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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20448/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 11 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Verona, pronunciata il 20 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina aggravata dall'utilizzo delle armi e per due episodi di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui con argomenti del tutto generici e inconferenti si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'esclusione della contestata recidiva e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente affrontati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza - ribadita dalla Corte territoriale che aveva sottolineato l'irrilevanza delle apodittiche circostanze indicate dalla difesa ricorrente - legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); considerato che il complessivo giudizio sulla pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 sul motivato rifiuto di disapplicare la recidiva stante la progressione criminale dimostrata dall'imputato, che era già gravato da precedenti penali e viste le modalità della condotta, realizzatasi con l'utilizzo di strumenti che rivelavano una certa premeditazione); rilevato, inoltre, che del tutto genericamente nell'unico motivo il ricorrente fa riferimento anche a un presunto motivo di appello in punto di responsabilità sotto I profilo della integrazione dell'ipotesi di desistenza volontaria che non risulta contenuto nell'atto di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 11 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Verona, pronunciata il 20 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina aggravata dall'utilizzo delle armi e per due episodi di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui con argomenti del tutto generici e inconferenti si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'esclusione della contestata recidiva e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente affrontati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza - ribadita dalla Corte territoriale che aveva sottolineato l'irrilevanza delle apodittiche circostanze indicate dalla difesa ricorrente - legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); considerato che il complessivo giudizio sulla pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 sul motivato rifiuto di disapplicare la recidiva stante la progressione criminale dimostrata dall'imputato, che era già gravato da precedenti penali e viste le modalità della condotta, realizzatasi con l'utilizzo di strumenti che rivelavano una certa premeditazione); rilevato, inoltre, che del tutto genericamente nell'unico motivo il ricorrente fa riferimento anche a un presunto motivo di appello in punto di responsabilità sotto I profilo della integrazione dell'ipotesi di desistenza volontaria che non risulta contenuto nell'atto di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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