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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02469/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 08;04/1991 a‘ ":so la sentenza del 02/03/2022 del GiP TRIBUNALE di VERONAavviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal.

Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]; ----- Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di innpugnazione curati da Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Verona il 2 marzo 2022 ha applicato agli stessi la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. ,,'44 cd. proc. pen. ;n ordine al reato di cui gli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi con í quali deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata adozione.di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod .proc gen. nonchè vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed erronea qualificazione giuridica de fatto.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo -ceri cui deduce violazione di legge in relazione alla mancata appliccvione dell'art. 129 cod. przz. pen.

Ertrambi i ricorsi sono nanifestamenj infondati, poiené proposti in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, coi. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, deila legge 23 giugno 2C17, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo pér motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al caetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e- all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ,>.

La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Ry. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, Ji aver procedutc alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di Lilanciamento; congruità della pena; concedibilità della scspensione condizionale della Pena, ove la richiesta sia ad essa sunordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di crosclogliment ex art; 129 'od. proc. pen.).

Si tratta di verifiche cne si rinvengono - in termini idonei - nella seetenza impugnata, incentrata sul e risultanze istruttorie (rmig. 3) e peraftro non adeguatamente aggredita dile - estremamente generiche - impugnazioni, che si limitano ad enunciare i pretesi Vizi, senza però illustrare gli stessi.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanziane pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme 3 diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eut o quattromila ciascuno in favore delia Cassa delle ammende. •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 08;04/1991 a‘ ":so la sentenza del 02/03/2022 del GiP TRIBUNALE di VERONAavviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal. Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]; ----- Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di innpugnazione curati da Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Verona il 2 marzo 2022 ha applicato agli stessi la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. ,,'44 cd. proc. pen. ;n ordine al reato di cui gli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi con í quali deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata adozione.di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod .proc gen. nonchè vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed erronea qualificazione giuridica de fatto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo -ceri cui deduce violazione di legge in relazione alla mancata appliccvione dell'art. 129 cod. przz. pen. Ertrambi i ricorsi sono nanifestamenj infondati, poiené proposti in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, coi. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, deila legge 23 giugno 2C17, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo pér motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al caetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e- all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ,>. La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Ry. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, Ji aver procedutc alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di Lilanciamento; congruità della pena; concedibilità della scspensione condizionale della Pena, ove la richiesta sia ad essa sunordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di crosclogliment ex art; 129 'od. proc. pen.). Si tratta di verifiche cne si rinvengono - in termini idonei - nella seetenza impugnata, incentrata sul e risultanze istruttorie (rmig. 3) e peraftro non adeguatamente aggredita dile - estremamente generiche - impugnazioni, che si limitano ad enunciare i pretesi Vizi, senza però illustrare gli stessi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanziane pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme 3 diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eut o quattromila ciascuno in favore delia Cassa delle ammende. •
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