CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, contesta l'erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt. 62 comma primo nn. 4, 6 e 62 bis cod. pen.; osservato che, in relazione al primo aspetto, il motivo di ricorso si confronta esclusivamente con il profilo dell'avvenuto risarcimento da parte del correo, sostenendo che anche il Palma ne possa beneficiare, ma ignora e non si confronta (con conseguente genericità) con l'ulteriore argomento, contenuto in sentenza, della parzialità del risarcimento (cfr. pg . 4); considerato che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza è fornita di sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4, il riferimento alla preclusione costituita dalle condanne irrevocabili a carico dell'imputato per sette rapine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]