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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32137/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3/1997avverso la sentenza del 22/01/2026 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili perdifetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesimedoglianze già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corteterritoriale (pag. 3-4); che i motivi non si confrontano con le argomentazionisviluppate nella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una criticasoltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso percassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisionecensurata;[OSCURATO:PERSONA] che anche il terzo motivo, con riferimento alla mancataapplicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., èinammissibile poiché si limita a riproporre questioni già devolute al giudice diappello e da questi esaminate e disattese con motivazione congrua e immune davizi logico-giuridici;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/1997avverso la sentenza del 22/01/2026 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili perdifetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesimedoglianze già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corteterritoriale (pag. 3-4); che i motivi non si confrontano con le argomentazionisviluppate nella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una criticasoltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso percassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisionecensurata;[OSCURATO:PERSONA] che anche il terzo motivo, con riferimento alla mancataapplicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., èinammissibile poiché si limita a riproporre questioni già devolute al giudice diappello e da questi esaminate e disattese con motivazione congrua e immune davizi logico-giuridici;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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