CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 29114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva. Il giudice ha disposto la confisca e distruzione dello stupefacente e degli altri beni in sequestro, previa restituzione al medesimo del denaro e del telefono cellulare. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia in esame, lamentando (motivo primo di ricorso) la ricorrenza dell'ipotesi di un vizio di volontà dell'imputato e la mancanza di correlazione tra richiesta formulata in sede di patteggiamento e sentenza. Al riguardo rappresenta di avere concordato con il P.M. la pena di anni 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa, accordo subordinato all'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Il patto, formalizzato per iscritto, era modificato unilateralmente dal P.M. d'udienza, il quale chiedeva la rettifica dell'accordo nella parte in cui era prevista la pena sostitutiva, a cui non aderiva. La difesa, come risulta dal verbale stenotipico allegato, insisteva nella richiesta ex art. 20-bis cod. pen. In ragione di tanto, lamenta il ricorrente, deve ritenersi che l'accordo ratificato dal Giudice - nel quale non si fa menzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare - non corrisponda a quanto concordato, essendo intervenuta una modifica unilaterale del suo originario contenuto. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non avendo il Giudice motivato adeguatamente in ordine alla ricorrenza di eventuali cause di proscioglimento immediato dell'imputato. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69 e 99 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e alla congruità della pena. 3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva. 24. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra doglianza. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel riconoscere che l'accordo raggiunto tra imputato e Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., costituisca un negozio giuridico processuale recettizio, che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e da questi accettato, diviene irrevocabile ed insuscettibile di modifica per iniziativa unilaterale di una parte. Invero, il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento; pertanto, non è consentito all'imputato o al Pubblico Ministero rimettere in discussione l'accordo concluso (cfr. Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038; Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015, Martinas, Rv. 265429). Il patto raggiunto può essere modificato soltanto ove le parti concordemente stabiliscano un nuovo accordo prima che intervenga la ratifica del giudice (cfr. Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay, Rv. 282054:"In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finchè il primo non venga recepito con la sentenza, con la conseguenza che la pronuncia del giudice che recepisca il primo accordo, già concordemente sostituito dalle parti, è affetta da difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"). 5. Nella specie, sulla originaria richiesta di applicazione della pena era stato raggiunto l'accordo della parte privata e della parte pubblica. L'accordo, che prevedeva la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sulla base dei principi richiamati, era dunque irrevocabile. L'unilaterale modifica introdotta dal P.M. ex post, che aveva irritualmente revocato il consenso alla pena sostitutiva, modifica recepita dal Giudice, ha prodotto l'effetto della difformità tra la richiesta e la sentenza. Trattasi di uno dei vizi per i quali, a mente dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena, che è proponibile, si rammenta, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, con radicale caducazione della piattaforma negoziale, impropriamente ratificata dal giudice di merito nei termini descritti. All'annullamento consegue la restituzione degli atti al Giudice a quo, per l'ulteriore corso. 3 P.Q.M