CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 36536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 4242/2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; — ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; — controricorrente — avverso SENTENZA n. 2618/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Benevento, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dello stesso al rimborso delle spese sostenute per la rimozione del veicolo [OSCURATO:PERSONA] abbandonato in luogo pubblico e per il rilascio del foglio di via provvisorio in vista della sua vendita al convenuto. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che era rimasto indimostrato sia il conferimento dell'incarico alla società appella per lo svolgimento della pratica automobilistica in vista della vendita, sia la personale responsabilità del Lavieri dell'abbandono in luogo pubblico del veicolo. 1.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 7/2/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 18/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per assenza, apparenza ed intrinseca illogicità della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione di prova e di fatto decisivo costituente oggetto di discussione tre le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per omessa valutazione di prova avente carattere decisivo per il giudizio. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 232 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non aver considerato la mancata comparizione del convenuto al deferito interrogatorio formale. 3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La ricorrente, in effetti, pur lamentando la Ric. 2022 n. 4242 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società attrice non aveva fornito in giudizio la prova dell'incarico che il convenuto le avrebbe conferito per l'esecuzione della pratica finalizzata alla vendita di un veicolo ad opera della stessa e dell'abbandono dello stesso veicolo ad opera del convenuto in luogo pubblico. 3.2. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di quella asseritamente conseguente alla mancata comparizione della parte all'udienza fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale (Cass. n. 5240 del 2006), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. 3.3. Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), infatti, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore Ric. 2022 n. 4242 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Ric. 2022 n. 4242 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 3.4. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, con motivazione tutt'altro che apparente, contraddittoria o perplessa, che la società attrice non aveva dimostrato in giudizio né l'incarico che il convenuto le avrebbe conferito di dare esecuzione alla pratica finalizzata alla vendita di un veicolo, né dell'abbandono dello stesso veicolo da parte del convenuto in luogo pubblico. Ed una volta escluso, come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze sul punto decisive, la cui emergenza dagli atti del giudizio sia stata specificamente esposta in ricorso, che il convenuto aveva incaricato la ricorrente di dare esecuzione alla pratica finalizzata alla vendita del veicolo e che stesso lo aveva abbandonato in luogo pubblico, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dalla società attrice in quanto volta ad ottenere dal convenuto il rimborso delle spese conseguentemente sostenute per la predetta pratica e il recupero del veicolo. 4. Il ricorso, quindi, per l'inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2022 n. 4242 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 900,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso