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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03068/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di DIENG Abdou volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare.

2. Ricorre DIENG Abdou, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 666, comma 3, 178, comma 1, lett. c.), per la violazione del termine libero di dieci giorni che deve intercorrere tra la data di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al condannato (16 novembre 2021) e la data dell'udienza (25 novembre 2021); - la violazione di legge, in riferimento alle disposizioni relative alle misure alternative richieste, e il vizio della motivazione per essere stato ritenuto non reperibile il condannato mentre egli aveva giustificato la propria temporanea assenza derivante da motivi familiari.

Del resto, è illegittimo valorizzare lo stato di disoccupazione per negare la misura alternativa, soprattutto a fronte della relazione dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna che ha valorizzato la personalità del condannato e ha concluso in senso favorevole all'accoglimento delle misure alternative.

Il provvedimento è, altresì, viziato con riguardo alla richiesta subordinata che, in considerazione della modesta entità della pena da espiare (un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusione), doveva essere concessa e, quantomeno, specificamente valutata, mentre il Tribunale non l'ha neppure esaminata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità è da tempo costantemente orientata ad affermare che «la inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di avviso dell'udienza camerale innanzi al tribunale di sorveglianza e quella della notifica del detto atto all'interessato e al suo difensore (combinato disposto degli artt. 678 comma primo e 666 comma primo cod. proc. pen.), costituisce nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., inerendo alle modalità di intervento, assistenza e rappresentanza della parte privata alla procedura in questione.

Tale nullità, non ha, tuttavia, carattere assoluto ex art. 179 cod. proc. pen. (non riguardando l'omessa citazione dell'interessato e del suo difensore), ed è quindi soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 medesimo codice» (Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996, Sfragara, Rv. 203980; Sez. 1, n. 2640 del 06/04/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216198).

Si è recentemente ribadito che «in tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di 10 giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione.

In motivazione la Corte ha precisato che la nullità determinatasi, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942).

2.2. Tenuto conto che il difensore non allega, né altrimenti risulta, che l'eccezione di violazione del termine a comparire sia stata ritualmente proposta, deve concludersi per la infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

3.2. Il Tribunale di sorveglianza, che ha dato atto della prognosi positiva formulata dall'ufficio dell'esecuzione penale esterna, ha negato la misura /)/ alternativa facendo leva sulla circostanza che il condannato sarebbe irreperibile e si sarebbe pure volontariamente allontanato dal territorio nazionale.

In effetti, come fondatamente denuncia il ricorso, il Tribunale ha del tutto omesso di esaminare le specifiche deduzioni difensive da cui emerge la temporaneità dell'allontanamento e, ciò che più conta, l'acquisto di un biglietto aereo per fare ritorno, dopo pochi giorni, sul territorio nazionale.

Il giudizio di irreperibilità e sostanziale inaffidabilità del condannato si poggia, in larga parte, sulla segnalazione in uscita dal territorio nazionale pochi giorni prima dell'udienza camerale, mentre emerge dagli atti che il condannato aveva già programmato, all'atto della partenza, il proprio ritorno a distanza di pochi giorni.

3.3. Anche per quello che riguarda le "precarie condizioni di vita", che secondo il Tribunale di sorveglianza ostano alla concessione delle misure invocate, il provvedimento appare illogico poiché, sotto tale profilo, non esprime alcuna motivata valutazione che consenta di superare le opposte valutazioni dell'ufficio dell'esecuzione.

4. Da ciò discende l'illogicità del provvedimento impugnato che va annullato con rinvio.

Il Tribunale di sorveglianza, effettuando tutti gli opportuni accertamenti e nell'assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, provvederà a nuovo esame delle istanze, anche a contenuto subordinato, colmando i vizi motivazionali sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di DIENG Abdou volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare. 2. Ricorre DIENG Abdou, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 666, comma 3, 178, comma 1, lett. c.), per la violazione del termine libero di dieci giorni che deve intercorrere tra la data di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al condannato (16 novembre 2021) e la data dell'udienza (25 novembre 2021); - la violazione di legge, in riferimento alle disposizioni relative alle misure alternative richieste, e il vizio della motivazione per essere stato ritenuto non reperibile il condannato mentre egli aveva giustificato la propria temporanea assenza derivante da motivi familiari. Del resto, è illegittimo valorizzare lo stato di disoccupazione per negare la misura alternativa, soprattutto a fronte della relazione dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna che ha valorizzato la personalità del condannato e ha concluso in senso favorevole all'accoglimento delle misure alternative. Il provvedimento è, altresì, viziato con riguardo alla richiesta subordinata che, in considerazione della modesta entità della pena da espiare (un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusione), doveva essere concessa e, quantomeno, specificamente valutata, mentre il Tribunale non l'ha neppure esaminata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità è da tempo costantemente orientata ad affermare che «la inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di avviso dell'udienza camerale innanzi al tribunale di sorveglianza e quella della notifica del detto atto all'interessato e al suo difensore (combinato disposto degli artt. 678 comma primo e 666 comma primo cod. proc. pen.), costituisce nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., inerendo alle modalità di intervento, assistenza e rappresentanza della parte privata alla procedura in questione. Tale nullità, non ha, tuttavia, carattere assoluto ex art. 179 cod. proc. pen. (non riguardando l'omessa citazione dell'interessato e del suo difensore), ed è quindi soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 medesimo codice» (Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996, Sfragara, Rv. 203980; Sez. 1, n. 2640 del 06/04/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216198). Si è recentemente ribadito che «in tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di 10 giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione. In motivazione la Corte ha precisato che la nullità determinatasi, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942). 2.2. Tenuto conto che il difensore non allega, né altrimenti risulta, che l'eccezione di violazione del termine a comparire sia stata ritualmente proposta, deve concludersi per la infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). 3.2. Il Tribunale di sorveglianza, che ha dato atto della prognosi positiva formulata dall'ufficio dell'esecuzione penale esterna, ha negato la misura /)/ alternativa facendo leva sulla circostanza che il condannato sarebbe irreperibile e si sarebbe pure volontariamente allontanato dal territorio nazionale. In effetti, come fondatamente denuncia il ricorso, il Tribunale ha del tutto omesso di esaminare le specifiche deduzioni difensive da cui emerge la temporaneità dell'allontanamento e, ciò che più conta, l'acquisto di un biglietto aereo per fare ritorno, dopo pochi giorni, sul territorio nazionale. Il giudizio di irreperibilità e sostanziale inaffidabilità del condannato si poggia, in larga parte, sulla segnalazione in uscita dal territorio nazionale pochi giorni prima dell'udienza camerale, mentre emerge dagli atti che il condannato aveva già programmato, all'atto della partenza, il proprio ritorno a distanza di pochi giorni. 3.3. Anche per quello che riguarda le "precarie condizioni di vita", che secondo il Tribunale di sorveglianza ostano alla concessione delle misure invocate, il provvedimento appare illogico poiché, sotto tale profilo, non esprime alcuna motivata valutazione che consenta di superare le opposte valutazioni dell'ufficio dell'esecuzione. 4. Da ciò discende l'illogicità del provvedimento impugnato che va annullato con rinvio. Il Tribunale di sorveglianza, effettuando tutti gli opportuni accertamenti e nell'assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, provvederà a nuovo esame delle istanze, anche a contenuto subordinato, colmando i vizi motivazionali sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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