Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 13741/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] — che ha concluso chiedendo -t i CL( Ote-4 LAIt2›.3 udito il dife ore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2021 il Giudice di Pace di Brescia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.14 comma Squater del d.lgs. n.286 del 1998, per mancata osservanza dell'ordine di allontanamento (fatto accertato il 3 agosto del 2018).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In particolare si evidenzia che in sede di udienza dibattimentale era stata depositata una memoria difensiva con cui si attestavano i gravi motivi che avevano determinato la inottemperanza all'ordine di allontanamento.

I contenuti di detta memoria non risultano oggetto di valutazione alcuna nella motivazione della sentenza.

Le doglianze sono state ribadite con motivi aggiunti e conclusioni scritte.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione impugnata non fa alcun cenno al contenuto della memoria difensiva, ritualmente depositata in sede di udienza dibattimentale, e ciò integra il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

La potenziale incidenza dei contenuti della memoria sulla regiudicanda sono collegati all'avvenuta produzione, con la medesima, di documentazione attestante le condizioni personali dell'imputato e i problemi di salute della persona con lui convivente, tali da rendere concreta la prospettazione della esistenza di un giustificato motivo di trattenimento sul territorio nazionale.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M. q Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dì Pace di Brescia, in diversa persona fisica.

Così deciso in data 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] — che ha concluso chiedendo -t i CL( Ote-4 LAIt2›.3 udito il dife ore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2021 il Giudice di Pace di Brescia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.14 comma Squater del d.lgs. n.286 del 1998, per mancata osservanza dell'ordine di allontanamento (fatto accertato il 3 agosto del 2018). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In particolare si evidenzia che in sede di udienza dibattimentale era stata depositata una memoria difensiva con cui si attestavano i gravi motivi che avevano determinato la inottemperanza all'ordine di allontanamento. I contenuti di detta memoria non risultano oggetto di valutazione alcuna nella motivazione della sentenza. Le doglianze sono state ribadite con motivi aggiunti e conclusioni scritte. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione impugnata non fa alcun cenno al contenuto della memoria difensiva, ritualmente depositata in sede di udienza dibattimentale, e ciò integra il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La potenziale incidenza dei contenuti della memoria sulla regiudicanda sono collegati all'avvenuta produzione, con la medesima, di documentazione attestante le condizioni personali dell'imputato e i problemi di salute della persona con lui convivente, tali da rendere concreta la prospettazione della esistenza di un giustificato motivo di trattenimento sul territorio nazionale. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. q Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dì Pace di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso in data 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 13741/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris