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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2021

Cassazione n. 44640/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] Carmine nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della Corte di Appello di Firenze. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] Carmine e l'annullamento della sentenza in relazione al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed inammissibilità nel resto.

Udito l'[OSCURATO:PERSONA] BISEGNA, difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 24 maggio 2021, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze datata 20 dicembre 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Carmine alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.550,00 di multa in relazione ai reati di cui alle lettere A) e B) dell'imputazione ed al contempo assolto gli imputati in relazione al reato di cui alla lettera C) della rubrica perché il fatto non sussiste.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Carmine, a mezzo dei propri difensori, propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] Carmine, con il primo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al coinvolgimento del ricorrente nella commissione dei reati di cui al capo di imputazione.

3.1. Secondo la prospettazione difensiva la sentenza è erronea in relazione alla rapina del 7 giugno 2014 laddove afferma che il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] abbiano pressappoco la stessa altezza, in realtà il [OSCURATO:PERSONA] è circa dieci centimetri più alto del [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione è illogica in quanto non ha correttamente valutato la deposizione dei testi Salvatore BELLINO e Patrizia CASTALDO che forniscono una descrizione perfettamente concordante del secondo rapinatore (altezza inferiore rispetto al complice ed accento napoletano).

La motivazione è manifestamente illogica laddove attribuisce portata probatoria decisiva all'impronta palmare del [OSCURATO:PERSONA] rinvenuta sul casco del [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa tale circostanza non può dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella rapina in quanto lo stesso può avere utilizzato il casco in un momento antecedente.

Ulteriore profilo di illogicità è desumibile dalla mancata spiegazione dell'assenza di impronte del [OSCURATO:PERSONA] sul badge e sui guanti sequestrati nonché sul motorino utilizzato dal rapinatore per darsi alla fuga.

I giudici di appello affermano, in modo assolutamente illogico, che la massima di esperienza secondo cui le rapine si compiono con i guanti per non lasciare impronte è priva di validità perché il [OSCURATO:PERSONA] non li ha utilizzati.

3.2. In relazione alla rapina del 17 dicembre 2014, i giudici di appello affermano in modo del tutto apodittico che il teste VICENTINI ha erroneamente ritenuto che il rapinatore con i guanti parlasse con accento toscano, senza spiegare il percorso motivazionale alla base di questa affermazione La motivazione è contraddittoria nella parte in cui afferma che entrambe le rapine sono state poste in essere con le medesime modalità mentre in occasione di tale seconda rapina i malviventi sono entrati prima dell'orario di chiusura del supermercato né si comprende quali sarebbero le istruzioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].I giudici di appello nulla hanno motivato in ordine alla richiesta di perizia fisiognonnica comparativa tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ignoto secondo rapinatore avanzata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen., perizia assolutamente necessaria anche in considerazione del fatto che lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare, escludendo la somiglianza tra il ricorrente ed il secondo rapinatore e che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito ulteriori elementi probatori a carico del [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] Carmine, con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., lamenta gli artt. 62 bis e 69 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha erroneamente ignorato l'assoluta mancanza di precedenti penali e di polizia a carico dell'imputato sia nel periodo precedente che nel periodo successivo alla presunta commissione delle due rapine oggetto di giudizio.

5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 110, 81 comma 2, 61 n. 2, 628 commi 1 e 3 e 605 cod. pen. in relazione al reato di cui alla lettera A) dell'imputazione.

La Corte territoriale ha fatto una inammissibile commistione fra le diverse posizioni processuali e tra le due rapine contestate al [OSCURATO:PERSONA] ed ha erroneamente attribuito al legame di amicizia tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] un illogico significato accusatorio.

I giudici di appello non hanno tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione in occasione della decisione sulla misura cautelare, secondo i giudici di legittimità non vi erano elementi certi per stabilire se il furgone [OSCURATO:PERSONA] utilizzato per commettere la rapina fosse nella reale disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

5.1. La motivazione impugnata afferma in modo apodittico che il furgone sottoposto a controllo in data 1 dicembre 2014, avente alcune caratteristiche simili al furgone ripreso il giorno della rapina era nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2014 in quanto parcheggiato sotto la sua abitazione e contravvenzionato in due occasioni per aver circolato in zone a traffico limitato.

A giudizio della difesa manca la prova che il veicolo parcheggiato sotto casa del [OSCURATO:PERSONA] due mesi prima della rapina fosse effettivamente quello utilizzato dai rapinatori, non essendo sufficiente la mera esistenza di un analogo difetto di funzionalità del fanalino posteriore.I giudici dell'appello hanno concluso in modo assolutamente illogico che la carenza probatoria lamentata dal ricorrente era «colmata dalla semplice considerazione che il controllo del 1.12.2014 era stato eseguito su quel Berlingò proprio perché presentava lo stesso malfunzionamento che era stato rilevato sul mezzo ritratto dalle telecamere», circostanza che in ogni caso non è idonea a dimostrare che il furgone utilizzato dai rapinatori fosse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] proprio nel periodo in contestazione, anche in considerazione del fatto che dalla lettura della sentenza passata in giudicato emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] emerge che lo stesso è stato condannato per una rapina commessa utilizzando un furgone dell'odierno ricorrente.

La sentenza non ha tenuto in considerazione quanto riferito dal teste INNOCENTI in ordine al fatto che, visti da dietro, tutti i furgoni Citroen sono uguali.

La motivazione oggetto di ricorso nulla dice in ordine a quanto indicato nell'atto di appello in ordine all'inesistenza di immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del centro COOP che abbiano ripreso il furgone in frenata e che l'indizio del malfunzionamento delle lampadine dello stop emerge dalle sole telecamere esterne.

Le dichiarazioni del teste GALLO hanno, peraltro, dimostrato che il furgone consegnato al [OSCURATO:PERSONA] aveva necessità di esser riparato perché impossibilitato a circolare e che il mezzo è stato effettivamente riparato.

I giudici di merito hanno ignorato quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che il furgone del [OSCURATO:PERSONA] è stato attenzionato dalla polizia giudiziaria sei mesi dopo la rapina e che nulla prova che nel periodo precedente il mezzo presentava la lampadina del fanalino posteriore non funzionante La sentenza è manifestamente illogica anche laddove afferma che il [OSCURATO:PERSONA] aveva l'urgenza di liberarsi del veicolo per impedire agli inquirenti di risalire alla sua persona, la mera cessione del veicolo non è infatti circostanza idonea a "coprire" le tracce dell'ipotizzato coinvolgimento nella rapina.

