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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39192/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigl\ie e [OSCURATO:PERSONA] GIpR , .-..) lette/s~e le conclusioni del PG 4,,,.

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Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a sei sentenze di condanna in essa specificamente indicate (quattro delle quali già unificate con due ordinanze esecutive).

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], che censura il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione.

La difesa si duole che l'ordinanza impugnata neghi, con motivazione in parte apparente e in parte illogica, l'unificazione sulla base della commissione dei fatti in un arco temporale troppo ampio, pari ad un anno e quattro mesi, senza neppure considerare la prossimità cronologica tra alcune condotte e quindi la possibilità di un'unificazione parziale, come da sua richiesta subordinata.

A tale riguardo rileva di avere evidenziato, con l'istanza originaria, che i fatti di cui alla prima sentenza indicata dall'ordinanza risultano commessi tra il 30 ottobre e il 24 novembre 2001 e in data antecedente e prossima al 30 ottobre 2001, quasi contestualmente alle condotte oggetto dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Genova (sub 3); e che la contiguità temporale è certamente riscontrabile tra la condotta del 21 luglio 2000, di cui alla seconda sentenza indicata in ordinanza, e le condotte oggetto dell'ordinanza sub 3), commesse tra l'agosto e l'autunno dell'anno 2000.

Lamenta, infine, l'illogicità dell'affermazione secondo cui l'unificazione andrebbe limitata ai fatti di cui alla prima e alla seconda sentenza indicate in ordinanza e non alle vicende sub 3) e 4), già oggetto di favorevole decisione del giudice dell'esecuzione.

Il difensore chiede, quindi, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati.

1.1. Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664).

L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie quindici anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reato connessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843).

In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). 1.2 Orbene, l'ordinanza impugnata non fa corretto uso dei principi sopra indicati, limitandosi ad affermare, ai limiti dell'apparenza motivazionale, a fronte della configurabilità nel caso in esame della «specifica medesimezza tipologica postulata dal disposto dell'art. 81», l'articolazione delle condotte «nel complessivo lasso temporale ricompreso tra il 21.7.200 ed il 24.11.2001, pari ad un anno e quattro mesi[...] oggettivamente ampio», tale da impedire di «ipotizzare ragionevolmente la suindicata preordinazione psichica». [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha, quindi, apoditticamente ritenuto l'impossibilità di unificazione in ragione di un arco temporale di commissione di tutti i fatti troppo ampio, escludendo, altresì, illogicamente le vicende di cui alle unificazioni già disposte, senza nemmeno verificare la possibilità di un'applicazione parziale della disciplina della continuazione in executivis nei termini richiesti dalla difesa.

2. Dette carenze motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigl\ie e [OSCURATO:PERSONA] GIpR , .-..) lette/s~e le conclusioni del PG 4,,,. S, r (.)5`.'' t\ s'')\P. \:5-1 .4`.• ( ''‘k: \i \.\ n1 s*\ . Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a sei sentenze di condanna in essa specificamente indicate (quattro delle quali già unificate con due ordinanze esecutive). 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], che censura il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. La difesa si duole che l'ordinanza impugnata neghi, con motivazione in parte apparente e in parte illogica, l'unificazione sulla base della commissione dei fatti in un arco temporale troppo ampio, pari ad un anno e quattro mesi, senza neppure considerare la prossimità cronologica tra alcune condotte e quindi la possibilità di un'unificazione parziale, come da sua richiesta subordinata. A tale riguardo rileva di avere evidenziato, con l'istanza originaria, che i fatti di cui alla prima sentenza indicata dall'ordinanza risultano commessi tra il 30 ottobre e il 24 novembre 2001 e in data antecedente e prossima al 30 ottobre 2001, quasi contestualmente alle condotte oggetto dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Genova (sub 3); e che la contiguità temporale è certamente riscontrabile tra la condotta del 21 luglio 2000, di cui alla seconda sentenza indicata in ordinanza, e le condotte oggetto dell'ordinanza sub 3), commesse tra l'agosto e l'autunno dell'anno 2000. Lamenta, infine, l'illogicità dell'affermazione secondo cui l'unificazione andrebbe limitata ai fatti di cui alla prima e alla seconda sentenza indicate in ordinanza e non alle vicende sub 3) e 4), già oggetto di favorevole decisione del giudice dell'esecuzione. Il difensore chiede, quindi, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati. 1.1. Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664). L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie quindici anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reato connessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843). In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). 1.2 Orbene, l'ordinanza impugnata non fa corretto uso dei principi sopra indicati, limitandosi ad affermare, ai limiti dell'apparenza motivazionale, a fronte della configurabilità nel caso in esame della «specifica medesimezza tipologica postulata dal disposto dell'art. 81», l'articolazione delle condotte «nel complessivo lasso temporale ricompreso tra il 21.7.200 ed il 24.11.2001, pari ad un anno e quattro mesi[...] oggettivamente ampio», tale da impedire di «ipotizzare ragionevolmente la suindicata preordinazione psichica». [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha, quindi, apoditticamente ritenuto l'impossibilità di unificazione in ragione di un arco temporale di commissione di tutti i fatti troppo ampio, escludendo, altresì, illogicamente le vicende di cui alle unificazioni già disposte, senza nemmeno verificare la possibilità di un'applicazione parziale della disciplina della continuazione in executivis nei termini richiesti dalla difesa. 2. Dette carenze motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
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