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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 1989

Cassazione n. 02069/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/04/1989; Avverso l'ordinanza emessa il 06/05/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 06/05/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 16/03/2024.

Nel respingere l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava l'assenza di un adeguato percorso di revisione critica del ricorrente, che non consentiva la concessione del beneficio penitenziario invocato, pur non essendo il ricorrente gravato da precedenti penali.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della sua condizione di incensuratezza e del percorso rieducativo che aveva intrapreso proficuamente dopo l'esecuzione della pena, attestato dalle prospettive lavorative addotte a sostegno dell'istanza presupposta.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. t

2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale invocato da [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento alla sua elevata pericolosità sociale, alla luce della quale formulava un giudizio complessivo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo l'esecuzione della pena, richiamando la sua personalità criminale e la gravità delle condotte illecite per le quali era stato condannato, relative alla commissione del reato di cui all'art. 629 cod. pen.In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Pinna su una valutazione complessiva della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio delle condotte del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti.

Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva correttamente in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01).

In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica di [OSCURATO:PERSONA], che riteneva la sanzione penale che gli era stata irrogata "eccessiva", essendo intervenuta a notevole distanza di tempo dai fatti di reato presupposti, senza considerare l'elevato disvalore del titolo esecutivo per il quale si procedeva, riguardante il delitto di cui all'art. 629 cod. pen.

Tali elementi negativi di giudizio, a ben vedere, assumevano un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce del fatto che l'esecuzione della pena detentiva di cui si controverte aveva avuto inizio soltanto nel luglio del 2020 e che il percorso di risocializzazione del ricorrente era ancora in una fase embrionale, tanto è vero che il detenuto non aveva ancora beneficiato di alcun permesso premio, idoneo, in un'ottica di progressività, a consentire di formulare un giudizio prognostico positivo con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio.

Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/04/1989; Avverso l'ordinanza emessa il 06/05/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 06/05/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 16/03/2024. Nel respingere l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava l'assenza di un adeguato percorso di revisione critica del ricorrente, che non consentiva la concessione del beneficio penitenziario invocato, pur non essendo il ricorrente gravato da precedenti penali. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della sua condizione di incensuratezza e del percorso rieducativo che aveva intrapreso proficuamente dopo l'esecuzione della pena, attestato dalle prospettive lavorative addotte a sostegno dell'istanza presupposta. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. t 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale invocato da [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento alla sua elevata pericolosità sociale, alla luce della quale formulava un giudizio complessivo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo l'esecuzione della pena, richiamando la sua personalità criminale e la gravità delle condotte illecite per le quali era stato condannato, relative alla commissione del reato di cui all'art. 629 cod. pen.In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Pinna su una valutazione complessiva della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio delle condotte del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva correttamente in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica di [OSCURATO:PERSONA], che riteneva la sanzione penale che gli era stata irrogata "eccessiva", essendo intervenuta a notevole distanza di tempo dai fatti di reato presupposti, senza considerare l'elevato disvalore del titolo esecutivo per il quale si procedeva, riguardante il delitto di cui all'art. 629 cod. pen. Tali elementi negativi di giudizio, a ben vedere, assumevano un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce del fatto che l'esecuzione della pena detentiva di cui si controverte aveva avuto inizio soltanto nel luglio del 2020 e che il percorso di risocializzazione del ricorrente era ancora in una fase embrionale, tanto è vero che il detenuto non aveva ancora beneficiato di alcun permesso premio, idoneo, in un'ottica di progressività, a consentire di formulare un giudizio prognostico positivo con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio. Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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