5.2. Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito è basato su mere congetture nella parte in cui viene ipotizzato che il [OSCURATO:PERSONA] sia il basista della rapina esclusivamente perché avendo in passato lavorato all'interno della stessa COOP poteva essere a conoscenza del posizionamento dei sistemi di videosorveglianza e del fatto che il badge era strumento necessario per accedere al supermercato, affermazione assertiva ed illogica in quanto tutti i dipendenti della COOP erano a conoscenza delle funzioni del badge mentre il luogo ove erano custodite le chiavi della cassaforte era noto solo agli addetti alla sicurezza, ruolo mai ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA].5.3.

La Corte territoriale ha erroneamente affermato che quanto dichiarato dal teste VICENTINI nel corso della sua deposizione (il rapinatore non sapeva dell'esistenza del piccolo armadio blindato) sarebbe frutto di una mera valutazione del teste inutilizzabile ai fini della decisione, affermazione illogica e pretestuosa in quanto non tiene conto del dato logico-fattuale della conoscenza della posizione della cassaforte esclusivamente da parte degli addetti di sicurezza e della conseguente impossibilità che il [OSCURATO:PERSONA] potesse essere il basista.

5.4. I giudici di appello non hanno adeguatamente confutato le doglianze difensive inerenti le intercettazioni n. 1048 del 26.10.2015 e 1079 del 27.10.2015 limitandosi ad affermare che dette conversazioni non sarebbero state poste a base della sentenza di merito.

6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen. in relazione al reato di cui alla lettera B) dell'imputazione.

La Corte territoriale ha illogicamente trascurato il giudicato cautelare in ordine al provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari, nonostante detto giudizio di insufficienza indiziaria non sia stato superato da alcuna allegazione probatoria sopravvenuta.

La motivazione impugnata ipotizza, in modo illogico ed apodittico, la presenza di similitudini tra le due rapine ignorando le palesi difformità tra le due vicende delittuose (con particolare riferimento al furgone utilizzato dai rapinatori, l'utilizzo del badge).

L'unico elemento indiziario indicato dai giudici di appello per dimostrare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalla disponibilità da parte del ricorrente e dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di alcune utenze dedicate intestate a cittadini cinesi che sarebbero state in contatto esclusivo tra loro e dell"inserimento dell'utenza cinese 327 8790951 nel cellulare MoMo Design rinvenuto presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] nel corso della perquisizione del 26.10.2015.

Tale affermazione, oltre ad essere apodittica e congetturale, omette di valutare un dato oggettivo decisivo: l'utenza che secondo l'ipotesi accusatorie sarebbe stata in uso al ricorrente non è risultata essere nei pressi della COOP di via Carlo del Prete, detta utenza infatti alle ore 5.27 aggancia la cella di [OSCURATO:PERSONA] mente l'utenza intestata al [OSCURATO:PERSONA] aggancia, alle ore 05.46, la cella dell'Osmannoro, distante sette chilometri dal luogo della rapina.

La difesa sottolinea, pertanto, che la mattina della rapina non è possibile localizzare l'utenza cinese attribuita al ricorrente e che l'ultimo contatto registrato sulla stessa è intervenuto alle ore 05.46 La difesa sottolinea, inoltre, che l'utenza attribuita al [OSCURATO:PERSONA] risulta memorizzata nel telefono rinvenuto in sede di perquisizione con il nominativo MAXX -nome mai utilizzato nel corso delle conversazioni intercettate-, circostanza che induce a ritenere che detto telefono era in passato nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] come riferito dall'imputato nel corso del giudizio, essendo illogico che il [OSCURATO:PERSONA] memorizzasse con altro nominativo l'utenza in questione piuttosto che indicarla con parole come "io" o non memorizzarla affatto e che non si può affermare che l'utenza fosse in uso al ricorrente all'epoca dei fatti stante il decorso di ben dieci mesi tra la rapina ed il rinvenimento del telefono e della comprovata abitudine dei tre amici si scambiarsi i telefoni.

7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territorialmente ha illogicamente trascurato gli elementi positivi segnalati dalla difesa in sede di appello: corretto comportamento processuale manifestatosi nel corso del suo esame dibattimentale, occasionalità del reato, modesto valore del provento realizzato e incensuratezza dell'imputato.

8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo di ricorso, lamenta l'omessa motivazione con riferimento all'aumento della pena ex art. 81 cod. pen. 9.

Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 1 agosto 2022, motivi nuovi con i quali ha insistito nelle doglianze addotte con il ricorso; in particolare il motivo n. 1 sintetizza quanto esposto nel primo motivo di ricorso ed il motivo n. 2 riassume quanto esposto nel secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi proposti dagli imputati sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei due ricorsi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione.

1.2. I ricorrenti insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostengono esser state pretermesse, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradite, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di primo e secondo grado; ciò senza considerare che al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).

1.4. Va, inoltre, ricordato che quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni come avvenuto nel caso di specie, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

Nel caso di specie le sentenze di primo e secondo grado hanno dato adeguatamente conto, con motivazione esauriente e priva di vizi di logicità, delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare la penale responsabilità degli imputati, la replica contenuta nei ricorsi si limita, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, contro l'evidenza della loro sussistenza.1.5.

I ricorrenti, pur lamentando formalmente violazione di legge, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, contestano in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze processuali e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penale responsabilità di entrambi gli imputati.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; deve esser ricordato che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando come nel caso oggetto di scrutino risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643).

2. Il primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere reiterativo, è infondato per le ragioni che seguono.

Le doglianze, articolate dal ricorrente, sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

2.1. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alle rapine di cui al capo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello.

2.2. L'errore di impostazione nel quale cade il [OSCURATO:PERSONA] è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi" (in particolare la difesa lamenta l'omessa valutazione della descrizione dei rapinatori resa dai testi BELLINO e CATALDO, l'omessa valutazione della deposizione del teste Vicentini in ordine alla cadenza toscana del rapinatore che indossava i guanti ed il mancato rinvenimento di altre impronte del [OSCURATO:PERSONA] sugli oggetti utilizzati di rapinatori), su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative del tutto congetturali e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio.

2.3. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza.

Emblematica è l'eccezione difensiva secondo la quale il rinvenimento di un'impronta digitale su un casco utilizzato dai rapinatori non costituirebbe elemento idoneo a dimostrare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'imputato avrebbe potuto toccare il casco del [OSCURATO:PERSONA] in occasioni precedenti alla rapina.

