Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 38829/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 060PU77) assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 8/5/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 maggio 2024, la Corte di appello di Torino, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 14 novembre 2023 del Tribunale della medesima città, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l'imputato personalmente, deducendo: •

2.1. Nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità e carenza di motivazione, sia per non avere la Corte motivato sul rigetto delle doglianze difensive, sia in ordine al trattamento sanzionatorio.

2.2. Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli articoli 111, comma 7, e 117, comma 1, della Costituzione nella pare in cui prevede che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ciò in quanto sdetto disposizione si porrebbe in contrasto anche con l'art. 6, par. 3, lett. c), della CEDU nella parte in cui non viene previsto per l'interessato I potere di opzione tra autodifesa ed assistenza tecnica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.

Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

2. Per solo dovere di completezza è doveroso ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto di chiarire che « È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive». (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato) (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).3.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 060PU77) assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 8/5/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 maggio 2024, la Corte di appello di Torino, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 14 novembre 2023 del Tribunale della medesima città, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l'imputato personalmente, deducendo: • 2.1. Nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità e carenza di motivazione, sia per non avere la Corte motivato sul rigetto delle doglianze difensive, sia in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.2. Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli articoli 111, comma 7, e 117, comma 1, della Costituzione nella pare in cui prevede che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ciò in quanto sdetto disposizione si porrebbe in contrasto anche con l'art. 6, par. 3, lett. c), della CEDU nella parte in cui non viene previsto per l'interessato I potere di opzione tra autodifesa ed assistenza tecnica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 2. Per solo dovere di completezza è doveroso ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto di chiarire che « È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive». (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato) (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 38829/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris