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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 13507/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19332/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N . 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’MORPURGO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1090/2020,depositata i l 25/01/2021 , R.G.N. 501/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PREMESSOCHE

1. con sentenza 25 gennaio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullità delle disposizioni contrattuali degli artt. 18, settimo comma del CCNL 16 aprile 2003 e 7 dell’accordo sindacale AFENS/OOSS 1 marzo 2006, nella parte in cui prevedevano che l’anzianità di servizio, maturata dai lavoratori indicati in epigrafe (tutti assunti alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. con contratti di apprendistato della durata di quarantasei mesi e successiva trasformazione del loro rapporto, una volta trasferiti ai sensi dell’art. 2112 c.c. presso [OSCURATO:SOCIETA]., in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato) nei primi diciotto mesi di apprendistato, non fosse valida ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e condannato la società datrice al riconoscimento del diritto alla loro maturazione anche durante tale arco temporale (con determinazione della corretta data di decorrenza del primo aumento retributivo di anzianità distintamente per ognuno dei lavoratori ricorrenti) e al pagamento delle relative differenze retributive;

2. la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui i lavoratori hanno resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia del difensore, munito di idonea procura allegata, accettata dal difensore, parimenti dotato di procura speciale, dei lavoratori controricorrenti: in essa dato atto dell’avvenuta separata regolazione delle spese del giudizio tra le parti;2. ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, con esclusione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, in assenza dei presupposti (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19332/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N . 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’MORPURGO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1090/2020,depositata i l 25/01/2021 , R.G.N. 501/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PREMESSOCHE 1. con sentenza 25 gennaio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullità delle disposizioni contrattuali degli artt. 18, settimo comma del CCNL 16 aprile 2003 e 7 dell’accordo sindacale AFENS/OOSS 1 marzo 2006, nella parte in cui prevedevano che l’anzianità di servizio, maturata dai lavoratori indicati in epigrafe (tutti assunti alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. con contratti di apprendistato della durata di quarantasei mesi e successiva trasformazione del loro rapporto, una volta trasferiti ai sensi dell’art. 2112 c.c. presso [OSCURATO:SOCIETA]., in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato) nei primi diciotto mesi di apprendistato, non fosse valida ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e condannato la società datrice al riconoscimento del diritto alla loro maturazione anche durante tale arco temporale (con determinazione della corretta data di decorrenza del primo aumento retributivo di anzianità distintamente per ognuno dei lavoratori ricorrenti) e al pagamento delle relative differenze retributive; 2. la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui i lavoratori hanno resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia del difensore, munito di idonea procura allegata, accettata dal difensore, parimenti dotato di procura speciale, dei lavoratori controricorrenti: in essa dato atto dell’avvenuta separata regolazione delle spese del giudizio tra le parti;2. ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, con esclusione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, in assenza dei presupposti (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il pro
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