Appare evidente che il ricorrente si sia limitato a prospettare una ipotesi ricostruttiva alternativa, chiedendo a questa Corte una valutazione fattuale che non rientra nel perimetro del giudizio di legittimità.

2.4. Anche l'ulteriore doglianza addotta dalla difesa (erroneità della sentenza in ordine alla individuazione dell'altezza dei due malviventi che hanno posto in essere la rapina del 7 giugno 2014) è stata confutata, con motivazione priva di illogicità, dalla Corte territoriale; i giudici dell'appello hanno correttamente rimarcato che dichiarazioni rese sul punto dal teste CASTALDO non assumono alcun valore probatorio in quanto smentite dalla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, immagini che permettono di affermare che i due rapinatori era pressappoco della stessa altezza.

2.5. La Corte di merito ha, inoltre, affrontato e risolto, con percorso argomentativo sintetico ma esaustivo, la questione contenuta nei motivi di appello in ordine al motivo che avrebbe indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad usare i guanti; in particolare i giudici di appello hanno ritenuto, in modo logico ed adeguato alle risultanze processuali, che l'imputato abbia adoperato i guanti per coprire un vistoso tatuaggio che lo stesso aveva sul dorso della mano sinistra all'evidente scopo di rendere più difficoltoso un suo eventuale riconoscimento da parte degli inquirenti, ricostruzione che trova fondamento logico nel fatto che il complice [OSCURATO:PERSONA] non indossava i guanti nel corso della rapina.

2.6. Nessuna illogicità è ravvisabile nella motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto fondata la responsabilità del ricorrente in ordine alla rapina del 7 giugno 2014 su elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti quali il rinvenimento dell'impronta digitale dell'imputato sul casco utilizzato dai rapinatori e la piena corrispondenza delle fattezze del [OSCURATO:PERSONA] con quelle di uno dei due rapinatori (vedi pag. 17 della sentenza impugnata: «dal raffronto tra la foto del [OSCURATO:PERSONA] e le immagini tratte dalle telecamere della rapina appare evidente ad occhio nudo che si tratta della persona).

2.7. La doglianza avente ad oggetto l'ipotizzata contraddittorietà della sentenza nella parte in cui i giudici di appello hanno sostenuto che la rapina del 7 giugno e la rapina del 17 dicembre sono state realizzate con le stesse modalità operativa in contrasto con le risultanze processuali è manifestamente infondata.

Il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione delle condotte desumibili dalle prove raccolte nella fase dibattimentale che non tiene conto di quanto argomentato dai giudici di merito in ordine alla sovrapponibilità delle modalità esecutive delle due rapine.

La Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha evidenziato l'identità delle modalità esecutive (presenza di due rapinatori, utilizzo di una pistola, presenza del [OSCURATO:PERSONA], utilizzo dei guanti da parte di un solo malvivente, richiesta del badge, corrispondenza delle fattezze dei soggetti che hanno partecipato alle due rapine, pregressi rapporti di frequentazione con il [OSCURATO:PERSONA]), sottolineando in modo condivisibile che le differenze indicate dalla difesa (in ordine all'orario di commissione ed al percorso seguito dai rapinatori) non hanno valore significativo e non attengono strettamente alle modalità esecutive.

2.7. La doglianza avente ad oggetto la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di perizia fisiognomica avanzata ex art. 603 cod. proc. pen. è manifestamente infondata.

Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a rimettere «al prudente apprezzamento di questa Corte in ordine alla necessità di effettuare una perizia fisiognomica comparative fra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e ignoto 2 ex art. 603 c.p.p.», senza addurre alcun elemento a sostegno di tale «suggerimento».

Ciò premesso va evidenziato che il rigetto implicito della sollecitazione all'esercizio dei poteri di rinnovazione contenuta nell'atto di appello è desumibile dalla logicità e fondatezza della motivazione in ordine alla accertata corrispondenza tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il rapinatore che indossava i guanti. [OSCURATO:PERSONA] condivide, peraltro, l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice è tenuto a motivare solo nel caso in cui si determini a disporre la rinnovazione istruttoria (vedi tra le altre Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872).

La rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha, infatti, carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Di conseguenza la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado (cfr. Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209, Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 236064).

3. In una preliminare prospettiva d'insieme, è possibile immediatamente rilevare che il ricorso ed i motivi nuovi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], alternando parti espositive di doglianza con estratti di atti del giudizio di merito, citazioni giuriprudenziali e ripetizioni pedisseque dei motivi di appello, risultino poco rispondenti alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione ispirato ad un paradigma funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità.Questa Suprema Corte ha già osservato, in modo del tutto condivisibile, che «non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione.

E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti [...] Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sè all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura» (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085 - 01, in motivazione).

Nondimeno superato -come è ovvio- ogni facile impulso ad aprioristiche soluzioni decisionali, si è tentato di estrapolare in narrativa i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum, vuoi perché inutilmente reiterativo ovvero di impossibile comprensione, vuoi perché afferente ad aspetti marginali della vicenda, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, sulla scia del modus operandi già accolto in casi simili da questa Suprema Corte, con la citata decisione n. 32143/2013.

3.1. Tutto ciò premesso va affermato che il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto del [OSCURATO:PERSONA], che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze sovrapponibili in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere reiterativi, sono infondati.

Tali doglianze sono articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estraneo ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/ 2012, Minervini, Rv. 253099), la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).

3.2. Il compendio probatorio correttamente riportato nella sentenza oggetto di ricorso ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina nei termini descritti al capo di imputazione, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza.

La motivazione impugnata contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio.

I presunti travisamenti e le illogicità indicate nel ricorso si fondano su una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata.

Tali doglianze appaiono, peraltro, manifestamente infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dalla Corte territoriale ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito.

3.3. La Corte territoriale ha confutato, con motivazione esaustiva e logicamente ineccepibile, tutte le doglianze con le quali il ricorrente ha eccepito l'assenza di elementi indiziari idonea a dimostrare che il furgone [OSCURATO:PERSONA] utilizzato per commettere la rapina del 7 giugno 2014 fosse nell'effettiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione impugnata indica e valuta, in modo adeguato e privo di illogicità, gli elementi probatori in base ai quali è stato possibile affermare che il Berlingo usato dai rapinatori era proprio quello nella disponibilità del ricorrente (dichiarazioni rese dal teste GALLO in ordine alla cessione in favore del [OSCURATO:PERSONA] di un [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni rese dal teste INNOCENTI in ordine alla idoneità del mezzo a circolare, fotografie che ritraggono detto mezzo parcheggiato sotto casa del ricorrente, documentazione delle multe elevate per circolazione in zona a traffico limitato nell'aprile 2014, immagini che ritraggono i due rapinatori scendere da un [OSCURATO:PERSONA] contraddistinto da particolarità identiche a quelle del mezzo consegnato al [OSCURATO:PERSONA] -malfunzionamento del terzo e quarto led dello stop superiore del bagagliaio, presenza di specchietti laterali bicolori).

