le cui dichiarazioni non potrebbero mai essere acquisite quale prova a discarico». Si consideri che la mancata indicazione nel capo di incolpazione dei fatti storici che nell'ottica del Tribunale del riesame varrebbero ad integrare, in aggiunta a quelli commessi ai danni dei singoli soggetti menzionati nel capo di incolpazione provvisoria, gli altri delitti di estorsione contestati all'odierno ricorrente determina, invece, una omessa contestazione dell'accusa, proprio perché inidonea a porre l'accusato in grado di difendersi. Deve, quindi, escludersi che nel caso specifico il provvedimento coercitivo possa fondarsi sulla sussistenza di reati di estorsione diversi da quelli commessi altre soggetti precisati nel capo B) dell'incolpazione provvisoria. Peraltro, affermando che i delitti di estorsione ai danni delle tre vittime menzionate nell'incolpazione provvisoria sono indicati a mero titolo esemplificativo e non sono i soli contestati all'odierno ricorrente, il Tribunale del riesame ripercorre il medesimo iter argomentativo già censurato da questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento con rinvio, cosicché risulta anche violato l'art. 627 cod. proc. pen. 3. L'art. 627 cod. proc. pen risulta violato anche laddove il Tribunale del riesame utilizza, per affermare la sussistenza dei riscontri individualizzanti, i medesimi argomenti già precedentemente censurati. Se si afferma che oggetto di contestazione all'indagato non può essere la sua partecipazione ad una generica partecipazione ad attività estorsive attuate nell'interesse del sodalizio criminale, ma il suo concorso in singoli delitti di estorsione attuati ai danni degli specifici soggetti menzionati nel capo di imputazione, appare evidente che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Cianci risalenti ad anni prima delle conversazioni intercettate e della conclusione dei contratti in cui sono parte i soggetti menzionati nel capo di imputazione non possono valere a dimostrare che i contratti conclusi da questi soggetti sono il frutto della condotta estorsiva dell'odierno ricorrente. Gli specifici reati di estorsione descritti nel capo di imputazione sono, infatti, successivi alle dichiarazioni del collaborante, che ha invece riferito di una generica attività estorsiva attuata dai due indagati, padre e figlio, descrivendone le modalità esecutive. Le dichiarazioni del Cianci possono valere a rendere legittimo il sospetto che anche la conclusione dei contratti in cui sono parte i soggetti menzionati nel capo di imputazione siano avvenuti con le modalità descritte dal collaborante, ma non consentono di affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In effetti, il Cianci, proprio perché la sua collaborazione è iniziata in epoca antecedente alle trattative che hanno condotto alla conclusione dei contratti specificamente menzionati nel capo di incolpazione, nulla può riferire con specifico riferimento a questi. Ne consegue che neppure il contenuto delle conversazioni intercettate può valere quale specifico riscontro di quanto riferito dal collaborante in ordine ai tre delitti di estorsione ipotizzati dal Pubblico ministero. Peraltro, neppure il Tribunale del riesame ha saputo indicare, in relazione a ciascuno di essi, quale sia stato il contributo, materiale o morale, fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla loro attuazione. Non si chiarisce se effettivamente l'indagato abbia in qualche modo partecipato o quanto meno assistito, in relazione ad ognuno di essi, alle trattative con le vittime e se la sua presenza abbia esercitato, su ciascuna di queste, un potere di intimidazione tale da costringerle a subire la conclusione del contratto. Neppure, a tale proposito, si chiarisce, a fronte dei risultati delle indagini difensive espletate, se i nuovi contratti conclusi dalle vittime fossero effettivamente più convenienti rispetto a quelli oggetto di sostituzione e quindi se le sommarie informazioni rese possano apparire o meno verosimili. In sostanza, il Tribunale del riesame non ha fornito alcuna risposta ai quesiti che ad esso erano stati sottoposti dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da altra Sezione di questa Corte di cassazione, con la conseguenza che anche la nuova ordinanza qui impugnata risulta affetta dai medesimi vizi che hanno condotto all'annullamento della precedente. 4. Concludendo, considerata la mancata acquisizione di nuovi elementi di prova in grado di rafforzare il quadro indiziario, nonostante il tempo trascorso dall'emissione del provvedimento coercitivo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendo ritenersi sussistente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di estorsione di cui al capo B) dell'incolpazione provvisoria. Deve, altresì, ordinarsi la cessazione dell'esecuzione della misura