CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 33305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 09/04/2026, il Tribunale di Messina, in parzialeaccogl imento del la istanza di r iesame, avanzata nel l ’ interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso il decreto emesso da Pubblico ministero in data18/03/2026, annullava il sequestro limitatamente alla carabina ad ariacompressa modello [OSCURATO:PERSONA] cal. 177, disponendone la restituzione econfermando nel resto il provvedimento impugnato.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Messina, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXXXXXX, articolando quattromotivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce “Violazione di legge in relazioneagli artt. 253 e 324 c.p.p. e vizio di motivazione radicale in ordine alla finalitàprobatoria del sequestro”.In particolare, lamenta la motivazione essere meramente apparente, attesoche viene esplicitata una finalità del vincolo non prevista dalla legge, essendo ilsequestro diretto non all’accertamento del fatto-reato, bensì a dare riscontro aquanto dichiarato dall’indagato ed alla verifica della linea difensiva.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce “Violazione di legge inrelazione agli artt. 63, 350 e 191 c.p.p. e vizio di motivazione manifestamenteillogico in ordine all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato”.Al riguardo, censura la qualificazione delle dichiarazioni rese comespontanee e rileva, di contro, come esse siano state rese da un soggetto giàformalmente indagato, nel corso di un atto invasivo, quale la perquisizione, econnotato da pressione investigativa.Le dichiarazioni su cui il Tribunale ha fondato l’articolato motivazionaleavrebbero dovuto essere, dunque, ritenute inutilizzabili, rendendo così lamotivazione – che su di esse fonda - “manifestamente illogica e viziata daviolazione di legge”.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce “Violazione di legge in relazioneall’art 629 c.p. e vizio di motivazione radicale in ordine alla sussistenza del fumuscommissi delicti del reato di estorsione”.In particolare, rileva come il fumus sia stato ritenuto sulla base delladescrizione - contenuta in una annotazione di polizia giudiziaria - di un video cheriproduceva l’alterco intercorso tra l’indagato e la persona offesa, dalle cui mani ilprimo strappava una somma di danaro, per poi restituirla poco dopo: a pareredel ricorrente, il Tribunale avrebbe dunque errato nel non considerare chel’immediata e spontanea restituzione della somma aveva eliso la configurabilitàdel profitto e dell’altrui danno e che al più poteva essere ritenuto integrato iltentativo di estorsione.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce “Violazione di legge in relazioneagli artt. 324 e 178 c.p.p. e vizio di motivazione manifestamente illogico perviolazione del diritto di difesa”.Al riguardo, censura la decisione, siccome sostenuta da motivazionemanifestamente illogica, nella parte in cui il Tribunale ha negato l’acquisizione,ritenendole assolutamente superflue, della registrazione video del 1 marzo 2026e delle s.i.t. riportate nel decreto di autorizzazione alla acquisizione dei datitelefonici/telematici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va, anzitutto, in premessa rammentato che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n.4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).2. Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendoproposto per motivi aspecifici o manifestamente infondati, e comunque nonconsentiti.2.1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.2.1.1. Al riguardo, si rammenta che l'obbligo di motivazione che, a pena dinullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragioneper cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad essopertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione delvincolo, deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cuiin concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato,nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente ilmero richiamo agli articoli di legge, senza descrivere i fatti, né la ragione per laquale i beni sequestrati debbono considerarsi corpo di reato o cose ad essopertinenti (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01; Sez.6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 – 01).2.1.2. Nella specie, il Tribunale ha illustrato le ragioni per cui i beni,sottoposti a sequestro, debbano essere considerati beni pertinenti ai reati diestorsione ed istigazione al suicidio e giustificato l’utilità, a fini probatori,dell’acquisizione sia dei fogli manoscritti (al fine di verificare l’esistenza dirapporti economici tra le parti, alla luce di quanto emerso dalla videoripresa delgiorno precedente al suicidio del XXXXXXXXXX), sia del caricabatterie, necessarioper la ricerca, su di esso, di eventuali tracce della persona offesa ed a riscontrarela circostanza, riferita dall’indagato (in ordine al fatto che fosse stato utilizzato inpassato dalla medesima p.o. per tentare il suicidio), rilevante nell’ottica dellaricostruzione della complessiva vicenda (vds. pag. 3 della ordinanza impugnata).2.2. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso,secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidentecautelare (oltre che negli eventuali riti a prova contratta), le spontaneedichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi di cuiall’art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purchéemerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere lestesse (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 – 01; Sez. 1, n.15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 – 01; Sez. 3, n. 20466del 03/04/2019, S., Rv. 275752 – 01).2.2.1. Nella specie, per contestare la spontaneità delle dichiarazioni rese, ilricorrente si limita ad operare congetture, neppure indicando da quale elementopossa trarsi una coercizione o una qualche sollecitazione implicita, finendo perassumere ed asserire che “di fronte al rinvenimento o alla richiesta di beni,[l’indagato] è naturalmente indotto a fornire spiegazioni”.2.2.2. Di contro, il Tribunale ha valutato non sussistere elementi per ritenereuna qualche sollecitazione e non esservi dubbi sulla spontaneità delledichiarazioni rese nel frangente dalXXXXXXXX, confluite nel verbale dallo stessosottoscritto (vds. pag. 3 della ordinanza impugnata).2.3. Il terzo motivo è aspecifico, oltre che manifestamente infondato.2.3.1. Invero, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui,in tema di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificarel'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delictiin relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettivadi un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivoriferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, arendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe oulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del beneall'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria(Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016 – 01; Sez. 3, n. 3465 del03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 – 01).2.3.2. In particolare, è stato anche chiarito che, nel valutare il fumuscommissi delicti, ove sia contestato un reato in forma tentata, il giudice è tenutoa verificare, oltre all'astratta configurabilità dello stesso, anche l'univocità el'idoneità degli atti posti in essere, rilevabili, con giudizio ex ante, dalla condottadell'agente e dalle modalità dell'azione, incidendo tali requisiti sulla ragionevoleipotizzabilità, in concreto, del reato stesso (Sez. 3, n. 12518 del 13/02/2025, M.,Rv. 287807 – 01).2.3.3. Orbene, nella specie il Tribunale ha dato evidenza, con motivazionenon meramente apparente, bensì compiuta, della idoneità degli elementi, su cuisi fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini peracquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza lasottrazione dei beni o il trasferimento di essi nella disponibilità dell'autoritàgiudiziaria. In particolare, è stato evidenziato, per quel che rileva in questa sede,che dal video è risultata una violenza agita e reiterata nei confronti della vittima,sia immediatamente prima della sottrazione della somma, che dopo larestituzione (vds. pag. 3 della ordinanza citata), con ciò dandosi conto dellaragionevole ipotizzabilità del reato di estorsione non già nella prospettiva di ungiudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa in forma consumata,bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda lanotizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini.2.4. Il quarto motivo è generico ed anche manifestamente infondato.2.4.1. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata acquisizione dellavideo registrazione dell’1 marzo 2026 e delle s.i.t. riportate nel decreto diautorizzazione alla acquisizione dei dati telefonici/telematici del 10 marzo 2026,ma non ne spiega, a fronte della compiuta trasmissione degli atti su cui cui ilprovvedimento oggetto di riesame si fonda, la rilevanza nell'ottica difensiva.2.4.2. In tema di misure cautelari personali, costituisce orientamentoconsolidato, quello secondo cui il pubblico ministero non ha l'obbligo ditrasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supportiinformatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione dellamisura, quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di poliziagiudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444 – 01;Sez. 1, n.33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 261092 – 01).Tale principio, affermato con riferimento alla più stringente disciplina di cuiall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., risulta traslabile in tema di riesame delprovvedimento di sequestro, per il quale il termine, indicato dall'art. 324, comma3, cod. proc. pen., per la trasmissione degli atti su cui il provvedimento si fonda,ha natura meramente ordinatoria.2.4.3. La censura finisce dunque per essere, da un lato, manifestamenteinfondata e, dall’altro, reiterativa della deduzione già operata, rispetto alla qualeil Tribunale ne ha rilevato il carattere meramente esplorativo, a fronte deglielementi compendiati nella annotazione di p.g. del 3 marzo 2026 (pag. 2 dellaordinanza impugnata).2.4.4. La formulazione del motivo di ricorso risulta, poi, anche perplessanella misura in cui lo stesso ricorrente dà atto -quanto allo stralcio delledichiarazioni del XXXXXX- che si tratta di dichiarazioni contenute in un attotrasmesso al Tribunale ex art 324 cod. proc. pen.2.5. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colparavvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.