La compatibilità fra motivazione e risultanze probatorie e l'assenza di contraddizioni ed illogicità manifeste comporta l'insussistenza dei vizi di motivazione addotti dal ricorrente.3.4.

La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, contro l'evidenza della loro sussistenza; il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado.

Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. (vedi Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3.5. Le sentenze di primo e secondo grado hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere il [OSCURATO:PERSONA] come il basista che ha fornito ai complici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le informazioni utili al compimento delle due rapine di cui al capo di imputazione.

I giudici di appello hanno confutato le specifiche doglianze contenute nell'atto di appello seguendo un iter argomentativo, coerente con le emergenze processuali e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico- fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente.

Entrambe le sentenze hanno fondato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] su elementi logico-fattuali dotati di valore indiziario grave, univoco e concordante; in particolare il ricorrente, oltre ad aver fornito ai complici il furgone utilizzato per la prima rapina, ha messo a loro disposizione il bagaglio conoscitivo acquisito nel periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato all'interno del supermercato ove sono state compiute le due rapine, informazioni che hanno «guidato» le azioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e reso più agevole la fase esecutiva, circostanze desumibili dalle videoriprese in atti che testimoniano la velocità con la quale i rapinatori si sono recati verso la sala conta del supermercato in occasione della rapina del dicembre 2014.

La motivazione ha, in particolare, valorizzato che, in entrambe le rapine, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] erano a conoscenza del fatto che i badge in uso alle guardie giurate erano abilitati all'apertura delle casseforti, che gli autori materiali della rapina si frequentavano assiduamente con il [OSCURATO:PERSONA] -anche unitamente ai rispettivi familiari-, che i tre complici si sono scambiati telefonate e messaggi la notte del 16 dicembre 2014 e nelle ore immediatamente precedenti la rapina di cui al capo B) dell'imputazione, utilizzando peraltro delle utenze cinesi ed, infine, che gli imputati ed il [OSCURATO:PERSONA] si sono spostati dalle loro abitazione nelle prime ore del mattino del 17 dicembre 2014 per recarsi in luoghi distanti pochi chilometri dal supermercato successivamente rapinato.

I giudici di merito hanno, infine, indicato, con motivazione rigorosa e priva di vizi logica, gli elementi indiziari da cui desumere come gli imputati abbiano utilizzato tali utenze cinesi per finalità «non limpide» e come il traffico telefonico transitato su tali utenze si sia intensificato proprio nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla rapina del dicembre 2014 al contempo evidenziando il metodo atomistico e parcellizzante seguito dalla difesa nell'interpretazione del complesso degli elementi probatori utilizzabili ai fini della decisione (vedi pag. 20 della sentenza di primo grado e pagg. 14 e 15 della sentenza di appello).

3.6. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è, in particolare, quello di far leva su elementi generici e negativi (quali ad esempio l'utilizzo nella seconda rapina di un furgone diverso da quello in uso al ricorrente, la mancanza di immagini ritraenti il furgone in frenata) al fine di proporre ipotesi logico- fattuali alternative, elementi che appaiono totalmente sganciati dalle risultanze probatorie valutate in modo adeguato e logico dai giudici di merito e di conseguenza inidonei a disarticolare il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.

La Corte territoriale ha analizzato, con motivazione coerente ed esente da illogicità, i singoli elementi probatori acquisiti, calandoli all'interno di un complessivo contesto logico-fattuale così da chiarirne l'effettiva portata dimostrativa attestante la colpevolezza dell'imputato e la reale congruenza rispetto al tema d'indagine formulato nel capo d'imputazione.

Ne consegue che debbono considerarsi disattese le deduzioni difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi, come nel caso di specie, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643).

3.7. La doglianza con la quale la difesa sostiene la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il lamentato travisamento delle intercettazioni n. 1048 del 26.10.2015 e 1079 del 27.10.2015, detta doglianza oltre ad essere reiterativa di analogo motivo di appello, è inammissibile per carenza di interesse.

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

Nel caso di specie il ricorrente non ha alcun attuale e concreto interesse all'accoglimento della doglianza addotta con i motivi di appello; la Corte territoriale ha adeguatamente indicato i motivi che hanno escluso la necessità di valutare nel merito tale eccezione, sottolineando che le intercettazioni segnalate dalla difesa non sono state poste a fondamento delle decisioni di condanna e che, di conseguenza, appare del tutto irrilevante una nuova valutazione del contenuto di tali conversazioni.

3.8. La doglianza con il quale la difesa sostiene l'illogicità della motivazione nella parte in cui non tiene conto del giudicato cautelare conseguente al rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata.

Il giudicato che si forma sul provvedimento coercitivo, quando questo non sia stato impugnato o non sia più soggetto a impugnazione, ha, infatti, un valore relativo, riferendosi alla situazione esistente al momento della emanazione del provvedimento medesimo e non è in alcun modo vincolante per il giudice della fase dibattimentale.

4. Il secondo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze sovrapponibili in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativi, sono manifestamente infondati.

I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della assenza di elementi positivamente valutabili, della gravità dei fatti, dell'assenza di resipiscenza e di concreti comportamenti collaborativi da parte degli imputati (vedi Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese, infatti, come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.

Nel caso oggetto di scrutinio i giudici del gravame hanno ritenuto, con motivazione adeguata e privi di vizi logici, che gli elementi indicati dalle difese (incensuratezza, episodicità delle condotte illecite, modesto valore delle somme rapinate) non presentavano quei caratteri di specialità e rilevanza che rendono riconoscibili le attenuanti generiche.

La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01).

5. Il quarto motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché del tutto generico.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il difensore, infatti, si è limitato a sostenere la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma adeguata e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto la congruità della pena base e dell'aumento di pena a titolo di continuazione determinate dal giudice di prime cure in considerazione della gravità del fatto, della negativa personalità criminale del [OSCURATO:PERSONA] e dell'intensità del dolo desumibile dalla precisa organizzazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] Carmine nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della Corte di Appello di Firenze. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] Carmine e l'annullamento della sentenza in relazione al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed inammissibilità nel resto. Udito l'[OSCURATO:PERSONA] BISEGNA, difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24 maggio 2021, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze datata 20 dicembre 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Carmine alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.550,00 di multa in relazione ai reati di cui alle lettere A) e B) dell'imputazione ed al contempo assolto gli imputati in relazione al reato di cui alla lettera C) della rubrica perché il fatto non sussiste. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Carmine, a mezzo dei propri difensori, propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] Carmine, con il primo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al coinvolgimento del ricorrente nella commissione dei reati di cui al capo di imputazione. 3.1. Secondo la prospettazione difensiva la sentenza è erronea in relazione alla rapina del 7 giugno 2014 laddove afferma che il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] abbiano pressappoco la stessa altezza, in realtà il [OSCURATO:PERSONA] è circa dieci centimetri più alto del [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è illogica in quanto non ha correttamente valutato la deposizione dei testi Salvatore BELLINO e Patrizia CASTALDO che forniscono una descrizione perfettamente concordante del secondo rapinatore (altezza inferiore rispetto al complice ed accento napoletano). La motivazione è manifestamente illogica laddove attribuisce portata probatoria decisiva all'impronta palmare del [OSCURATO:PERSONA] rinvenuta sul casco del [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa tale circostanza non può dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella rapina in quanto lo stesso può avere utilizzato il casco in un momento antecedente. Ulteriore profilo di illogicità è desumibile dalla mancata spiegazione dell'assenza di impronte del [OSCURATO:PERSONA] sul badge e sui guanti sequestrati nonché sul motorino utilizzato dal rapinatore per darsi alla fuga. I giudici di appello affermano, in modo assolutamente illogico, che la massima di esperienza secondo cui le rapine si compiono con i guanti per non lasciare impronte è priva di validità perché il [OSCURATO:PERSONA] non li ha utilizzati. 3.2. In relazione alla rapina del 17 dicembre 2014, i giudici di appello affermano in modo del tutto apodittico che il teste VICENTINI ha erroneamente ritenuto che il rapinatore con i guanti parlasse con accento toscano, senza spiegare il percorso motivazionale alla base di questa affermazione La motivazione è contraddittoria nella parte in cui afferma che entrambe le rapine sono state poste in essere con le medesime modalità mentre in occasione di tale seconda rapina i malviventi sono entrati prima dell'orario di chiusura del supermercato né si comprende quali sarebbero le istruzioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].I giudici di appello nulla hanno motivato in ordine alla richiesta di perizia fisiognonnica comparativa tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ignoto secondo rapinatore avanzata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen., perizia assolutamente necessaria anche in considerazione del fatto che lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare, escludendo la somiglianza tra il ricorrente ed il secondo rapinatore e che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito ulteriori elementi probatori a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] Carmine, con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., lamenta gli artt. 62 bis e 69 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha erroneamente ignorato l'assoluta mancanza di precedenti penali e di polizia a carico dell'imputato sia nel periodo precedente che nel periodo successivo alla presunta commissione delle due rapine oggetto di giudizio. 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 110, 81 comma 2, 61 n. 2, 628 commi 1 e 3 e 605 cod. pen. in relazione al reato di cui alla lettera A) dell'imputazione. La Corte territoriale ha fatto una inammissibile commistione fra le diverse posizioni processuali e tra le due rapine contestate al [OSCURATO:PERSONA] ed ha erroneamente attribuito al legame di amicizia tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] un illogico significato accusatorio. I giudici di appello non hanno tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione in occasione della decisione sulla misura cautelare, secondo i giudici di legittimità non vi erano elementi certi per stabilire se il furgone [OSCURATO:PERSONA] utilizzato per commettere la rapina fosse nella reale disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. La motivazione impugnata afferma in modo apodittico che il furgone sottoposto a controllo in data 1 dicembre 2014, avente alcune caratteristiche simili al furgone ripreso il giorno della rapina era nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2014 in quanto parcheggiato sotto la sua abitazione e contravvenzionato in due occasioni per aver circolato in zone a traffico limitato. A giudizio della difesa manca la prova che il veicolo parcheggiato sotto casa del [OSCURATO:PERSONA] due mesi prima della rapina fosse effettivamente quello utilizzato dai rapinatori, non essendo sufficiente la mera esistenza di un analogo difetto di funzionalità del fanalino posteriore.I giudici dell'appello hanno concluso in modo assolutamente illogico che la carenza probatoria lamentata dal ricorrente era «colmata dalla semplice considerazione che il controllo del 1.12.2014 era stato eseguito su quel Berlingò proprio perché presentava lo stesso malfunzionamento che era stato rilevato sul mezzo ritratto dalle telecamere», circostanza che in ogni caso non è idonea a dimostrare che il furgone utilizzato dai rapinatori fosse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] proprio nel periodo in contestazione, anche in considerazione del fatto che dalla lettura della sentenza passata in giudicato emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] emerge che lo stesso è stato condannato per una rapina commessa utilizzando un furgone dell'odierno ricorrente. La sentenza non ha tenuto in considerazione quanto riferito dal teste INNOCENTI in ordine al fatto che, visti da dietro, tutti i furgoni Citroen sono uguali. La motivazione oggetto di ricorso nulla dice in ordine a quanto indicato nell'atto di appello in ordine all'inesistenza di immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del centro COOP che abbiano ripreso il furgone in frenata e che l'indizio del malfunzionamento delle lampadine dello stop emerge dalle sole telecamere esterne. Le dichiarazioni del teste GALLO hanno, peraltro, dimostrato che il furgone consegnato al [OSCURATO:PERSONA] aveva necessità di esser riparato perché impossibilitato a circolare e che il mezzo è stato effettivamente riparato. I giudici di merito hanno ignorato quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che il furgone del [OSCURATO:PERSONA] è stato attenzionato dalla polizia giudiziaria sei mesi dopo la rapina e che nulla prova che nel periodo precedente il mezzo presentava la lampadina del fanalino posteriore non funzionante La sentenza è manifestamente illogica anche laddove afferma che il [OSCURATO:PERSONA] aveva l'urgenza di liberarsi del veicolo per impedire agli inquirenti di risalire alla sua persona, la mera cessione del veicolo non è infatti circostanza idonea a "coprire" le tracce dell'ipotizzato coinvolgimento nella rapina. 5.2. Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito è basato su mere congetture nella parte in cui viene ipotizzato che il [OSCURATO:PERSONA] sia il basista della rapina esclusivamente perché avendo in passato lavorato all'interno della stessa COOP poteva essere a conoscenza del posizionamento dei sistemi di videosorveglianza e del fatto che il badge era strumento necessario per accedere al supermercato, affermazione assertiva ed illogica in quanto tutti i dipendenti della COOP erano a conoscenza delle funzioni del badge mentre il luogo ove erano custodite le chiavi della cassaforte era noto solo agli addetti alla sicurezza, ruolo mai ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA].5.3. La Corte territoriale ha erroneamente affermato che quanto dichiarato dal teste VICENTINI nel corso della sua deposizione (il rapinatore non sapeva dell'esistenza del piccolo armadio blindato) sarebbe frutto di una mera valutazione del teste inutilizzabile ai fini della decisione, affermazione illogica e pretestuosa in quanto non tiene conto del dato logico-fattuale della conoscenza della posizione della cassaforte esclusivamente da parte degli addetti di sicurezza e della conseguente impossibilità che il [OSCURATO:PERSONA] potesse essere il basista. 5.4. I giudici di appello non hanno adeguatamente confutato le doglianze difensive inerenti le intercettazioni n. 1048 del 26.10.2015 e 1079 del 27.10.2015 limitandosi ad affermare che dette conversazioni non sarebbero state poste a base della sentenza di merito. 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen. in relazione al reato di cui alla lettera B) dell'imputazione. La Corte territoriale ha illogicamente trascurato il giudicato cautelare in ordine al provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari, nonostante detto giudizio di insufficienza indiziaria non sia stato superato da alcuna allegazione probatoria sopravvenuta. La motivazione impugnata ipotizza, in modo illogico ed apodittico, la presenza di similitudini tra le due rapine ignorando le palesi difformità tra le due vicende delittuose (con particolare riferimento al furgone utilizzato dai rapinatori, l'utilizzo del badge). L'unico elemento indiziario indicato dai giudici di appello per dimostrare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalla disponibilità da parte del ricorrente e dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di alcune utenze dedicate intestate a cittadini cinesi che sarebbero state in contatto esclusivo tra loro e dell"inserimento dell'utenza cinese 327 8790951 nel cellulare MoMo Design rinvenuto presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] nel corso della perquisizione del 26.10.2015. Tale affermazione, oltre ad essere apodittica e congetturale, omette di valutare un dato oggettivo decisivo: l'utenza che secondo l'ipotesi accusatorie sarebbe stata in uso al ricorrente non è risultata essere nei pressi della COOP di via Carlo del Prete, detta utenza infatti alle ore 5.27 aggancia la cella di [OSCURATO:PERSONA] mente l'utenza intestata al [OSCURATO:PERSONA] aggancia, alle ore 05.46, la cella dell'Osmannoro, distante sette chilometri dal luogo della rapina. La difesa sottolinea, pertanto, che la mattina della rapina non è possibile localizzare l'utenza cinese attribuita al ricorrente e che l'ultimo contatto registrato sulla stessa è intervenuto alle ore 05.46 La difesa sottolinea, inoltre, che l'utenza attribuita al [OSCURATO:PERSONA] risulta memorizzata nel telefono rinvenuto in sede di perquisizione con il nominativo MAXX -nome mai utilizzato nel corso delle conversazioni intercettate-, circostanza che induce a ritenere che detto telefono era in passato nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] come riferito dall'imputato nel corso del giudizio, essendo illogico che il [OSCURATO:PERSONA] memorizzasse con altro nominativo l'utenza in questione piuttosto che indicarla con parole come "io" o non memorizzarla affatto e che non si può affermare che l'utenza fosse in uso al ricorrente all'epoca dei fatti stante il decorso di ben dieci mesi tra la rapina ed il rinvenimento del telefono e della comprovata abitudine dei tre amici si scambiarsi i telefoni. 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di ricorso, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territorialmente ha illogicamente trascurato gli elementi positivi segnalati dalla difesa in sede di appello: corretto comportamento processuale manifestatosi nel corso del suo esame dibattimentale, occasionalità del reato, modesto valore del provento realizzato e incensuratezza dell'imputato. 8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo di ricorso, lamenta l'omessa motivazione con riferimento all'aumento della pena ex art. 81 cod. pen. 9. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 1 agosto 2022, motivi nuovi con i quali ha insistito nelle doglianze addotte con il ricorso; in particolare il motivo n. 1 sintetizza quanto esposto nel primo motivo di ricorso ed il motivo n. 2 riassume quanto esposto nel secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi proposti dagli imputati sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei due ricorsi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. 1.2. I ricorrenti insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostengono esser state pretermesse, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradite, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di primo e secondo grado; ciò senza considerare che al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). 1.4. Va, inoltre, ricordato che quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni come avvenuto nel caso di specie, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Nel caso di specie le sentenze di primo e secondo grado hanno dato adeguatamente conto, con motivazione esauriente e priva di vizi di logicità, delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare la penale responsabilità degli imputati, la replica contenuta nei ricorsi si limita, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, contro l'evidenza della loro sussistenza.1.5. I ricorrenti, pur lamentando formalmente violazione di legge, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, contestano in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze processuali e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penale responsabilità di entrambi gli imputati. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; deve esser ricordato che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando come nel caso oggetto di scrutino risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643). 2. Il primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere reiterativo, è infondato per le ragioni che seguono. Le doglianze, articolate dal ricorrente, sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 2.1. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alle rapine di cui al capo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello. 2.2. L'errore di impostazione nel quale cade il [OSCURATO:PERSONA] è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi" (in particolare la difesa lamenta l'omessa valutazione della descrizione dei rapinatori resa dai testi BELLINO e CATALDO, l'omessa valutazione della deposizione del teste Vicentini in ordine alla cadenza toscana del rapinatore che indossava i guanti ed il mancato rinvenimento di altre impronte del [OSCURATO:PERSONA] sugli oggetti utilizzati di rapinatori), su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative del tutto congetturali e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. 2.3. