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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39662/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 17/07/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale capitolino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato, per essersi impossessato della somma di euro 200 che abilmente prelevava dalla tasca dei pantaloni di una turista, nel mentre questi si apprestava a scendere dall'autobus.

2. Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione, in relazione alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché solo tentato, dal momento che il fatto si era svolto sotto diretta percezione del personale di polizia, presente sul bus, e che l'aveva poi tratto in arresto in flagranza.

3. Il ricorso è inammissibilmente versato in fatto, oltre che reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello, che ha replicato alla analoga doglianza difensiva riguardante la qualificazione giuridica della condotta criminosa, e genericamente formulato, dal momento che ci si limita a ribadire, anche dinanzi al Giudice di legittimità, la natura tentata del reato, senza formulare una specifica contestazione alla pertinente osservazione che Vagente - che ha sottratto la somma di denaro alla persona offesa, impossessandosene - ha del tutto casualmente notato l'azione furtiva, senza che da tanto possano trarsi, sul piano giuridico, le conseguenze volute dal ricorrente. .

3.1. Le deduzioni difensive, che, ostinatamente, ripropongono il medesimo tema ampiamente scrutinato nella fase di merito, non si confrontano con la motivazione convincentemente sviluppata dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella inammissibilità del ricorso. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così, deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Ma ia TeresanBelmonte Il Presidente !DEPOSITATA' Stefrift",t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 17/07/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale capitolino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato, per essersi impossessato della somma di euro 200 che abilmente prelevava dalla tasca dei pantaloni di una turista, nel mentre questi si apprestava a scendere dall'autobus. 2. Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione, in relazione alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché solo tentato, dal momento che il fatto si era svolto sotto diretta percezione del personale di polizia, presente sul bus, e che l'aveva poi tratto in arresto in flagranza. 3. Il ricorso è inammissibilmente versato in fatto, oltre che reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello, che ha replicato alla analoga doglianza difensiva riguardante la qualificazione giuridica della condotta criminosa, e genericamente formulato, dal momento che ci si limita a ribadire, anche dinanzi al Giudice di legittimità, la natura tentata del reato, senza formulare una specifica contestazione alla pertinente osservazione che Vagente - che ha sottratto la somma di denaro alla persona offesa, impossessandosene - ha del tutto casualmente notato l'azione furtiva, senza che da tanto possano trarsi, sul piano giuridico, le conseguenze volute dal ricorrente. . 3.1. Le deduzioni difensive, che, ostinatamente, ripropongono il medesimo tema ampiamente scrutinato nella fase di merito, non si confrontano con la motivazione convincentemente sviluppata dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella inammissibilità del ricorso. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così, deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Ma ia TeresanBelmonte Il Presidente !DEPOSITATA' Stefrift",t
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