CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 48177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 18/01/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma resa in data 19/07/2012, ha assolto dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riferimento ai soli capi di abbigliamento [OSCURATO:PERSONA] e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna dello stesso in relazione all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: sul punto si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato l'elemento soggettivo del reato, desumendo precipuamente la consapevolezza dell'origine furtiva del furgone dalle modalità di guida (tenute dall' HALILOVIC sul [OSCURATO:PERSONA] e volte ad ostacolare l'intervento delle Forze dell'ordine, che per certo avrebbe potuto disvelare la provenienza furtiva del furgone) e dalla precipitosa fuga dell'imputato e degli altri uomini intenti a scaricare la merce, che non avrebbe potuto avere altra spiegazione se non la conoscenza da parte del ricorrente dell'illecito possesso e utilizzo del mezzo, di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione; sicché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato, atteso pure che lo stesso, in sede di convalida, non ha fornito alcuna versione alternativa eventualmente più favorevole dei fatti contestati, in adesione - peraltro - al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). Detto principio non determina un'inversione dell'onere della prova circa la provenienza delittuosa del bene, né determina alcun pregiudizio al diritto dell'imputato al silenzio, ma valorizza il contegno del soggetto che, ben potendo introdurre elementi a suo discarico nel processo ai fini del libero convincimento del giudice, non fornisce alcuna giustificazione ovvero riferisce circostanze non plausibili in ordine alla provenienza del bene oggetto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,