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Emblematica è l'eccezione difensiva secondo la quale il rinvenimento di un'impronta digitale su un casco utilizzato dai rapinatori non costituirebbe elemento idoneo a dimostrare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'imputato avrebbe potuto toccare il casco del [OSCURATO:PERSONA] in occasioni precedenti alla rapina. Appare evidente che il ricorrente si sia limitato a prospettare una ipotesi ricostruttiva alternativa, chiedendo a questa Corte una valutazione fattuale che non rientra nel perimetro del giudizio di legittimità. 2.4. Anche l'ulteriore doglianza addotta dalla difesa (erroneità della sentenza in ordine alla individuazione dell'altezza dei due malviventi che hanno posto in essere la rapina del 7 giugno 2014) è stata confutata, con motivazione priva di illogicità, dalla Corte territoriale; i giudici dell'appello hanno correttamente rimarcato che dichiarazioni rese sul punto dal teste CASTALDO non assumono alcun valore probatorio in quanto smentite dalla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, immagini che permettono di affermare che i due rapinatori era pressappoco della stessa altezza. 2.5. La Corte di merito ha, inoltre, affrontato e risolto, con percorso argomentativo sintetico ma esaustivo, la questione contenuta nei motivi di appello in ordine al motivo che avrebbe indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad usare i guanti; in particolare i giudici di appello hanno ritenuto, in modo logico ed adeguato alle risultanze processuali, che l'imputato abbia adoperato i guanti per coprire un vistoso tatuaggio che lo stesso aveva sul dorso della mano sinistra all'evidente scopo di rendere più difficoltoso un suo eventuale riconoscimento da parte degli inquirenti, ricostruzione che trova fondamento logico nel fatto che il complice [OSCURATO:PERSONA] non indossava i guanti nel corso della rapina. 2.6. Nessuna illogicità è ravvisabile nella motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto fondata la responsabilità del ricorrente in ordine alla rapina del 7 giugno 2014 su elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti quali il rinvenimento dell'impronta digitale dell'imputato sul casco utilizzato dai rapinatori e la piena corrispondenza delle fattezze del [OSCURATO:PERSONA] con quelle di uno dei due rapinatori (vedi pag. 17 della sentenza impugnata: «dal raffronto tra la foto del [OSCURATO:PERSONA] e le immagini tratte dalle telecamere della rapina appare evidente ad occhio nudo che si tratta della persona). 2.7. La doglianza avente ad oggetto l'ipotizzata contraddittorietà della sentenza nella parte in cui i giudici di appello hanno sostenuto che la rapina del 7 giugno e la rapina del 17 dicembre sono state realizzate con le stesse modalità operativa in contrasto con le risultanze processuali è manifestamente infondata. Il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione delle condotte desumibili dalle prove raccolte nella fase dibattimentale che non tiene conto di quanto argomentato dai giudici di merito in ordine alla sovrapponibilità delle modalità esecutive delle due rapine. La Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha evidenziato l'identità delle modalità esecutive (presenza di due rapinatori, utilizzo di una pistola, presenza del [OSCURATO:PERSONA], utilizzo dei guanti da parte di un solo malvivente, richiesta del badge, corrispondenza delle fattezze dei soggetti che hanno partecipato alle due rapine, pregressi rapporti di frequentazione con il [OSCURATO:PERSONA]), sottolineando in modo condivisibile che le differenze indicate dalla difesa (in ordine all'orario di commissione ed al percorso seguito dai rapinatori) non hanno valore significativo e non attengono strettamente alle modalità esecutive. 2.7. La doglianza avente ad oggetto la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di perizia fisiognomica avanzata ex art. 603 cod. proc. pen. è manifestamente infondata. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a rimettere «al prudente apprezzamento di questa Corte in ordine alla necessità di effettuare una perizia fisiognomica comparative fra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e ignoto 2 ex art. 603 c.p.p.», senza addurre alcun elemento a sostegno di tale «suggerimento». Ciò premesso va evidenziato che il rigetto implicito della sollecitazione all'esercizio dei poteri di rinnovazione contenuta nell'atto di appello è desumibile dalla logicità e fondatezza della motivazione in ordine alla accertata corrispondenza tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il rapinatore che indossava i guanti. [OSCURATO:PERSONA] condivide, peraltro, l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice è tenuto a motivare solo nel caso in cui si determini a disporre la rinnovazione istruttoria (vedi tra le altre Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872). La rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha, infatti, carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Di conseguenza la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado (cfr. Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209, Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 236064). 3. In una preliminare prospettiva d'insieme, è possibile immediatamente rilevare che il ricorso ed i motivi nuovi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], alternando parti espositive di doglianza con estratti di atti del giudizio di merito, citazioni giuriprudenziali e ripetizioni pedisseque dei motivi di appello, risultino poco rispondenti alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione ispirato ad un paradigma funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità.Questa Suprema Corte ha già osservato, in modo del tutto condivisibile, che «non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti [...] Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sè all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura» (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085 - 01, in motivazione). Nondimeno superato -come è ovvio- ogni facile impulso ad aprioristiche soluzioni decisionali, si è tentato di estrapolare in narrativa i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum, vuoi perché inutilmente reiterativo ovvero di impossibile comprensione, vuoi perché afferente ad aspetti marginali della vicenda, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, sulla scia del modus operandi già accolto in casi simili da questa Suprema Corte, con la citata decisione n. 32143/2013. 3.1. Tutto ciò premesso va affermato che il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto del [OSCURATO:PERSONA], che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze sovrapponibili in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere reiterativi, sono infondati. Tali doglianze sono articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estraneo ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/ 2012, Minervini, Rv. 253099), la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). 3.2. Il compendio probatorio correttamente riportato nella sentenza oggetto di ricorso ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina nei termini descritti al capo di imputazione, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza. La motivazione impugnata contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio. I presunti travisamenti e le illogicità indicate nel ricorso si fondano su una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata. Tali doglianze appaiono, peraltro, manifestamente infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dalla Corte territoriale ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito. 3.3. La Corte territoriale ha confutato, con motivazione esaustiva e logicamente ineccepibile, tutte le doglianze con le quali il ricorrente ha eccepito l'assenza di elementi indiziari idonea a dimostrare che il furgone [OSCURATO:PERSONA] utilizzato per commettere la rapina del 7 giugno 2014 fosse nell'effettiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione impugnata indica e valuta, in modo adeguato e privo di illogicità, gli elementi probatori in base ai quali è stato possibile affermare che il Berlingo usato dai rapinatori era proprio quello nella disponibilità del ricorrente (dichiarazioni rese dal teste GALLO in ordine alla cessione in favore del [OSCURATO:PERSONA] di un [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni rese dal teste INNOCENTI in ordine alla idoneità del mezzo a circolare, fotografie che ritraggono detto mezzo parcheggiato sotto casa del ricorrente, documentazione delle multe elevate per circolazione in zona a traffico limitato nell'aprile 2014, immagini che ritraggono i due rapinatori scendere da un [OSCURATO:PERSONA] contraddistinto da particolarità identiche a quelle del mezzo consegnato al [OSCURATO:PERSONA] -malfunzionamento del terzo e quarto led dello stop superiore del bagagliaio, presenza di specchietti laterali bicolori). La compatibilità fra motivazione e risultanze probatorie e l'assenza di contraddizioni ed illogicità manifeste comporta l'insussistenza dei vizi di motivazione addotti dal ricorrente.3.4. La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, contro l'evidenza della loro sussistenza; il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. (vedi Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.5. Le sentenze di primo e secondo grado hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere il [OSCURATO:PERSONA] come il basista che ha fornito ai complici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le informazioni utili al compimento delle due rapine di cui al capo di imputazione. I giudici di appello hanno confutato le specifiche doglianze contenute nell'atto di appello seguendo un iter argomentativo, coerente con le emergenze processuali e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico- fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente. Entrambe le sentenze hanno fondato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] su elementi logico-fattuali dotati di valore indiziario grave, univoco e concordante; in particolare il ricorrente, oltre ad aver fornito ai complici il furgone utilizzato per la prima rapina, ha messo a loro disposizione il bagaglio conoscitivo acquisito nel periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato all'interno del supermercato ove sono state compiute le due rapine, informazioni che hanno «guidato» le azioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e reso più agevole la fase esecutiva, circostanze desumibili dalle videoriprese in atti che testimoniano la velocità con la quale i rapinatori si sono recati verso la sala conta del supermercato in occasione della rapina del dicembre 2014. La motivazione ha, in particolare, valorizzato che, in entrambe le rapine, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] erano a conoscenza del fatto che i badge in uso alle guardie giurate erano abilitati all'apertura delle casseforti, che gli autori materiali della rapina si frequentavano assiduamente con il [OSCURATO:PERSONA] -anche unitamente ai rispettivi familiari-, che i tre complici si sono scambiati telefonate e messaggi la notte del 16 dicembre 2014 e nelle ore immediatamente precedenti la rapina di cui al capo B) dell'imputazione, utilizzando peraltro delle utenze cinesi ed, infine, che gli imputati ed il [OSCURATO:PERSONA] si sono spostati dalle loro abitazione nelle prime ore del mattino del 17 dicembre 2014 per recarsi in luoghi distanti pochi chilometri dal supermercato successivamente rapinato. I giudici di merito hanno, infine, indicato, con motivazione rigorosa e priva di vizi logica, gli elementi indiziari da cui desumere come gli imputati abbiano utilizzato tali utenze cinesi per finalità «non limpide» e come il traffico telefonico transitato su tali utenze si sia intensificato proprio nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla rapina del dicembre 2014 al contempo evidenziando il metodo atomistico e parcellizzante seguito dalla difesa nell'interpretazione del complesso degli elementi probatori utilizzabili ai fini della decisione (vedi pag. 20 della sentenza di primo grado e pagg. 14 e 15 della sentenza di appello). 3.6. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è, in particolare, quello di far leva su elementi generici e negativi (quali ad esempio l'utilizzo nella seconda rapina di un furgone diverso da quello in uso al ricorrente, la mancanza di immagini ritraenti il furgone in frenata) al fine di proporre ipotesi logico- fattuali alternative, elementi che appaiono totalmente sganciati dalle risultanze probatorie valutate in modo adeguato e logico dai giudici di merito e di conseguenza inidonei a disarticolare il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. La Corte territoriale ha analizzato, con motivazione coerente ed esente da illogicità, i singoli elementi probatori acquisiti, calandoli all'interno di un complessivo contesto logico-fattuale così da chiarirne l'effettiva portata dimostrativa attestante la colpevolezza dell'imputato e la reale congruenza rispetto al tema d'indagine formulato nel capo d'imputazione. Ne consegue che debbono considerarsi disattese le deduzioni difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi, come nel caso di specie, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643). 3.7. La doglianza con la quale la difesa sostiene la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il lamentato travisamento delle intercettazioni n. 1048 del 26.10.2015 e 1079 del 27.10.2015, detta doglianza oltre ad essere reiterativa di analogo motivo di appello, è inammissibile per carenza di interesse. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Nel caso di specie il ricorrente non ha alcun attuale e concreto interesse all'accoglimento della doglianza addotta con i motivi di appello; la Corte territoriale ha adeguatamente indicato i motivi che hanno escluso la necessità di valutare nel merito tale eccezione, sottolineando che le intercettazioni segnalate dalla difesa non sono state poste a fondamento delle decisioni di condanna e che, di conseguenza, appare del tutto irrilevante una nuova valutazione del contenuto di tali conversazioni. 3.8. La doglianza con il quale la difesa sostiene l'illogicità della motivazione nella parte in cui non tiene conto del giudicato cautelare conseguente al rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. Il giudicato che si forma sul provvedimento coercitivo, quando questo non sia stato impugnato o non sia più soggetto a impugnazione, ha, infatti, un valore relativo, riferendosi alla situazione esistente al momento della emanazione del provvedimento medesimo e non è in alcun modo vincolante per il giudice della fase dibattimentale. 4. Il secondo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze sovrapponibili in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativi, sono manifestamente infondati. I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della assenza di elementi positivamente valutabili, della gravità dei fatti, dell'assenza di resipiscenza e di concreti comportamenti collaborativi da parte degli imputati (vedi Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese, infatti, come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. Nel caso oggetto di scrutinio i giudici del gravame hanno ritenuto, con motivazione adeguata e privi di vizi logici, che gli elementi indicati dalle difese (incensuratezza, episodicità delle condotte illecite, modesto valore delle somme rapinate) non presentavano quei caratteri di specialità e rilevanza che rendono riconoscibili le attenuanti generiche. La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). 5. Il quarto motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché del tutto generico. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il difensore, infatti, si è limitato a sostenere la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma adeguata e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto la congruità della pena base e dell'aumento di pena a titolo di continuazione determinate dal giudice di prime cure in considerazione della gravità del fatto, della negativa personalità criminale del [OSCURATO:PERSONA] e dell'intensità del dolo desumibile dalla precisa organizzazione dell
Sentenza Cassazione n. 44640/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris