CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 09416/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22977-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 9592/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22977 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] srl aveva un rapporto con il Comune di Brembate di Sopra, verso cui era obbligata a realizzare alcune opere. A garanzia del corretto adempimento ha offerto polizza fideiussoria, di carattere autonomo, prestata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di Brembate, sul presupposto che la Cooperativa era inadempiente, ha escusso la polizza fideiussoria, ottenendo il pagamento della somma garantita da [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Onde evitare che quest'ultima agisse in regresso, la [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto azione di accertamento negativo, contestando alla compagnia di assicurazione di avere pagato pur difronte ad una exceptio doli, ossia alla eccezione, fatta dalla stessa Cooperativa, che la richiesta del Comune era in malafede. In quel giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento della somma da lei versata in adempimento della polizza. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale ed accolto la riconvenzionale, con decisione avverso la quale la Cooperativa ha proposto appello, dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 348 c.p.c.. 3.-[OSCURATO:PERSONA] impugna dunque la decisione di primo grado, nel merito, con un solo motivo, mentre Zurich si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto della impugnazione. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4. -L'unico motivo di ricorso denuncia una non meglio precisata violazione di legge, nel senso che non indica quali norme esattamente sono state violate: dal tenore del motivo potrebbe dedursi che è assunta violazione dell'articolo 1375 c.c. Infatti, la tesi della società ricorrente è che la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto all'obbligo di garanzia, pur essendo la richiesta del Comune in malafede: infatti l'ente sapeva che, ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento, pendevano giudizi amministrativi iniziati dalla Cooperativa, e che dunque in attesa di quell'accertamento il Comune avrebbe dovuto astenersi dal pretendere l'escussione della garanzia. In sostanza, secondo la ricorrente, costituisce motivo di exceptio doli la pendenza di un giudizio sull'esatto adempimento della prestazione garantita. 5.-11 motivo è infondato. Va premesso che l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire (Cass. 30509/ 2019) Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di dolo in quanto ha accertato che l'azione davanti al Tar era stata rigettata, e che dunque il garante bene ha fatto a non attendere altri decreti ingiuntivi con aggravio di spese per lo stesso debitore principale: con ciò i giudici di merito hanno escluso, per l'appunto, la fondatezza "prima facie" della eccezione di dolo. Questa ratio in realtà non è neanche contestata in modo specifico dalla ricorrente, che si limita ad argomentare come la pendenza di un giudizio circa l'esatto adempimento può fondare una eccezione di dolo volta a paralizzare l'escussione della polizza; ma è affermazione astratta, che non si misura con la ratio decidendí, nella quale, come si è detto, v'è una ragione specifica che ha indotto a ritenere non abusiva la richiesta di pagamento e corretta dunque la decisione del garante di adempiere, ossia il rigetto del ricorso amministrativo e la prospettiva di ulteriori decreti ingiuntivi: ragione questa su cui la ricorrente non interloquisce. Con la conseguenza che la stessa ricorrente non adduce alcuna prova evidente della malafede, ma solo un generico argomento a fondamento della astratta configurabilità dell'eccezione di dolo in casi come questo. 6.-Il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 7000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a t