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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 22516/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29134/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 671/2021 depositata il29/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Matera che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Giudice di pace di Matera.

Quest’ultimo aveva rigettato la domanda della società relativa al pagamento del corrispettivo dovuto da [OSCURATO:PERSONA], riguardo ad un contratto di appalto per lavori sul condominio “[OSCURATO:PERSONA]” di Tursi; che il Calciano si è costituito con controricorso; che laricorrente ha depositato memoria; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, con il primo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 e 2697 c.c., anche nel combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il contratto di appalto con il Condominio e le deliberazioni assembleari che lo avevano approvato, senza alcuna impugnazione da parte del Calciano; che, mediante il secondo, si sostiene la violazione degli artt. 1322, 1362 e 2697 c.c. nonché dell’art. 116 comma 2° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.: sarebbe stato trascurato dal giudice il meccanismo contrattuale, il quale prevedeva che l’appaltatore, in luogo di chiedere l’intero al Condominio, dovesse esigere il pagamento direttamente ai committenti condomini; che, con l’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la violazione degli artt. 1418 e 2697 c.c., anche in combinato disposto con l’art.116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., giacché il giudice di secondo grado avrebbe dichiarato la nullità del contratto, sulla scorta dell’accertato carattere abusivo dell’immobile (dedotto dal un accertamento tecnico preventivo sullo stesso immobile, ma nell’ambito di un procedimento del tutto diverso, cui la ricorrente non aveva partecipato), senza alcuna valutazione circa la quantità e qualità dei lavori effettuati; che il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, giacché non colgono l’unica ratio decidendi del Tribunale, il quale ha affermato “Ritenuto il carattere abusivo di detto immobile, la sua utilizzazione a qualsiasi titolo, salvo che per l’esecuzione di lavori tesi ad eliminarne i vizi richiamati nelle citate ordinanze sindacali, emesse a tutela della pubblica e privata incolumità: conseguentemente il contratto d’appalto …è da ritenersi affetto da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., rilevabile d’ufficio”; che il terzo motivoinvece è fondato; che, in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale.

Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (Sez. 2, n. 30703 del 27 novembre 2018; Sez. 6-3, n. 14459 del 26 maggio 2021); che, nella specie, il giudice di secondo grado ha, in modo assiomatico, dedotto il carattere abusivo dell’immobile, senza spiegarne la portata e senza adeguatamente giustificarne il rilievo rispetto ai lavori effettuati, in modo da rendere ragione di una conseguenza così grave come la nullità radicale del contratto di appalto; che, pertanto,in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato al Tribunale di Matera, in diversa composizione unipersonale, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Matera, in diversa composizione unipersonale, cui d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29134/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 671/2021 depositata il29/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Matera che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Giudice di pace di Matera. Quest’ultimo aveva rigettato la domanda della società relativa al pagamento del corrispettivo dovuto da [OSCURATO:PERSONA], riguardo ad un contratto di appalto per lavori sul condominio “[OSCURATO:PERSONA]” di Tursi; che il Calciano si è costituito con controricorso; che laricorrente ha depositato memoria; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, con il primo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 e 2697 c.c., anche nel combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il contratto di appalto con il Condominio e le deliberazioni assembleari che lo avevano approvato, senza alcuna impugnazione da parte del Calciano; che, mediante il secondo, si sostiene la violazione degli artt. 1322, 1362 e 2697 c.c. nonché dell’art. 116 comma 2° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.: sarebbe stato trascurato dal giudice il meccanismo contrattuale, il quale prevedeva che l’appaltatore, in luogo di chiedere l’intero al Condominio, dovesse esigere il pagamento direttamente ai committenti condomini; che, con l’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la violazione degli artt. 1418 e 2697 c.c., anche in combinato disposto con l’art.116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., giacché il giudice di secondo grado avrebbe dichiarato la nullità del contratto, sulla scorta dell’accertato carattere abusivo dell’immobile (dedotto dal un accertamento tecnico preventivo sullo stesso immobile, ma nell’ambito di un procedimento del tutto diverso, cui la ricorrente non aveva partecipato), senza alcuna valutazione circa la quantità e qualità dei lavori effettuati; che il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, giacché non colgono l’unica ratio decidendi del Tribunale, il quale ha affermato “Ritenuto il carattere abusivo di detto immobile, la sua utilizzazione a qualsiasi titolo, salvo che per l’esecuzione di lavori tesi ad eliminarne i vizi richiamati nelle citate ordinanze sindacali, emesse a tutela della pubblica e privata incolumità: conseguentemente il contratto d’appalto …è da ritenersi affetto da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., rilevabile d’ufficio”; che il terzo motivoinvece è fondato; che, in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (Sez. 2, n. 30703 del 27 novembre 2018; Sez. 6-3, n. 14459 del 26 maggio 2021); che, nella specie, il giudice di secondo grado ha, in modo assiomatico, dedotto il carattere abusivo dell’immobile, senza spiegarne la portata e senza adeguatamente giustificarne il rilievo rispetto ai lavori effettuati, in modo da rendere ragione di una conseguenza così grave come la nullità radicale del contratto di appalto; che, pertanto,in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato al Tribunale di Matera, in diversa composizione unipersonale, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Matera, in diversa composizione unipersonale, cui d
Sentenza Cassazione n. 22516/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris