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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 26207/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30292-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex legein ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] TARANTO; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30292/2019 Cron.

Rep.

Ud.10/09/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 469/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 516/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 17 aprile 2019, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto, previo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il prof.

Manzella ed il Ministero in forza di convenzioni per l’insegnamento di materie scientifiche presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto nell’arco di tempo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 20.12.2008, la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate e della maggior somma dovuta a titolo di TFR; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non provata la subordinazione, vertendo la prova su circostanze non decisive per inferire l’esistenza di tale tipologia di rapporto piuttosto che di un rapporto compatibile con lo schema di lavoro in convenzione di cui ai contratti intercorsi tra le parti; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi Manzella, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2022 c.c., 409 n. 3 c.p.c., 2 l. n. 1023/1969 e 4 [OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 99/70/CE, imputano alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo seguito nell’accertamento della ricorrenza nella specie della subordinazione; - che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento espressoda questa Corte, pronunciatasi in un giudizio definito con la cassazionedi una delle due sentenze cui si è richiamata la Corte territoriale nella sentenza impugnata, orientamento secondo cui “Il rapporto di lavoro, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina e dell’Aeronautica di cui alla legge n. 1023/1969, ora regolato dagli artt. 1035 e ss. d.lgs. n. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare, ha natura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con la [OSCURATO:PERSONA], regolato dalle norme speciali per esso previste” cui consegue l’ulteriore principio per cui “in tema di retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di riconoscimento della progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE può trovare applicazione, rispetto al personale statale, anche attraverso il raffronto, qualora manchino altri più specifici termini di paragone, con dipendenti a tempo indeterminato di altro Ministero o comparto, purché abbia esito favorevole il riscontro di elementi positivi di comparazione sulla base, al di là di irrilevanti situazioni di dettaglio, delle connotazioni del lavoro svolto e delle condizioni che lo caratterizzano e purché non emergano “ragioni obiettive” atte in concreto a giustificare il diverso trattamento applicato” (Cass. n. 12361/2020); - che il Collegio intende dare continuità ai principi enunciati dalla pronuncia sopra citata, alla cui motivazione rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; - che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. - P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30292-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex legein ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] TARANTO; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30292/2019 Cron. Rep. Ud.10/09/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 469/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 516/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 17 aprile 2019, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto, previo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il prof. Manzella ed il Ministero in forza di convenzioni per l’insegnamento di materie scientifiche presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto nell’arco di tempo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 20.12.2008, la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate e della maggior somma dovuta a titolo di TFR; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non provata la subordinazione, vertendo la prova su circostanze non decisive per inferire l’esistenza di tale tipologia di rapporto piuttosto che di un rapporto compatibile con lo schema di lavoro in convenzione di cui ai contratti intercorsi tra le parti; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi Manzella, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria . CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2022 c.c., 409 n. 3 c.p.c., 2 l. n. 1023/1969 e 4 [OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 99/70/CE, imputano alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo seguito nell’accertamento della ricorrenza nella specie della subordinazione; - che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento espressoda questa Corte, pronunciatasi in un giudizio definito con la cassazionedi una delle due sentenze cui si è richiamata la Corte territoriale nella sentenza impugnata, orientamento secondo cui “Il rapporto di lavoro, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina e dell’Aeronautica di cui alla legge n. 1023/1969, ora regolato dagli artt. 1035 e ss. d.lgs. n. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare, ha natura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con la [OSCURATO:PERSONA], regolato dalle norme speciali per esso previste” cui consegue l’ulteriore principio per cui “in tema di retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di riconoscimento della progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE può trovare applicazione, rispetto al personale statale, anche attraverso il raffronto, qualora manchino altri più specifici termini di paragone, con dipendenti a tempo indeterminato di altro Ministero o comparto, purché abbia esito favorevole il riscontro di elementi positivi di comparazione sulla base, al di là di irrilevanti situazioni di dettaglio, delle connotazioni del lavoro svolto e delle condizioni che lo caratterizzano e purché non emergano “ragioni obiettive” atte in concreto a giustificare il diverso trattamento applicato” (Cass. n. 12361/2020); - che il Collegio intende dare continuità ai principi enunciati dalla pronuncia sopra citata, alla cui motivazione rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; - che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. - P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Cor
Sentenza Cassazione n. 26207/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris